Comune di Campolieto

Provincia di Campobasso

 

Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale

 

 

 

 

 

T I T O L O I°

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

CAPO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1 

Materia del Regolamento

 

1.       Le nonne per la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio Comunale sono fissate dalle leggi e dal presente Regolamento.

2.       Se nel corso delle adunanze consiliari si presentano casi che non risultano disciplinati dalla legge o dal presente Regolamento, la decisione su di essi è rimessa al Presidente del Consiglio.

3.       Nel Comune di Campolieto le funzioni di Presidente del Consiglio sono svolte dal Sindaco, conformemente alla disciplina legislativa vigente in materia. Ai fini del presente Regolamento la locuzione "Presidente del Consiglio" è riferita al Sindaco in tale veste; ove, invece, ci si riferisca alle funzioni sindacali in quanto tali, si utilizzerà la dizione "Sindaco".

 

Art. 2

Diffusione

 

1.       Una copia del regolamento deve trovarsi nella sala delle adunanze, durante la seduta, a disposizione dei Consiglieri. 2. Copia del regolamento deve essere inviata dal Presidente del Consiglio ai Consiglieri neo - eletti.

 

CAPO II°

I CONSIGLIERI COMUNALI

 

Art. 3

Divieto di mandato imperativo

 

1.       Ai Consiglieri Comunali non può mai essere dato mandato imperativo; se è dato, non è vincolante.

2.       Ciascun Consigliere Comunale è responsabile, personalmente, dei voti che esprime a favore o contro i provvedimenti trattati dal Consiglio.

3.       Nell'adempimento delle civiche funzioni egli ha pertanto piena libertà d'azione, di opinione e di voto

 

Art. 4

Conferimento di incarichi speciali

 

1.       Il Consiglio può incaricare, con apposita deliberazione, uno o più Consiglieri di riferire su oggetti che esigono indagini od esame speciale.

2.       Per l'esplétamento di tali incarichi, i Consiglieri si avvalgono degli uffici e dei servizi comunali.

3.       Concludono l'incarico con una relazione che, previa iscrizione all'ordine del giorno, viene letta al Consiglio il quale ne terrà conto per l'adozione delle sue deliberazioni, senza restare vincolato alle conclusioni della stessa.

 

Art. 5 

Indennità di presenza ~ rimborso spese

1.       I Consiglieri hanno diritto alla indennità di presenza per ciascuna adunanza a cui abbiano partecipato, nella misura fissata dalla Legge.

2.       Spetta ad essi anche il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento di speciali incarichi.

3.       Ai Consiglieri Comunali che previa autorizzazione del Sindaco si rechino, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio comunale, spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute e .delle altre spese di pernottamento e soggiorno effettivamente occorse e documentate.

 

Art. 6

Astensione obbligatoria

 

1.       I Consiglieri devono assentarsi dall'aula durante la discussione e decisione su atti e pareri riguardanti contabilità loro proprie nonché liti in cui siano parte in causa con il Comune, come pure quando si tratti di interesse proprio e di interesse, liti o contabilità dei loro parenti od affini sino al quarto grado civile, ovvero di conferire impieghi ai medesimi.

2.       Devono astenersi pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazione od .appalti di opere nell'interesse del Comune o degli Enti soggetti atta loro amministrazione o tutela.     .

 

Art. 7 

Dimissioni

 

1.      Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai Consiglieri per scritto, con lettera da indirizzarsi al Presidente del Consiglio.

2.      Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio Comunale la relativa surrogazione che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

 

Art. 8

Partecipazione alle sedute

 

1.      Il Consigliere Comunale è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio.

2.      I Consiglieri che risultino assenti, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio Comunale, sono dichiarati decaduti.

3.      La decadenza viene dichiarata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva a quella nella quale le assenze hanno raggiunto il numero di tre. Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni, presentate per iscritto al Presidente del Consiglio dall'interessato, e decide conseguentemente.      .

4.      La surrogazione dei Consiglieri decaduti ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza.

5.      Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvisare la Segreteria perché sia presa nota a verbale.

 

Art. 9

Nomine ed incarichi

 

1.       Ogni volta che disposizioni di legge, norme regolamentari o 'statutarie prevedano che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un consigliere comunale, questi deve essere nominato o designato dal Consiglio stesso.

2.       Si applica, nei casi suddetti, la norma di cui all'art. 5 della legge 23.4.1981 n. 154.

3.       Nel caso in cui sia previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei Gruppi Consiliari, compete a ciascun Capogruppo comunicare, in seduta pubblica ed in forma palese, al Presidente del Consiglio, il nominativo del Consigliere designato.

4.       I rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni sono nominati, in applicazione della legge 81/93, dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

5.       Nei casi in cui sia richiesta la rappresentanza della minoranza per le nomine di cui al comma 1., il Consiglio Comunale si esprime col metodo del voto limitato e sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione abbiano riportato maggiori voti.

6.       Il Consiglio Comunale formula, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, gli indirizzi in base ai quali il Sindaco procede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

7.       I criteri per la nomina e la designazione di cui al precedente comma devono rispondere a criteri di prestigio, di competenza e di esperienza politico - amministrativa.      .

8.       I rappresentanti del Comune nei Direttivi, nei Consigli di amministrazione e nelle Commissioni amministratrici presso enti, aziende, istituzioni presentano annualmente una relazione sull'attività svolta. Per il dibattito su tali relazioni si applicano le disposizioni previste dall'art. 46 del presente Regolamento.

9.       I nominati o designati di cui al precedente comma devono dichiarare l'eventuale loro appartenenza a partiti, sindacati e associazioni di qualsiasi tipo. La omessa dichiarazione può determinare la decadenza dall'incarico.

 

Art. 10

Funzioni rappresentative

 

1.       Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, il Sindaco può designare a rappresentare il Comune uno o più Consiglieri Comunali.

 

Art. 11

Diritto di consultazione di atti

 

1.       Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno vengono depositati presso la Segreteria del Comune, dopo la convocazione del Consiglio e comunque almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta. .

2.       All'inizio della seduta del Consiglio le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.

3.       I Consiglieri hanno altresì diritto di ottenere dagli Uffici comunali tutti i provvedimenti collegiali od individuali ed i relativi atti preparatori; i Consiglieri hanno diritto di ottenere anche tutte le notizie e"à informazioni in possesso degli Uffici del Comune.

4.       I Consiglieri hanno sempre diritto di consultare i bilanci preventivi ed i conti consuntivi quando tali documenti siano stati approvati dal Consiglio Comunale e di prendere visione dei verbali delle sedute del Consiglio relativi ad adunanze per le quali la verbalizzazione sia già stata completata e di ottenerne copia in esenzione di spese di bollo.

5.       I Consiglieri, limitatamente agli atti preparatori di provvedimenti collegi ali od individuali, devono fare apposita richiesta scritta al Sindaco, il quale provvede ad autorizzare gli uffici competenti.

6.       I Consiglieri Comunali sono comunque tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

 

CAPO III°

I GRUPPI CONSILIARI

 

Art. 12

Costituzione

 

1.       I Consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari che potranno essere formati anche da un solo Consigliere.

2.       Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve dame comunicazione al Presidente del Consiglio allegando dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo.

3.       I singoli gruppi devono comunicare per scritto al Presidente del Consiglio il nome del proprio Capogruppo, entro il giorno precedente alla prima riunione del Consiglio.

4.       Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona del Capogruppo.

5.       In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capo gruppo il Consigliere del gruppo più anziano per legge.

 

CAPO IV°

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI. COSTITUZIONE E COMPETENZE

 

Art. 13

Costituzione e composizione

                      

1.       Il Consiglio Comunale, all'inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce nel suo seno tre Commissioni Permanenti con funzioni referenti, consultive, di controllo, redigenti e di proposta:

2.       Il Consiglio Comunale delibera la composizione numerica di ciascuna Commissione e ne elegge i componenti.

3.       Ciascuna Commissione è composta in modo da corrispondere tendenzialmente ai rapporti tra maggioranza ed opposizione esistenti in Consiglio Comunale.

4.       Il Sindaco e gli Assessori non sono nominati nelle Commissioni Consiliari Permanenti.

5.       Alle riunioni delle Commissioni ogni Consigliere può farsi sostituire da altro Consigliere del proprio Gruppo, dandone comunicazione al Presidente.

6.       Ciascun Consigliere può partecipare alle riunioni di Commissioni diverse da quelle alle quali appartiene, esercitando vi tutti i diritti dei membri della Commissione, ma senza partecipare alle decisioni.

7.       Il Sindaco e gli Assessori, nella cui competenza rientra la materia di volta in volta trattata, possono e se richiesti devono partecipare ai lavori delle Commissioni.

8.       Ogni Commissione elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vicepresidente.

9.       9.0gni determinazione delle Commissioni permanenti è assunta con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei membri presenti.

 

Art. 14

Competenze

 

1.       Le Commissioni Consiliari permanenti hanno competenza ciascuna per le materie di seguito indicate:

·            PRIMA COMMISSIONE

Commissione Elettorale

·            . SECONDA COMMISSIONE

Commissione Edilizia

·            TERZA COMMISSIONE

Commissione Giudici Popolari                       .

2.       Al Consiglio Comunale è rimessa la facoltà di istituire nuove Commissioni permanenti, ove ne ravvisi la necessità.

Art. 15

Funzionamento delle Commissioni Permanenti

 

1.       Le Commissioni si riuniscono sulla base dell'ordine del giorno fissato dal Presidente e inviato ai Capigruppo ed al Presidente del Consiglio.

2.       Ove trattasi di argomenti iscritti all'ordine del giorno interessanti più commissioni, queste possono riunirsi congiuntamente con invito diramato in forma congiunta dai Presidenti.

3.       Le sedute delle Commissioni Permanenti sono pubbliche salvo i casi in cui vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.

4.       Le sedute delle Commissioni non sono valide se ad esse non vi partecipa la maggioranza dei membri che le compongono.

5.       Alle sedute delle Commissioni possono essere invitati i membri della Giunta Comunale ed i Capigruppo consiliari.

6.       Per invito del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei membri della Commissione, ove se ne ravvisi la necessità, possono partecipare ai lavori della Commissione stessa, in relazione agli oggetti in discussione, esponenti di forze politiche, sindacali, economiche, delle istituzioni scolastiche, delle associazioni sportive, culturali e del tempo libero e quanti altri la Commissione intende invitare per l'approfondimento del problema.

7.       Le Commissioni hanno facoltà di sentire, per lo studio e le informazioni su particolari questioni, il personale del Comune che parteciperà alle sedute.

 

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

CAPO I°

CONVOCAZIONE

 

Art. 16

Sessioni del Consiglio

                       .

1.       Il Consiglio Comunale è convocato ogni volta che sia previsto dalla legge e dallo Statuto o che il Presidente ne ravvisi la necessità e la opportunità.   .

2.       Il Consiglio Comunale è convocato, altresì, su richiesta di un quinto dei Consiglieri Comunali.

3.       Nei casi di cui al comma precedente, il Presidente convoca il Consiglio entro 20 giorni dalla richiesta.

 

Art. 17

Convocazione

 

1.       La convocazione del Consiglio deve essere fatta dal Presidente del Consiglio, a mezzo di avvisi scritti.

2.       Per la prima riunione esso è convocato dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti con le modalità previste dallo Statuto.

3.       Nel caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio la convocazione viene fatta da chi ne fa legalmente le veci a nonna di Legge.

4.       L'avviso di convocazione deve contenere:

a)         il giorno, l'ora ed il luogo di convocazione, con la precisazione che si tratta di prima o di seconda convocazione;        :

b)         la menzione dell'urgenza, ove ricorra il caso;

c)         l'elenco degli oggetti da trattare;

d)         la data e la firma del Presidente del Consiglio o di chi ne fa le veci.

5.       L'avviso può indicare una o più date in cui svolgere le sedute del Consiglio; la mancanza del numero legale in una di queste non pregiudica lo svolgimento delle successive.

6.       Nell'avviso possono essere altresì indicati orari diversi di convocazione delle singole sedute; la mancanza del numero legale ad uno di questi, non comporta l'annullamento della seduta per gli orari successivi.

 

Art. 18 

Ordine del Giorno

 

1.       L'elenco degli argomenti e degli affari da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale ne costituisce l'ordine del giorno.

2.       Esso deve essere chiaramente compilato in modo da consentire ai Consiglieri di conoscere esattamente l'elenco degli argomenti che verranno trattati.

3.       Spetta al Presidente del Consiglio il potere di stabilire, rettificare ed integrare l'ordine del giorno.

4.       Nell'ordine del giorno debbono essere elencati distintamente gli affari da trattare in seduta segreta ed in seduta pubblica.

 

Art. 19

Pubblicazione e diffusione

 

1.       L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio Comunale dovranno essere pubblicati all'Albo Pretorio del Comune almeno ventiquattr'ore prima della riunione.

2.       Il Presidente del Consiglio, per le adunanze nelle quali saranno trattati argomenti di particolare importanza per la comunità, può disporre la pubblicazione di manifesti per far noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti, fra quelli iscritti all'ordine del giorno, ai quali viene attribuita speciale rilevanza.

 

Art. 20

Iscrizione di proposte all'ordine del giorno

 

1.       L'iniziativa delle proposte, da iscriversi all'ordine del giorno compete al Sindaco quale capo dell'Amministrazione, alla Giunta Comunale ed ai Consiglieri Comunali componenti del massimo organo rappresentativo della volontà popolare.

2.       Le proposte da trattarsi in Consiglio devono essere presentate per iscritto.

3.       Il Presidente del Consiglio può decidere di non iscrivere la proposta di cui al precedente comma all'ordine del giorno del Consiglio, qualora non ravvisi la competenza da parte di quest'organo a trattare l'argomento. Di tale decisione deve dare comunicazione scritta al Consigliere proponente, entro 10 giorni da quello in cui pervenne la proposta.

4.       Il Presidente del Consiglio è sempre tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, in occasione della prima adunanza successiva alla proposta, gli argomenti dei quali venga richiesta, per scritto, la trattazione da almeno un quinto dei Consiglieri in carica, sempre che trattasi di argomenti di competenza del Consiglio e non già trattati, discussi e votati, anche nel contesto di altri provvedimenti, in precedenti sedute consiliari, salvo elementi sostanziali sopravvenuti.

 

Art. 21

Notifica ai Consiglieri

 

1.       L'avviso di convocazione deve essere notificato a ciascun Consigliere ed agli Assessori presso il loro domicilio, a mezzo di un Messo Comunale.

2.       La notificazione può esser fatta, in assenza dell'interessato, a persona di famiglia, convivente 9 incaricata, o a persona addetta alla casa, con le modalità di cui all'art. 139 del Cod. Proc. Civilè.

3.       La notifica può essere sempre fatta dal Messo Comunale in mani proprie del destinatario, ovunque lo stesso venga reperito, entro la circoscrizione territoriale del Comune, secondo quanto previsto dall'art. 138 del Cod. Proc. Civile.

4.       Il Messo deve rimettere alla Segreteria Comunale dichiarazione di avvenuta notifica, contenente l'indicazione del giorno ed ora in cui essa è avvenuta e la firma di ricevuta, da conservarsi a corredo degli atti della seduta consiliare.      .

5.       La dichiarazione di avvenuta notifica, certificata dalla firma del messo comunale, può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più Consiglieri.

6.       Coloro che non risiedono nel Comune devono designare un loro domiciliatario residente nel Comune, indicando, per scritto, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale debbono essere consegnati gli avvisi di convocazione.

7.       Mancando tale designazione l'avviso di convocazione è spedito al domicilio anagrafico del Consigliere o dell'Assessore, a mezzo di raccomandata postale senza bisogno di osservare altre particolari formalità.

8.       Nei casi regolati dal precedente capoverso, con la spedizione dell'avviso di convocazione a mezzo di raccomandata postale si ritiene osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di notifica sancito dalla legge.

 

Art. 22

Termini per la notifica

 

1.       L'avviso di convocazione, con accluso l'elenco degli affari da trattare, deve essere recapitato ai Consiglieri almeno cinque giorni interi prima di quello stabilito per la riunione, se trattasi di seduta ordinaria.

2.       In tali termini sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.

3.       L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione si ritiene sanata qualora il Consigliere interessato partecipi alla riunione del Consiglio alla quale era stato invitato.

 

Art. 23 

Convocazione d'urgenza

 

1.       Il Consiglio Comunale può essere convocato d'urgenza quando ciò risulti giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati affari per i quali il rispetto dei termini normali di convocazione possa comportare pregiudizio per il Comune e per i cittadini.

2.       In questo caso basta che l'avviso sia consegnato ventiquattr'ore prima. In tal caso la notificazione potrà esser fatta anche per yja telegrafica, intendendosi riferito il termine di ventiquattr'ore al momento della spedizione del telegramma.

3.       I motivi dell'urgenza possono essere sindacati dal Consiglio Comunale il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che ogni provvedimento sia rinviato ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso.

 

CAPO II°

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

 

Art. 24

Deposito e consultazione di atti

 

1.       Gli atti relativi ad ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, fatta eccezione per quanto previsto dal precedente art. 23, sono depositati presso la Segreteria del Comune dopo la convocazione del Consiglio Comunale e comunque almeno ventiquattr'ore prima dell'inizio della seduta.

2.       Per le convocazioni d'urgenza il deposito degli atti deve avvenire contemporaneamente all'inoltro dell'avviso di convocazione.

3.       I Consiglieri hanno facoltà di prendere visione di tali atti nonché di tutti i documenti necessari perché un argomento possa essere esaminato.

 

Art. 25

Adunanze di prima convocazione

 

1.       Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.

2.       L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione: Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario 'Comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale.

3.       Nel caso in cui, trascorsa un’ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello, sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

4.       Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a dame avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, fino ad un massimo di un'ora, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è sempre inferiore a quello prescritto per la validità della adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

5.       I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

 

Art. 26

Adunanze di seconda convocazione

 

1.       Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendo si raggiunto il numero legale dei presenti, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro Consiglieri.

2.       Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

3.       Anche la seconda convocazione è fatta con avvisi scritti negli stessi termini e modi indicati per la prima convocazione. Quando però gli avvisi di prima convocazione indichino anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima è rinnovato ai soli consiglieri non intervenuti alla prima, sempre che altri argomenti non vengano aggiunti all'ordine del giorno, nel qual caso l'avviso deve essere rinnovato a tutti i consiglieri. Tali avvisi devono essere consegnati almeno ventiquattr'ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.

 

CAPO III°

PUBBLICITÀ DELLE ADUNANZE

 

Art. 27

Adunanze pubbliche

 

1.       Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 28.

2.       Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

 

Art. 28

Adunanze segrete

 

1.       L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.

2.       Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

3.       Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.      ,.

4.       Durante le adunanze segrete possono restare in aula i componenti del Consiglio ed al Segretario Comunale, vincolati al segreto d'ufficio.

 

CAPO IV°

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE CONSILIARI

 

Art. 29

Poteri del Presidente

 

1.       Il Presidente dell'Assemblea consiliare rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne è l'oratore ufficiale, deve tutelarne la dignità e le funzioni, assicura il buon andamento dei lavori e modera la discussione degli affari che avviene secondo l'ordine prestabilito; fa osservare il presente regolamento, concede la facoltà di parlare, pone o precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne controlla e ne proclama il risultato.

2.       Il Presidente è investito del potere discrezionale per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e la legalità delle deliberazioni.

3.       Il Presidente ha l'iniziativa delle attività di informazione, di consultazione, di studio e di organizzazione necessarie per favorire il miglior funzionamento del Consiglio e delle Commissioni.

 

Art. 30

Comportamento dei Consiglieri

 

1.       I Consiglieri Comunali nella discussione degli argomenti e degli affari hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma esse devono riguardare atteggiamenti, opinioni, comportamenti o atti politico-amministrativi e riferiti ad argomenti posti all'ordine del giorno del Consiglio.

2.       Tale diritto va esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali di chicchessia e va)n ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto, senza uso di parole sconvenienti e senza degenerare. E' rigorosamente vietato a tutti di fare imputazioni di mala intenzione che possano offendere l'onorabilità di chicchessia.

3.       Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti comma, il Presidente lo richiama, nominandolo.

4.       Dopo un secondo richiamo all'ordine della stessa seduta, fatto ad uno stesso Consigliere senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirgli ulteriormente la parola, fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, decide votando per alzata di mano, senza ulteriore discussione.

 

Art. 31

Norme generali per gli interventi

 

1.       I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro banco, rivolti al Presidente ed al Consiglio.

2.       Essi hanno, con le cautele di cui al precedente art. 30, assoluta libertà di esprimere le loro opinioni ed i loro orientamenti politici ed amministrativi.

3.       I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente, all'inizio del dibattito od al tenni ne dell'intervento di un collega, alzando la mano.

4.       Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo e restituendola al Consigliere iscritto a parlare.

5.       I Consiglieri che hanno richiesto di parlare possono leggere il proprio intervento, ma la lettura non può eccedere la durata prevista dal presente Regolamento.

6.       A nessuno è permesso di interrompere chi sta parlando, salvo che al Presidente, per richiamo al regolamento o nel caso di cui al comma seguente.     

7.       Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso insista nel divagare, gli inib,isce di continuare a parlare.

 

Art. 32

Tumulti in aula

 

1.       Quando sorga un tumulto nella sala delle adunanze e risultino vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a quando egli non riprende il suo posto. Se, ripresa la seduta, il tumulto prosegue, il Presidente può nuovamente sospenderla a tempo determinato, oppure toglierla definitivamente.

 

Art. 33

Comportamento del pubblico

 

1.       I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei Vigili Urbani.

2.       La forza pubblica non può entrare nell'aula se non a richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

3.       Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso delle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.

4.       Possono essere ammessi ad assistere alle sedute rappresentanti della stampa.

5.       Il Presidente, dopo aver dato gli avvertimenti del caso, può ordinare l'immediata espulsione di chiunque arrechi turbamento e non tenga un comportamento conforme a quanto indicato dai precedenti commi e, nei casi più gravi, può ordinarne l'arresto.

6.       Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Presidente può disporre lo sgombero dell'aula da parte di tutti i disturbatori. Quindi, ove gravi motivi di ordine pubblico lo impongano, con decisione motivata presa a maggioranza dal Consiglio ed annotata a verbale, può essere disposta la prosecuzione della seduta a porte chiuse.

7.       Tutti coloro che si trovano nella sala delle adunanze devono essere riconoscibili.

8.       Nessuna persona estranea può, salvo espressa decisione del Consiglio, accedere durante le sedute alla parte dell'aula riservata al Consiglio stesso. Sono ammessi solo i funzionari comunali quando la loro presenza è richiesta per lo svolgimento della seduta.

 

Art. 34

Ammissione di funzionari in aula

 

1.       Il Presidente può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

2.       Possono altresì essere invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

3.       Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

 

Art. 35

Comunicazioni - Ordine dei lavori

 

1.       Concluse le formalità preliminari, il Presidente ha facoltà di prendere la parola per comunicazioni su fatti ed argomenti di particolare rilievo e che non comportino deliberazioni od impegni di alCun genere.

2.       In tale momento ogni Consigliere può chiedere la parola per la celebrazione di eventi, commemorazione di persone e per la manifestazione di sentimenti del Consiglio d'interesse locale o generale.

3.       Tali comunicazioni, commemorazioni o celebrazioni debbono essere contenute, da parte del Presidente e dei Consiglieri che intervengono, in una durata non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.

4.       Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un solo Consigliere per ciascun gruppo ed ognuno per una durata non superiore a cinque minuti.

5.       Inizia quindi la discussione delle proposte iscritte nell'ordine del giorno, che vengono sottoposte a deliberazione nell'ordine stesso nel quale sono elencate nell'avviso di convocazione.

6.       L'ordine di trattazione delle proposte può essere modificato, su proposta del Presidente o di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga.

7.       In caso di opposizione, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

 

Art. 36

Divieto di deliberare su argomenti estranei all'o.d.g.

 

1.       Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non figurino iscritti all'O.d.G. della seduta, salvo quanto stabilito dal precedente articolo.

2.       Non è necessaria la preventiva iscrizione per una proposta incidentale, quand'essa venga presentata nel corso della discussione di una proposta principale.

3.       Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata

 

Art. 37

Norme per la discussione generale

 

1.       Terminata l'illustrazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno da parte del relatore, il Presidente dà la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, nell'ordine, procurando, per quanto possibile, che si alternino oratori che sostengono opinioni diverse.

2.       Se dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

3.       Nella trattazione di uno stesso affare ciascun Consigliere Capo gruppo (od altro Consigliere incaricato di trattare l'argomento per il suo gruppo) può parlare due volte, la prima per non più di quindici minuti e la seconda per non più di cinque e solo per rispondere all'intervento di replica del Sindaco o del relatore.

4.       Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di quindici minuti ciascuno.

5.       Per argomenti di particolare importanza limiti di tempo più ampi possono essere richiesti al Presidente da ciascun Consigliere all'inizio della seduta, o comunque prima che inizi la discussione sull'affare.

6.       Ciascun Consigliere ha poi diritto di intervenire per porre questioni pregiudizi ali o sospensive, per fatto personale, per richiamo al regolamento od all'ordine dei lavori, con interventi contenuti nel più breve tempo possibile.

7.       Trascorsi i termini di intervento fissati nel presente articolo, il Presidente, dopo aver richiamato l'oratore a concludere, gli toglie la parola. In tal caso l'oratore può appellarsi al Consiglio, precisando il tempo che chiede gli venga accordato per concludere il suo intervento. Il Consiglio decide, senza discussione, a maggioranza di voti.

8.       Il Presidente ha facoltà di richiamare i Consiglieri che si dilunghino eccessivamente nei loro discorsi o che si discostino dall'argomento in discussione, togliendo loro la parola se necessario.

 

Art. 38

Gli emendamenti

                        .

1.       Sono considerati "emendamenti" le correzioni di forma, le sostituzioni, integrazioni e modificazioni che si richiede vengano apportate alle proposte presentate.

2.       Gli emendamenti devono essere presentati per scritto al Presidente, prima che inizi l’illustrazione di un argomento.      .

3.       Quando si tratti di variazioni di lieve entità, esse possono venir presentate oralmente nel corso della seduta, dettate a verbale al Segretario.

4.       Quando si tratti di emendamenti che apportano modifiche sostanziali alle proposte di deliberazione e per i quali si rendono necessari i pareri sulla legittimità e sulla regolarità tecnico-contabile di cui all'art. 53 della legge 142/90, il Presidente può richiedere la sospensione od il rinvio della discussione del provvedimento per acquisire agli atti i pareri di cui sopra.

5.       Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa.

6.       Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.

7.       La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Si procede prima con gli emendamenti soppressivi e poi con quelli modificativi. Infine si votano gli emendamenti aggiunti vi.

8.       Gli emendamenti di un emendamento sono votati prima di quello principale.

9.       Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione di emendamenti formulati con termini sconvenienti o in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio o il cui contenuto faccia parte di precedenti deliberazioni già approvate dal Consiglio e può rifiutarsi di metterli in votazione.

10.   Se il proponente insiste, il Presidente consulta il Consiglio, che decide, senza discussione, a maggioranza.

 

Art. 39

Questione pregiudiziale e sospensiva

 

1.       La questione pregiudizi aie si ha quando viene proposto che un argomento non debba discutersi.

2.       La questione sospensiva è una richiesta di rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta od al verificarsi di una scadenza determinata.

3.       Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte anche da un solo Consigliere, prima dell'inizio della discussione di merito.

4.       Possono essere anche proposte nel corso della discussione, ma in tal caso la richiesta deve essere avanzata per scritto e da non meno di tre Consiglieri.

5.       Tali proposte vengono discusse e poste in votazione prima di procedere o proseguire la discussione nel merito.

6.       Su di esse può parlare, oltre al proponente, un solo Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza, con votazione palese.

7.       In caso di concorso di più questioni pregiudiziali o sospensive, su di esse ha luogo, con le modalità di cui al precedente comma, un'unica discussione.

 

Art. 40

Richiami all'ordine del giorno

 

1.       I richiami all'ordine del giorno hanno la precedenza sulla discussione principale.

2.       Su tali richiami possono parlare il proponente ed un solo Consigliere rispettivamente contro ed a favore, per non più di cinque minuti ciascuno.

3.       Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione o lo svolgimento di richiami all'ordine del giorno, se formulati con termini sconvenienti od estranei all'oggetto della discussione.

 

Art. 41

Fatto personale

 

1.       Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

2.       Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisare in cosa esso si concretizzi ed il Presidente decide se il fatto sussiste o meno.

3.       Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano.

4.       Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere od i Consiglieri che lo hanno provocato.

5.       Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.

6.       Qualora nel corso della discussione un Consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal ConSiglio una Commissione composta da tre membri che indaghi e giudichi sulla fondatezza dell'accusa.

7.       La Commissione riferisce, per scritto, entro il termine assegnato le.

8.       Il Consiglio prende atto delle conclusioni della Commissione, senza votazione.

 

Art. 42

Chiusura della discussione. Dichiarazione di voto

 

1.       Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatta richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore, dichiara chiusa la discussione.

2.       Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste d'intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto.

3.       Ciò può avvenire solo quando sia intervenuto almeno un Consigliere per ciascun gruppo, di modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino espressamente di rinunciare.

4.       Sulla proposta di chiusura della discussione, che costituisce deroga alle nonne generali di cui all'art. 46 del Regolamento possono intervenire solo due Consiglieri, uno a favore ed uno contro, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone ai voti la proposta.

5.       Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa per le dichiarazioni di voto ad un solo Consigliere per ciascun gruppo e per la durata non superiore, per ognuno, a cinque minuti. Da quel momento non sono più consentiti interventi.

6.       I Consiglieri, prima che si effettui la votazione, possono solo dichiarare la loro astensione dal voto e, ove lo ritengano opportuno, possono indicarne i motivi. La espressa motivazione è obbligatoria quando i Consiglieri siano tenuti, per legge, ad astenersi.

 

Art. 43

Termine della seduta

 

1.       Esaurita la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno e posti in discussione, il Presidente dichiara conclusa la seduta.

 

CAPO V°

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI, ORDINI DEL GIORNO

 

Art. 44

Diritto di presentazione

 

1.       Oltre al potere d'iniziativa relativo a proposte di deliberazioni proprio di ogni Consigliere ai sensi delle nonne vigenti, ogni Consigliere ha diritto di presentare Interrogazioni, Interpellanze, Mozioni ed Ordini del Giorno.

2.       Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno formulati con frasi ingiuriose.

 

Art. 45

Interrogazioni

1.      L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta per sapere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta o sia esatta, se sia stata presa o s'intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati o, comunque, per 'ottenere informazioni sull'attività dell'Amministrazione Comunale.

2.      Un Consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per scritto, indicando se chiede risposta scritta o orale.

3.      All'interrogazione viene data risposta nella prima seduta consiliare utile

 

Art. 46

Interpellanze

 

1.      L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta, circa i motivi e gli intendimenti della loro condotta su determinati problemi.

2.      Le interpellanze devono essere presentate per scritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare  

 

Art. 47

Discussione delle interrogazioni e delle interpellanze

 

1.      Le interrogazioni e le interpellanze vengono trattate nella parte iniziale della seduta, dopo le comunicazioni, e nell'ordine cronologico di presentazione.

2.      Le interrogazioni ed interpellanze sono lette al Consiglio dal Presidente; alle stesse rispondono il Sindaco e gli Assessori delegati in materia se riguardano l'attività del Sindaco, della Giunta e degli Assessori.

3.      La risposta deve essere contenuta entro il tempo di cinque minuti.

4.      Può replicare ad essa il Consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni e, comunque, contenendo il suo intervento entro il tempo di cinque minuti.

5.      Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Sindaco e dell'Assessore al ramo.    

6.      Nel caso che l'interrogazione od interpellanza sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario ed in caso di sua assenza o rinuncia ad uno degli altri firmatari.

7.      Le interrogazioni ed interpellanze relative a fatti strettamente connessi fra loro vengono trattate contemporaneamente.

8.      Le interrogazioni ed interpellanze riguardanti un particolare affare o mozione già iscritti all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'affare o mozione cui si riferiscono.

 

Art. 48

Ordini del giorno

 

1.      Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un voto politico-amministrativo su fatti o questioni di interesse della comunità per i loro riflessi locali, nazionali od internazionali, che investono problemi politico sociali di carattere generale.

2.      Sono presentati, in scritto e sono trattati in seduta pubblica, dopo le comunicazioni e prima delle interrogazioni ed interpellanze, nel rispetto dei principi di competenza del Consiglio comunale stabiliti dalle leggi vigenti.

3.      Il Consigliere proponente legge l'ordine del giorno e lo illustra per non più di cinque minuti. Subito dopo intervengono il Sindaco od un Assessore per precisare la posizione della Giunta e non più di un Consigliere per ogni gruppo, ciascuno per un massimo di dieci minuti.

4.      A conclusione della discussione l'ordine del giorno viene posto in votazione.

Art. 49

Mozioni

 

1.      La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in. ~.ma proposta di voto diretto a sollecitare od impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'Amministrazione Comunale sopra un certo argomento, e può anche consistere in un giudizio sull'azione dell'Amministrazione.      .

2.      Le mozioni devono essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare.

3.      Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti che vengono discussi e votati osservando le norme generali del presente regolamento.  

 

Art. 50

Mozione d'ordine

 

1.      La mozione d'ordine è il richiamo verbale inteso ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare, votando, una deliberazione, siano osservate la legge ed il presente regolamento. Il Presidente decide se il richiamo sia giustificato e da accogliersi e provvede quindi di conseguenza.

 

CAPO VI°

LE VOTAZIONI

 

Art. 51

Forme di votazione

 

1.      L'espressione di voto è normalmente palese e si effettua, di regola, per alzata di mano o con qualunque altro metodo consentito dalla Legge.

2.      Le deliberazioni a mezzo delle quali l'Amministrazione esercita una facoltà discrezionale che importa l'apprezzamento e la valutazione di persone debbono essere adottate a scrutinio segreto.

3.      Alla votazione palese per appello nominale si procede solo nel caso che essa sia espressamente richiesta da almeno tre Consiglieri ed approvata dalla maggioranza dei presenti, e sempre che non sia prescritta la forma segreta.

4.      La richiesta di votazione per appello nominale deve essere formulata dopo che il Presidente, chiusa la discussione, abbia dichiarato doversi passare ai voti e prima che egli abbia invitato il Consiglio a votare per alzata di mano.

5.      Non si può procedere in nessun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.

6.      La votazione non può validamente aver luogo se durante la stessa i Consiglieri non siano presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza.

 

Art. 52

Votazione in forma palese

 

1.      Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano o per alzata e seduta o con qualunque altro metodo, anche informatico, consentito dalla Legge. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa verrà effettuata.

2.      Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.

3.      Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario Comunale, il Presidente ne proclama il risultato.

4.      La votazione è soggetta a controprova se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso partecipano al controllo del risultato della votazione, su invito del Presidente, anche i Consiglieri scrutatori.

5.      I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

 

Art. 53

Votazione per appello nominale

 

1.         Nel caso in cui si voti per appello nominale, il Presidente indica chiaramente il significato del "si" e del "no".            .

2.      Il Segretario esegue l'appello, a cui i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.

3.      Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

 

Art. 54

Ordine delle votazioni

 

1.       Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:   

a)         la votazione sulla questione pregiudiziale, che comporti rinuncia alla discussione dell'affare o il non passaggio alla votazione sullo stesso, si effettua rispettivamente prima di iniziare la trattazione dell'argomento o prima di adottare qualsiasi deliberazione su di esso;

b)         le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:

·           emendamenti soppressivi

·           emendamenti modificativi

·           emendamenti aggiuntivi;

c)         per i provvedimenti composti da varie parti, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;

d)         i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti e modifiche vengono conclusivamente votati nel loro testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

2.       Quando per gli schemi di provvedimenti proposti dalla Giunta non vengono approvate proposte di modifica o non vi è discussione, la votazione si intende avvenuta nel testo originario proposto e depositato.

3.       Ogni proposta comporta distinta votazione.

4.       Per i Regolamenti ed i Bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

a)         per i Regolamenti, avvenuta la discussione generale, il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere se presentano proposte di modifica o di soppressione dei singoli articoli. Votate tali proposte, il Regolamento viene posto in votazione, in forma palese, nel suo complesso e con le eventuali modifiche precedentemente decise.                .

b)     per i Bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in approvazione congiuntamente il Bilancio e le altre determinazioni comprese nel relativo schema di deliberazione proposto dalla Giunta, con le modificazioni sia al Bilancio che alla deliberazione conseguenti alla approvazione preliminare di eventuali modifiche.

Art. 55

Votazione segreta

 

1.       La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.

2.       Nelle votazioni mediante scrutinio segreto si procede come appresso:

a)     Le schede sono predisposte dalla Segreteria Comunale, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;

b)     Se si tratta di nomine anche in tal caso saranno predisposte, ove possibile, apposite schede; ove ciò sia impossibile, ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio;

c)         Se si tratta di indicare un "si" o un "no", ciascun Consigliere barrerà nella scheda, debitamente predisposta, quella delle due indicazioni a cui intende dare la propria preferenza.

3.       Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi debba esservi una rappresentanza predeterminata delle maggioranze e delle minoranze e non siano precisate espressamente le norme per disciplinare l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo che siano assicurate correttamente tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome ed in tal caso restano eletti ai posti da ricoprire coloro che riportano il maggior numero di voti.

4.       Nel caso in cui le modalità di votazione comunicate dal Presidente incontrino l'opposizione di uno o più Consiglieri, le stesse sono sottoposte al Consiglio che. decide con votazione in forma palese, senza discussione. Se il Consiglio respinge le modalità:proposte dal Presidente, la seduta viene brevemente sospesa per permettere la riunione della Conferenza dei Capigruppo,,la quale formula, a maggioranza, una nuova proposta che, prima di passare alla votazione, viene sottoposta alle decisioni del Consiglio, senza discussione.

5.       Quando per i nominativi da votare sussistono difficoltà di identificazione per omonimi, i Consiglieri indicheranno nella scheda, oltre il nome ed il cognome del votato, anche la data di nascita del candidato medesimo.

6.       Coloro che votano scheda bianca o non barrano né il "si", né il "no", sono computati come votanti.

7.       Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica il risultato al Consiglio.

8.       I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo verbalmente al Presidente affinché ne faccia prendere atto a verbale.

9.       Il carattere "segreto" della votazione deve espressamente risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state compiute con il controllo dei Consiglieri scrutatori.

 

Art. 56

Esito delle votazioni

 

1.       Salvo per i casi espressamente previsti dalla legge nei quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza, ogni deliberazione del Consiglio si intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti, ossia un numero di voti pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevole che, raddoppiato, dia un numero superiore di almeno una unità al totale dei votanti.

2.       I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3.       Le schede bianche e non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei 'votanti.

4.       In caso di parità di voti .la proposta si intende non approvata. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge, una deliberazione non approvata o respinta non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

5.       Dopo l'annuncio dell'esito della votazione del provvedimento in trattazione, il Presidente conclude il suo intervento con la formula "Il Consiglio ha approvato" oppure "Il Consiglio non ha approvato".

6.       Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti.

 

Art. 57

Divieto di interventi durante le votazioni

 

1.       Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, né è consentita la sospensione od il rinvio dell'argomento. Dopo la proclamazione dei risultati sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni del regolamento relativi alle modalità della votazione.

 

Art. 58

Deliberazioni immediatamente eseguibili

 

1.       Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essre dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

2.       La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

 

T I T O L O III°

 

LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

CAPO l°  

 NORME GENERALI

 

Art. 59

Competenze deliberative del Consiglio

 

1.       Appartengono alle competenze deliberative del Consiglio Comunale i provvedimenti allo stesso espressamente attribuiti dalla legge e dall'ordinamento dell'Ente.

2.       Le deliberazioni adottate d'urgenza dalla Giunta Comunale nell'ambito delle competenze appartenenti al Consiglio Comunale devono essere sottoposte alla ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi alla loro approvazione, pena la decadenza.

3.       La Giunta non può mai adottare deliberazioni d'urgenza per gli affari riservati dalla legge e dall'ordinamento alla competenza esclusiva del Consiglio.

 

Art. 60

Approvazione delle deliberazioni

 

1.       Il Consiglio Comunale, approvando, adotta le deliberazioni secondo il testo conforme agli schemi proposti in votazione.

2.       Quando non vi sia discussione e non vengano formulate osservazioni, il Consiglio vota sullo schema di deliberazioni proposto dalla Giunta e che, essendo stato depositato tempestivamente, viene normalmente dato per letto.

3.       Quando si faccia luogo alla approvazione di modifiche al testo proposto, le stesse vengono lette al Consiglio nella loro stesura definitiva, prima della votazione.           .

4.       Qualora gli atti approvati necessitino di perfezionamenti e coordinamenti meramente formali, il Segretario Comunale può provvedere al riguardo in sede di stesura del verbale.

 

Art. 61

Revoca e modifica

 

1.       lPer ragioni di interesse pubblico, il Consiglio Comunale ha il potere discrezionale di procedere alla revoca, in ogni momento, di qualsiasi propria deliberazione, fatti salvi i diritti acquisiti da terzi.

2.       Esso ha anche il potere di rivedere il proprio operato e di riesaminare i propri atti, di modificarli, integrarli o sostituirli con altri più idonei e rispondenti al pubblico interesse, in particolare modo ove si verifichino fatti nuovi.

3.       Le deliberazioni del Consiglio Comunale che comportano la modifica o la revoca di deliberazioni già assunte, non hanno efficacia ove non si faccia espressa menzione della modifica o della revoca, con precisazione del numero, data ed oggetto del provvedimento revocato o modificato; essa ha effetto ex nunc, cioè elimina l'atto dal momento in cui viene pronunciata.

 

 

CAPO II°

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE IL VERBALE

 

Art. 62

La partecipazione del Segretario all'adunanza

 

1.       Il Segretario Comunale partecipa alla adunanze del Consiglio ed esercita le funzioni previste dalla legge. Interviene, se richiesto dal Presidente, per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione.

2.       Il Segretario, su invito del Presidente, provvede ad informare il Consiglio sul funzionamento dell'organizzazione comunale.

3.       Il Consiglio Comunale può scegliere uno dei suoi membri per le funzioni di Segretario unicamente allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto riguardante lo stesso Segretario del Comune, oppure in caso di sua assenza e con l'obbligo di fame espressa menzione nel verbale.

 

Art. 63

Il verbale dell'adunanza

 

1.       Il verbale delle adunanze è redatto tenuto conto del susseguirsi dei lavori, degli interventi dei Consiglieri e della volontà espressa dal Consiglio Comunale attraverso le deliberazioni adottate. I relativi verbali di deliberazione sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario del Comune.

2.       Le dichiarazioni che vengono fatti dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportate esprimendo con la massima chiarezza e completezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore.

3.       Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario.

4.       Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.

5.       Il verbale della seduta segreta è redatto in moda da contenere in estrema sintesi la discussione e senza scendere in particolari che possono recar danno alle persone.

 

Art. 64

Deposito del verbale della seduta precedente, rettifiche, approvazioni

 

1.       l. I verbali delle sedute consiliari precedenti vengono depositati a disposizione dei Consiglieri almeno tre giorni prima dell'adunanza in cui saranno sottoposti ad approvazione.

2.       All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sui verbali depositati. Se nessuno si pronuncia, i verbali si intendono approvati all'unanimità.

3.       Quando un Consigliere lo richiede, il Segretario Comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche od integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per scritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.

4.       Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione per alzata di mano, la proposta di rettifica.

5.       Delle proposte di rettifica approvate, si prende atto nel verbale dell'adunanza in corso.

6.       Qualora il Consiglio non approvi le rettifiche richieste, i verbali restano invariati.

 

Art. 65

Norma di chiusura e rinvio

 

1.       Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni legislative in materia, nonché le norme dello statuto comunale.

2.       In caso di sopravvenienza di disposizioni legislative in contrasto con il presente Regolamento, si applicano direttamente le nuove norme di legge, nel rispetto del principio di successione delle norme giuridiche nel tempo, nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio delle disposizioni regolamentari corretti ve di recepimento dello jus superveni