Comune di Campolieto

Provincia di Campobasso

 

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

COMUNALE SUGLI IMMOBILI

(I.C.I.)

 

INDICE SOMMARIO

 

Regolamento per l'applicazione dell’imposta comunale sugli immobili:

 

Art. 1 Aree possedute da coltivatori diretti o imprenditori agricoli.

Art. 2 Base imponibile delle aree fabbricabili.

Art. 3 Particolare disciplina dell'abitazione principale.

Art. 4 Pertinenze delle abitazioni principali.

Art. 5 Esclusione dell'esenzione per gli enti territoriali e per gli Enti non commerciali.

Art. 6 Caratteristiche di fatiscenza dei fabbricati.

Art. 7 Versamenti.

Art. 8 Rimborso per le arde successivamente divenute inedificabili.

Art. 9 Dichiarazioni.

Art. 10 Accertamenti.

Art. li Attività di controllo.

Art. 12 Indennità di espropriazione.

Art. 13 Accertamento con adesione.

Art. 14 Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione.

Art. 15 Procedura per l'accertamento con adesione.

Art. 16 Atto di accertamento con adesione.

Art. 17 Adempimenti successivi.

Art. 18 Perfezionamento della definizione.

Art. 19 Sanzioni ed interessi.

Art. 20 Ritardati od omessi versamenti.

Art. 21 Procedimento di irrogazione delle sanzioni.

Art. 22 Irrogazione immediata delle sanzioni.

Art. 23 Ravvedimento.

Art. 24 Norme abrogate.

Art. 25 Pubblicità del regolamento e degli atti.

Art. 26 Entrata in vigore del regolamento.

Art. 27 Casi non previsti dal presente regolamento.

Art. 28 Rinvio dinamico.

 

 

ARTICOLO 1

Aree possedute da Coltivatori diretti od imprenditori agricoli

 

1)       Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori  agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali l'utilizzazione agro - silvo - pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, -alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. li della Legge 9 gennaio 1963, n.9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

 

ARTICOLO 2

Valore delle aree fabbricabili

 

1)       Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al I gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, nonché ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

 

ARTICOLO 3

Particolare disciplina dell'abitazione principale

 

1)    .Oltre quelle previste dalle leggi si considerano altresì abitazioni principali:

a)      quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado e da questi utilizzata come abitazione principale;

b)      l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

 

ARTICOLO 4

Pertinenze delle abitazioni principali.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere d) ed e)

 

1)    Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposte comunali sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze,anche se distintamente iscritte in Catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2)    Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza: garage o box, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale.

3)    Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale , traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al Comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione.

 

ARTICOLO 5

Esclusione dell'esenzione per gli enti territoriali e per gli enti non commerciali

 

1)       Oltre i casi previsti dalla legge, l'esenzione non si applica anche per gli immobili non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonche, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende unità sanitarie locali.

 

ARTICOLO 6

Caratteristiche di fatiscenza dei fabbricati

 

1)       Si considerano inagibili o inabitabili i fabbricati che per la loro condizione strutturale versano in situazione di particolare degrado fisico e fatiscenza, preesistente o sopravvenuta non superabile  con interventi di manutenzione, e di  fatto  non utilizzati.

       Allo scopo dovranno essere valutati lo stato di conservazione:

a)      delle strutture verticali, in particolare la presenza di lesioni in parete, d'angolo, nelle fondazioni o diffuse, che possano costituire pericolo a cose o persone con rischi di crollo;

b)      delle strutture orizzontali come i solai, gli archi, le volte, le tamponature, i tramezzi;

c)      della copertura;

d)      delle scale.

 

ARTICOLO 7

Versamenti

 

1)    Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

2)    Ove si verificassero particolari situazioni causate da gravi calamità naturali con deliberazione della Giunta Comunale, potranno essere differiti i termini  dei versamenti previsti dalle disposizioni legislativa.

3)    L'imposta dovuta deve essere corrisposta:

a)      mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il comune ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario;

b)      mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune.

c)      mediante versamento diretto in Tesoreria comunale;

4)    Le modalità del versamento di cui al precedente comma saranno determinate dalla Giunta Comunale.

 

ARTICOLO 8

Rimborso per le aree successivamente divenute inedificabili.

 

1)       Le imposte pagate per le aree successivamente divenute inedificabili dovranno essere rimborsate a decorrere dall'anno di imposta corrispondente all'entrata in vigore dello  strumento urbanistico che ha dichiarato la inedificabilità.Il rimborso dovrà -essere disposto a domanda dell'interessato da produrre entro il termine  di tre anni dall'entrata in vigore dello  strumento urbanistico concernente la inedificabilità.

2)    Può farsi luogo al rimborso solo alle seguenti condizioni:

a)      non devono essere state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di alcun tipo di intervento;

b)      il vincolo di inedificabilità deve avere caratteristiche di  definitività.

 

ARTICOLO 9

Dichiarazioni

 

1)    L'obbligo della dichiarazione o denuncia di cui all'art.10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, é sostituito con l'obbligo della comunicazione di variazione, da parte del contribuente, entro il termine di 80 giorni dall'evento acquisitivo, modificativo o estintivo della soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, su apposito modello da ritirare gratuitamente presso l'ufficio tributi del comune.

2)    Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata comunicazione congiunta; per gli immobili indicati nell'art. 1117, n.2, del codice civile oggetto di proprietà comune, cui e' attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la comunicazione può essere presentata dall'amministrazione  del condominio per conto dei condomini.

 

ARTICOLO 10

Accertamenti

 

1)    In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta dovuta il comune emette motivato avviso di accertamento, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza entro il termine non superiore al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

 

ARTICOLO il

Attività di controllo

 

1)       Le modalità relative all'attività di controllo, accertamento e censimento degli immobili comunali possono essere stabilite dalla Giunta Comunale con propria deliberazione  sentito il Responsabile del servizio.

2)       L'attività di controllo può essere effettuata:

a)      con l'utilizzazione diretta della struttura comunale: in questo caso la Giunta Comunale può fissare gli indirizzi ed i criteri in base ad indicatori obiettivi di evasione per le diverse tipologie di immobili, nonche' della complessità delle  singole  operazioni accertative. Delle relative linee operative dovrà essere formato -apposito progetto finalizzato. In questo caso può essere destinato -al personale addetto un compenso incentivante da un minimo dell' 1% ad un massimo del 2% del maggior gettito accertato.La Giunta, in sede di approvazione del progetto fisserà la misura ed i criteri per l'assegnazione di detto compenso, in relazione allo stato di avanzamento dello stesso;

b)      con affidamento dell'incarico a ditta esterna: delle relative  linee operative dovrà essere formato apposito progetto finalizzato in linea con il capitolato speciale di appalto, che evidenziera’  i diversi compiti e funzioni di competenza della struttura comunale e della ditta aggiudicataria. In questo caso può essere destinato al personale addetto, in rapporto al maggior carico di lavoro, un compenso incentivante da un minimo dello 0.5% ad un massimo dell' 1% del maggior gettito accertato. La Giunta, in sede di approvazione del progetto, fisserà la misura ed i criteri per l'assegnazione di detto compenso, in relazione allo stato di avanzamento dello stesso.

3)    La Giunta Comunale ed responsabile del servizio cureranno comunque il potenziamento dell'attività di controllo  mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

 

ARTICOLO 12

Indennità di espropriazione

 

1)    In caso di espropriazione di area fabbricabile, qualora il valore dell'area computata sull'imposta pagata sia inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti, la stessa indennità è ridotta ad un importo pari al valore per cui è stata pagata l'imposta.

 

ARTICOLO 13

Accertamento con adesione

 

1)       E' introdotto, in questo Comune per l'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.

2)       Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il responsabile del servizio.

3)       L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

 

ARTICOLO 14

Avvio del procedimento per l’accertamento con adesione

 

1)       11 contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di accertamento o di rettifica, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico.

 

ARTICOLO 15

Procedura per l'accertamento con adesione

 

1)    L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli 13 e 14 può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.

2)    La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale.

Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

 

ARTICOLO 16

Atti di accertamento con adesione

 

1)     L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare,   sottoscritto  dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.

2)     Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene,  gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

3)     La sanzione dovuta, da  ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta ad un quarto.

 

 

ARTICOLO 17

Adempimenti successivi

 

1)     Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro trenta giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo 16 con le modalità di cui al precedente articolo 7.

2)     Le somme dovute possono essere versate, a richiesta  del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero quattro rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio  legale, calcolati dalla data di perfezionamento dall’ atto di adesione. Il contribuente è tenuto altresì a prestare garanzia con le modalità di cui all'art. 38 bis del DPR 26 ottobre 1972, n.633 per il periodo di -rateazione di dette somme.

3)     In caso di mancato versamento, anche di una sola rata,  fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:

a)      perderà il beneficio della riduzione della sanzione;

b)      dovrà corrispondere gli interessi nella misura legale previsti dal successivo art.  19, comma 6, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.

4)    Per la riscossione di quanto sarà dato corso alla procedura coattiva di cui all'art.12 del O. Lgs. 30 dicembre 1992,  n.504 o all'art.52 del D. Lgs. 15.12.1997, n.446.

 

ARTICOLO 18

Perfezionamento della definizione

 

1)       La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente art. 17, comma 1, ovvero con il   versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine con l'avvenuto pagamento coattivo di cui allo stesso art.17.

 

ARTICOLO 19

Sanzioni ed interessi

 

1)  Per l'omessa presentazione della comunicazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di lire cinquantamila.

2)    Se la comunicazione o i dati in essa riportati sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.

3)    Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di  questionari  nei sessanta giorni dalla richiesta o per  la  loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4)    Le sanzioni indicate nei commi I e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5)    La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del -tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6)    Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono dovuti. La nuova misura degli interessi moratori del 2.50% per ogni semestre compiuto,  si applica a decorrere dal primo giorno successivo al compimento del semestre in corso al 15 maggio 1998, data di entrata in vigore della legge n.146/1998.

7)    Per l'omessa comunicazione delle notizie di cui all'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, sarà applicata una sanzione amministrativa di £. 100.000 (diconsi lire centomila).

 

ARTICOLO 20

Ritardati od omessi versamenti

 

1)       Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i versamenti in acconto, o a saldo dell'imposta risultante dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.

2)       Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

 

ARTICOLO 21

Procedimento di irrogazione delle sanzioni

 

1)       Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio.

2)       L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.

3)       Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione,  il trasgressore o il soggetto obbligato ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n.472/1997, possono definire la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione indicata nell'atto  di contestazione.

4)       Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs. -472/1997, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive.In mancanze, l'atto di contestazione  si  considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'art.18, del D.Lgs. N.472/1997, sempre entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione.

5)       L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.

6)       L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione,  con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre, nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata,  le deduzioni difensive e, infine,  l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.

7)       Quando sono state proposte deduzioni, il responsabile del servizio,nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

 

ARTICOLO 22

Irrogazione immediate delle sanzioni

 

1)    In deroga alle previsioni dell'art. 21, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili,  delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento medesimo con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

2)    E' ammessa definizione agevolata con il pagamento del quarto delle sanzioni irrogate, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.

 

ARTICOLO 23

Ravvedimento

 

1)     La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia già constatata e comunque non siano iniziati accessi,   ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art.1 1 ,comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza:

a)      ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b)      ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in corso del quale è stata commessa la violazione;

c)      ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

2)       Il ravvedimento del contribuente esclude l'applicazione della sanzione,  se  la regolarizzazione avviene  entro  tre  mesi dall'omissione o dall'errore, nei casi di omissione o di errori non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo.

3)       Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

 

ARTICOLO 24

Norme abrogate

 

1)       Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

 

ARTICOLO 25

Pubblicità del regolamento e degli atti

 

1)       Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge7 agosto 1990, n.24 1, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

 

ARTICOLO 26

Entrata in vigore del regolamento

 

1)       Il  presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione; unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministro delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

 

ARTICOLO 27

Casi non previsti dal presente Regolamento

 

1)  Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

a)      le leggi nazionali e regionali;

b)      lo Statuto comunale;

c)      i regolamenti comunali.

 

ARTICOLO 28

Rinvio dinamico

 

3)       Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

4)       In tali casi in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

5)       Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, applicano le norme statali.

 

 

Il presente regolamento:

 

 

1)       E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta  del 08/06/2000 con atto n. 12

 

2)       E' stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (CO.RE.CO.) nella seduta del 31.07.2000 Prot. 1288/1232

 

3)       E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 22.08.2000 al 05/09/2000

 

4)       Entra in vigore il giorno06/09/2002