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giovedì, 28 marzo 2024

Accertamento dell’imposta dovuta per deposito in discarica dei rifiuti solidi
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DOVE RIVOLGERSI:
Responsabile:SPINA Annarosa
Ufficio:Promozione e gestione iniziative di educazione e informazione ambientale
Servizio:1/4
Indirizzo:Campobasso, via Roma 47
Orario:MATTINA: da lunedì a venerdì 9:30-12:00 ** POMERIGGIO: lunedì e mercoledì 15:30-17:30
Telefono:0874 4011
Telefax:0874 41 19 76
E-Mail:ambiente@provincia.campobasso.it
Dirigente:LALLI Carlo
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DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO
La Legge 28.12.1995, n. 549, concernente "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", ha introdotto, tra l'altro, nel nostro ordinamento giuridico il "Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ". Si tratta di un prelievo tributario speciale istituito per finalità prevalentemente ecologiche, quali quelle di favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero degli stessi come materia prima o in energia attenuando la convenienza economica dello smaltimento dei rifiuti (deposito in discarica o incenerimento senza recupero di energia). Non sono, infatti, assoggettati a tributi i rifiuti destinati al riutilizzo, compresi i rifiuti utilizzati per strutturare o sistemare discariche e i rifiuti riutilizzabili individuati dal D.M. 5 febbraio 1998. Il soggetto passivo del tributo è, ai sensi dell’art. 3, comma 26, sempre della legge in argomento, il gestore dell’impresa di stoccaggio definitivo, con l’obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento.

MODALITA’ DEL PROCEDIMENTO
I funzionari preposti ai controlli ambientali di questa Provincia, in attuazione dell’art. 14 della Legge 142/1990 e dell’art. 20 del D.L.gs. n. 22/1997, devono procedere, ai sensi del comma 33 del medesimo articolo 3 della legge finanziaria in argomento, alla constatazione con processo verbale delle violazioni ai commi da 24 a 41, muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente della Provincia. Per l’assolvimento dei loro compiti i detti funzionari possono accedere, muniti di apposita autorizzazione del Capo dell’Ufficio, nei luoghi adibiti all’esercizio dell’attività e negli altri luoghi ove devono essere custoditi i registri e la documentazione inerente l’attività, al fine di procedere alla ispezione dei luoghi ed alla verifica della relativa documentazione. L’articolo 3, comma 28, prevede che la base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica rilevata dalle registrazioni o annotazioni effettuate negli speciali registri tenuti in attuazione dell’art. 12 del D.Lgs. n. 22/1997 o della preesistente normativa inerente la gestione dei rifiuti. Per le discariche abusive ed i depositi incontrollati, ovvero in mancanza di registrazione o annotazione, la determinazione dell’imponibile può essere fatta in via presuntiva con l’osservanza dei criteri di cui all’art. 2729 del codice civile, che ammette presunzioni semplici. Qualora nel corso dell’ispezione o della verifica emergano inosservanze di obblighi regolati da disposizioni di legge concernenti tributi diversi da quelli previsti dai commi da 24 a 41, i funzionari provinciali, devono sempre ai sensi dello stesso comma 33, comunicarle alla Guardia di Finanza secondo le procedure di cui al D.P.R. 29.9.1973, n. 600. Gli accertamenti inerenti l’acquisizione ed il reperimento degli elementi utili ai fini dell’accertamento dell’imposta e per la repressione delle connesse violazioni possono essere svolti con la cooperazione della Guardia di Finanza.

FASI DEL PROCEDIMENTO
  • Verifica dei luoghi e degli impianti di smaltimento per l’accertamento della base imponibile del tributo dovuto;
  • Redazione del processo verbale di constatazione;
  • Trasmissione degli atti alla Regione Molise – Assessorato alle Finanze e all’Ambiente -.

REQUISITI DEL RICHIEDENTE
Gli accertamenti sono effettuati su richiesta dell’Assessorato Regionale alle Finanze. Soggetti passivi degli accertamenti tributari sono:
  • i gestori degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
  • i gestori degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali;
  • i gestori degli impianti di incenerimento di rifiuti senza recupero di energia;
  • chiunque esercita, ancorchè in via non esclusiva, l’attività di discarica abusiva;
  • chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge 28/12/1995 n. 549, art. 3, commi da 24 a 40.
D.Lgs. n.22/97 e s.m.
D.M.A. 18/07/96.
D.M.A. 05/02/98.
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