REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA
COMUNALE
F I N A L I T A’
Art. 1
La biblioteca comunale assolve la funzione di promuovere qualsiasi iniziativa
finalizzata alla diffusione della cultura e alla crescita spirituale, morale e
sociale della popolazione mediante la diffusione della lettura,
l’organizzazione di mostre, dibattiti, convegni, ricerche, proiezioni di
filmati, ecc.
Art. 2
La biblioteca favorisce la diffusione dell’informazione fornendo al pubblico la
possibilità di lettura della Gazzetta Ufficiale (leggi e concorsi) di
quotidiani, settimanali, e riviste specializzate.
Art. 3
La biblioteca favorisce particolarmente gli interessi e le esigenze didattiche
della popolazione scolastica residente, frequentante ogni tipo di e grado di
scuola.
Art. 4
Compatibilmente con le disponibilità economiche, la biblioteca incrementerà il
proprio patrimonio librario acquistando soprattutto opere di interesse
didattico. Curerà il recupero, per acquisto o donazione, di eventuali fondi
bibliografici privati di famiglie locali che abbiano interesse storico o
semplicemente documentario. Inoltre attiverà tutti gli strumenti utili per
l’acquisizione gratuita di edizioni e materiale documentario di qualsiasi ente
pubblico o privato.
Art. 5
La biblioteca in collaborazione con l’assessorato comunale competente con le
istituzioni scolastiche e con tutti gli organismi che perseguono la crescita
culturale, lo sviluppo della comunità, la riscoperta e la rivalutazione di
tradizioni e cultura campoletana, promuove e collabora a tutte le iniziative
idonee alla realizzazione dei propri fini istituzionali.
COMPITI E RESPONSABILITA’ DELL’ADDETTO ALLA BIBLIOTECA
Art. 6
L’addetto alla biblioteca ha l’obbligo di impegnarsi per il conseguimento delle
finalità previste dagli artt. 1-2-3-4-5.
Art. 7
L’addetto alla biblioteca ha la responsabilità patrimoniale del materiale
custoditovi, redigerà e terrà puntualmente aggiornato un registro di ingresso
ed inventariazione del materiale, ne curerà la schedatura secondo le norme
previste e la successiva collocazione fisica. Sarà cura dell’addetto
controllare e registrare il prestito, che sarà regolamentato con apposite
disposizioni. Provvederà al ritiro giornaliero della corrispondenza e di
eventuale materiale, presso il municipio, durante l’orario d’ufficio.
Art. 8
L’addetto alla biblioteca dovrà assicurare una sorveglianza e una presenza
continua durante l’orario di apertura dei locali; potrà assentarsi dal posto di
lavoro solo in casi straordinari di assoluta necessità e urgenza e in tal caso
dovrà darne tempestiva comunicazione all’organo di vigilanza comunale. In caso
di mancata ottemperanza, l’ufficio addetto provvederà ad adottare i
provvedimenti opportuni.
Art. 9
L’addetto alla biblioteca curerà il decoro e la pulizia dei locali e delle
suppellettili cosi come l’ordine del materiale ed eserciterà durante le ore di
apertura della biblioteca la necessaria sorveglianza al fine di evitare danni
alle persone e alle cose.
Art. 10
In casi di particolari attività (quali mostre, proiezioni, ecc.) che per
ragioni di spazio o di pubblica incolumità o altro non possono tenersi nella
sede della biblioteca, l’addetto, sempre nell’orario settimanale prestabilito,
si impegna a prestare la propria opera nei locali indicati dall’amministrazione
comunale. Così come, in caso di richiesta da parte di istituzioni scolastiche,
si impegna all’apertura antimeridiana.
Art. 11
L’addetto alla biblioteca segnalerà all’assessorato competente le difficoltà
organizzative, le scadenze negli abbonamenti, le carenze o le richieste di
materiale da parte degli utenti, inoltrando delle proposte di acquisto
corredate da preventivo di spesa.
Art. 12
I libri, le pubblicazioni ed ogni altro tipo di materiale utilizzato in sede
dovrà essere strettamente vigilato per garantirne l’integrità e registrato su
appositi schedari per evitarne la dispersione. Il materiale informatico potrà
essere utilizzato solo dietro sorveglianza dell’addetto bibliotecario.
Art. 13
L’addetto ha l’obbligo di pubblicizzare e promuovere le letture e l’utilizzo
del materiale didattico disponibile. Pertanto proporrà al pubblico, con
scadenza periodica e attraverso forme e mezzo di informazione opportuni, la
lettura di uno o più testi di maggiore interesse collocati nell’archivio della biblioteca.
Art. 14
L’addetto alla biblioteca
inoltrerà mensilmente una breve relazione all’assessorato competente contenente
i dati sulla frequenza e sulle esigenze degli utenti.
Art. 15
L’addetto ha l’obbligo di rendere noto il presente disciplinare all’utenza.
IL COMUNE
Art. 16
La biblioteca comunale non è tenuta a fornire materiale di cancelleria
all’utenza.
Art. 17
Il Comune di Campolieto si riserva la facoltà di integrare o modificare il
presente disciplinare, in qualsiasi momento, qualora l’esigenza di
miglioramento del servizio offerto alla cittadinanza lo renda necessario.