
Comune di Campolieto
Provincia di Campobasso
REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA
COMUNALE SUGLI IMMOBILI
(I.C.I.)
INDICE SOMMARIO
Regolamento per
l'applicazione dell’imposta comunale sugli immobili:
Art. 1 Aree
possedute da coltivatori diretti o imprenditori agricoli.
Art. 2 Base
imponibile delle aree fabbricabili.
Art. 3 Particolare
disciplina dell'abitazione principale.
Art. 4 Pertinenze
delle abitazioni principali.
Art. 5 Esclusione dell'esenzione per gli enti
territoriali e per gli Enti non commerciali.
Art. 6
Caratteristiche di fatiscenza dei fabbricati.
Art. 7 Versamenti.
Art. 8 Rimborso per
le arde successivamente divenute inedificabili.
Art. 9
Dichiarazioni.
Art. 10
Accertamenti.
Art. li Attività di controllo.
Art. 12 Indennità di espropriazione.
Art. 13
Accertamento con adesione.
Art. 14 Avvio del
procedimento per l'accertamento con adesione.
Art. 15 Procedura
per l'accertamento con adesione.
Art. 16 Atto di accertamento con adesione.
Art. 17 Adempimenti
successivi.
Art. 18
Perfezionamento della definizione.
Art. 19 Sanzioni ed
interessi.
Art. 20 Ritardati
od omessi versamenti.
Art. 21
Procedimento di irrogazione delle sanzioni.
Art. 22 Irrogazione
immediata delle sanzioni.
Art. 23
Ravvedimento.
Art. 24 Norme
abrogate.
Art. 25 Pubblicità
del regolamento e degli atti.
Art. 26 Entrata in
vigore del regolamento.
Art. 27 Casi non
previsti dal presente regolamento.
Art. 28 Rinvio
dinamico.
ARTICOLO 1
Aree possedute da Coltivatori diretti od
imprenditori agricoli
1)
Non sono considerati fabbricabili i terreni
posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli che esplicano
la loro attività a titolo principale, sui quali l'utilizzazione agro - silvo - pastorale mediante l'esercizio di attività dirette
alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, -alla funghicoltura
ed all'allevamento di animali. Si considerano coltivatori diretti od imprenditori
agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. li della Legge
9 gennaio 1963, n.9, e soggette al corrispondente
obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
ARTICOLO 2
Valore delle aree fabbricabili
1)
Per le aree
fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune
commercio al I gennaio dell'anno di imposizione,
avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli
oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la
costruzione, nonché ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree
aventi analoghe caratteristiche.
ARTICOLO 3
Particolare disciplina dell'abitazione principale
1) .Oltre quelle previste dalle leggi si considerano altresì
abitazioni principali:
a) quella concessa in
uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado e da
questi utilizzata come abitazione principale;
b) l'unità immobiliare
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
ARTICOLO 4
Pertinenze delle abitazioni principali.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59,
comma 1, lettere d) ed e)
1)
Agli effetti dell'applicazione delle
agevolazioni in materia di imposte comunali sugli
immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue
pertinenze,anche se distintamente iscritte in Catasto. L'assimilazione opera a
condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche
se in quota parte, della pertinenza e che questa sia
durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2)
Ai fini di cui al comma 1, si intende
per pertinenza: garage o box, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello
stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione
principale.
3)
Resta fermo che l'abitazione principale e le sue
pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte
e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ivi compresa
la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri
previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la
detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale ,
traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al Comma 1 nella
possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte
dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione
dell'abitazione.
ARTICOLO 5
Esclusione dell'esenzione per gli enti
territoriali e per gli enti non commerciali
1) Oltre i casi previsti dalla legge, l'esenzione
non si applica anche per gli
immobili non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali posseduti dallo
Stato, dalle regioni, dalle province, nonche, dagli
altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle
aziende unità sanitarie locali.
ARTICOLO 6
Caratteristiche di fatiscenza dei fabbricati
1) Si considerano
inagibili o inabitabili i fabbricati che per la loro condizione
strutturale versano in situazione di particolare degrado fisico e fatiscenza,
preesistente o sopravvenuta non superabile
con interventi di manutenzione, e di fatto
non utilizzati.
Allo scopo dovranno
essere valutati lo stato di conservazione:
a) delle strutture
verticali, in particolare la presenza di lesioni in parete, d'angolo, nelle
fondazioni o diffuse, che possano costituire pericolo a cose o persone con
rischi di crollo;
b)
delle strutture
orizzontali come i solai, gli archi, le volte, le tamponature, i tramezzi;
c)
della copertura;
d)
delle scale.
ARTICOLO 7
Versamenti
1) Si considerano
regolarmente eseguiti i versamenti
effettuati da un contitolare anche per conto
degli altri.
2) Ove si verificassero particolari situazioni causate da gravi
calamità naturali con deliberazione della Giunta Comunale, potranno essere
differiti i termini dei versamenti
previsti dalle disposizioni legislativa.
3)
L'imposta dovuta deve essere corrisposta:
a)
mediante versamento
diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso
il comune ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto
concessionario;
b)
mediante versamento sul
conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale, utilizzando gli
appositi moduli predisposti dal Comune.
c)
mediante versamento
diretto in Tesoreria comunale;
4) Le modalità del versamento di cui al precedente comma saranno
determinate dalla Giunta Comunale.
ARTICOLO 8
Rimborso per le aree successivamente
divenute inedificabili.
1) Le imposte
pagate per le aree successivamente divenute inedificabili
dovranno essere rimborsate a decorrere dall'anno di imposta corrispondente
all'entrata in vigore dello strumento
urbanistico che ha dichiarato la inedificabilità.Il
rimborso dovrà -essere disposto a domanda dell'interessato da produrre entro il
termine di tre anni dall'entrata in
vigore dello strumento urbanistico
concernente la inedificabilità.
2)
Può farsi luogo al rimborso solo alle seguenti
condizioni:
a)
non devono essere state
rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di alcun
tipo di intervento;
b)
il vincolo di inedificabilità
deve avere caratteristiche di definitività.
ARTICOLO 9
Dichiarazioni
1) L'obbligo della
dichiarazione o denuncia di cui all'art.10, comma 4,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, é
sostituito con l'obbligo della comunicazione di variazione, da parte del
contribuente, entro il termine di 80 giorni dall'evento acquisitivo,
modificativo o estintivo della soggettività passiva,
con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, su apposito modello da ritirare gratuitamente presso l'ufficio
tributi del comune.
2) Nel caso di più
soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata comunicazione congiunta; per gli
immobili indicati nell'art. 1117, n.2, del codice
civile oggetto di proprietà comune, cui e' attribuita o attribuibile una autonoma
rendita catastale, la comunicazione può essere presentata
dall'amministrazione del condominio per
conto dei condomini.
ARTICOLO
10
Accertamenti
1) In caso di omesso, parziale o
tardivo versamento dell'imposta dovuta il comune emette motivato avviso di
accertamento, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e
delle relative sanzioni ed interessi; l'avviso deve essere notificato, anche a
mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di
decadenza entro il termine non superiore al 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.
ARTICOLO il
Attività di controllo
1) Le modalità relative all'attività di controllo, accertamento e
censimento degli immobili comunali possono essere stabilite dalla Giunta
Comunale con propria deliberazione
sentito il Responsabile del servizio.
2) L'attività
di controllo può essere effettuata:
a)
con l'utilizzazione
diretta della struttura comunale: in questo caso la Giunta Comunale può fissare
gli indirizzi ed i criteri in base ad indicatori obiettivi di evasione per le
diverse tipologie di immobili, nonche' della
complessità delle singole operazioni accertative.
Delle relative linee operative dovrà essere formato
-apposito progetto finalizzato. In questo caso può essere destinato -al
personale addetto un compenso incentivante da un minimo dell'
1% ad un massimo del 2% del maggior gettito accertato.La
Giunta, in sede di approvazione del progetto fisserà
la misura ed i criteri per l'assegnazione di detto compenso, in relazione allo
stato di avanzamento dello stesso;
b)
con affidamento
dell'incarico a ditta esterna: delle relative
linee operative dovrà essere formato apposito progetto finalizzato in
linea con il capitolato speciale di appalto, che evidenziera’ i diversi compiti e funzioni di competenza
della struttura comunale e della ditta aggiudicataria. In questo caso può
essere destinato al personale addetto, in rapporto al maggior carico di lavoro,
un compenso incentivante da un minimo dello 0.5%
ad un massimo dell' 1% del maggior gettito
accertato. La Giunta, in sede di approvazione del
progetto, fisserà la misura ed i criteri per l'assegnazione di detto compenso,
in relazione allo stato di avanzamento dello stesso.
3)
La Giunta Comunale ed
responsabile del servizio cureranno comunque il potenziamento dell'attività di
controllo mediante collegamenti con i
sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche
dati rilevanti per la lotta all'evasione.
ARTICOLO 12
Indennità di espropriazione
1) In caso di espropriazione di
area fabbricabile, qualora il valore dell'area computata sull'imposta pagata
sia inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i criteri
stabiliti dalle disposizioni vigenti, la stessa indennità è ridotta ad un importo
pari al valore per cui è stata pagata l'imposta.
ARTICOLO 13
Accertamento con adesione
1) E' introdotto, in questo Comune per l'imposta
comunale sugli immobili, I.C.I.,
l'istituto dell'accertamento con adesione
del contribuente.
2) Competente
alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il
responsabile del servizio.
3) L'accertamento
definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è
integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
ARTICOLO 14
Avvio del procedimento per l’accertamento con adesione
1) 11
contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di accertamento
o di rettifica, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione
tributaria provinciale, può formulare, in carta libera istanza di accertamento
con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico.
ARTICOLO 15
Procedura per l'accertamento con adesione
1)
L'accertamento con adesione del contribuente di
cui ai precedenti articoli 13 e 14 può essere definito anche da uno solo degli
obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2)
La definizione dell'accertamento con adesione ha
effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o
dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione.
Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore
effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale.
Sono escluse
adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o
dichiarazione.
ARTICOLO 16
Atti di accertamento
con adesione
1) L'accertamento con adesione è redatto con atto
scritto in duplice esemplare,
sottoscritto dal contribuente e
dal responsabile del servizio o da un suo delegato.
2) Nell'atto sono indicati, separatamente per
ciascun bene, gli elementi e la
motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la
liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme
eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3) La sanzione dovuta, da ricalcolare
sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta ad un quarto.
ARTICOLO 17
Adempimenti successivi
1) Il versamento delle somme dovute per effetto
dell'accertamento con adesione è eseguito entro trenta giorni dalla redazione
dell'atto di cui al precedente articolo 16 con le modalità
di cui al precedente articolo 7.
2) Le somme dovute possono essere versate, a
richiesta del contribuente, anche
ratealmente, in un massimo di numero quattro rate trimestrali di pari importo.
L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1.
Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli
interessi al saggio legale, calcolati
dalla data di perfezionamento dall’ atto di adesione. Il contribuente è tenuto
altresì a prestare garanzia con le modalità di cui
all'art. 38 bis del DPR 26 ottobre 1972, n.633 per il
periodo di -rateazione di dette somme.
3) In caso di mancato versamento, anche di una
sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta
concordata, il contribuente:
a)
perderà il beneficio
della riduzione della sanzione;
b)
dovrà corrispondere
gli interessi nella misura legale previsti dal successivo art. 19, comma 6, calcolati sulla somma ancora
dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.
4)
Per la riscossione di quanto sarà dato corso
alla procedura coattiva di cui all'art.12 del O. Lgs. 30 dicembre 1992, n.504 o all'art.52 del D. Lgs. 15.12.1997, n.446.
ARTICOLO 18
Perfezionamento della definizione
1) La definizione si perfeziona con il
versamento di cui al precedente art. 17, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui
al successivo comma 2 o, infine con l'avvenuto pagamento coattivo di cui
allo stesso art.17.
ARTICOLO 19
Sanzioni ed interessi
1) Per l'omessa
presentazione della comunicazione si applica la sanzione amministrativa dal
cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di lire
cinquantamila.
2)
Se la comunicazione o i dati in essa riportati sono infedeli si applica la sanzione
amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3)
Se l'omissione o l'errore attengono
ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione
amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si
applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione
di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o
per la
loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4)
Le sanzioni indicate nei commi I e 2 sono
ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alla commissione
tributaria interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo,
se dovuto, e della sanzione.
5)
La contestazione della violazione non collegata
all'ammontare del -tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6)
Sulle somme dovute per imposta si applicano gli
interessi moratori nella misura del sette per cento per ogni semestre
compiuto con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono
dovuti. La nuova misura degli interessi moratori del 2.50% per ogni semestre compiuto, si applica a decorrere dal primo giorno
successivo al compimento del semestre in corso al 15 maggio 1998, data di entrata in vigore della legge n.146/1998.
7)
Per l'omessa comunicazione
delle notizie di cui all'art. 11, comma 3, del D.Lgs.
30 dicembre 1992, n.504,
sarà applicata una sanzione amministrativa di £. 100.000 (diconsi lire centomila).
ARTICOLO 20
Ritardati od omessi versamenti
1)
Chi non esegue, in tutto o in parte, alle
prescritte scadenze i versamenti in acconto, o a saldo
dell'imposta risultante dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione
amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.
2)
Le sanzioni previste nel presente articolo non
si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio
o concessionario diverso da quello competente.
ARTICOLO 21
Procedimento di irrogazione
delle sanzioni
1)
Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio.
2)
L'ufficio notifica l'atto di contestazione con
l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli
elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la
determinazione delle sanzioni e della loro entità.
3)
Nel termine di sessanta giorni
dalla notificazione, il trasgressore o
il soggetto obbligato ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs.
n.472/1997, possono definire
la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione indicata
nell'atto di contestazione.
4)
Se non addivengono a
definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi
dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs. -472/1997, possono,
entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive.In
mancanze, l'atto di contestazione
si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'art.18, del D.Lgs. N.472/1997, sempre entro il termine di
sessanta giorni dalla sua notificazione.
5)
L'impugnazione immediata non è ammessa e, se
proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla
contestazione.
6)
L'atto di contestazione deve contenere l'invito
al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua
notificazione, con l'indicazione dei
benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre, nello stesso
termine, se non si intende addivenire a definizione
agevolata, le deduzioni difensive e,
infine, l'indicazione dell'organo al
quale proporre l'impugnazione immediata.
7)
Quando sono state proposte deduzioni, il
responsabile del servizio,nel termine di decadenza di
un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto
motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.
ARTICOLO 22
Irrogazione immediate delle sanzioni
1) In deroga alle previsioni dell'art. 21,
le sanzioni possono essere irrogate, senza previa
contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il
procedimento di accertamento medesimo con atto contestuale all'avviso di
accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.
2) E' ammessa
definizione agevolata con il pagamento del quarto delle sanzioni irrogate,
entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.
ARTICOLO 23
Ravvedimento
1) La sanzione è ridotta, sempreché
la violazione non sia già constatata e comunque non
siano iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore
o i soggetti obbligati ai sensi dell'art.1 1 ,comma
1, del D.Lgs. n. 472/1997,
abbiano avuto formale conoscenza:
a)
ad un ottavo del minimo
nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene
eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
b)
ad un sesto del minimo, se la
regolarizzazione degli errori e delle omissioni anche se incidenti sulla
determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la
presentazione della dichiarazione relativa all'anno in corso del quale è stata
commessa la violazione;
c)
ad un ottavo del minimo di quella prevista
per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene
presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
2) Il ravvedimento
del contribuente esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene
entro tre mesi dall'omissione o dall'errore, nei casi
di omissione o di errori non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del
tributo.
3) Il
pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della
differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori
calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
ARTICOLO 24
Norme abrogate
1)
Con l'entrata in vigore del presente regolamento
sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso
contrastanti.
ARTICOLO 25
Pubblicità del regolamento e degli atti
1) Copia del
presente regolamento, a norma dell'art.22 della
legge7 agosto 1990, n.24 1, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa
prendere visione in qualsiasi momento.
ARTICOLO 26
Entrata in vigore del regolamento
1)
Il
presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno
successivo alla sua approvazione; unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministro delle Finanze
entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
ARTICOLO 27
Casi non previsti dal presente Regolamento
1) Per quanto non
previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
a)
le leggi nazionali e regionali;
b)
lo Statuto comunale;
c)
i regolamenti comunali.
ARTICOLO 28
Rinvio dinamico
3) Le norme del presente regolamento
si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e
regionali.
4) In tali casi in attesa della formale modificazione del presente
regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.
5) Per
quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, applicano le norme
statali.
Il presente
regolamento:
1)
E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella
seduta del 08/06/2000 con atto n. 12
2) E' stato
esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (CO.RE.CO.)
nella seduta del 31.07.2000 Prot. 1288/1232
3) E' stato
ripubblicato all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal
22.08.2000 al 05/09/2000
4)
Entra in vigore il giorno06/09/2002