COMUNE DI CAMPOLIETO

Provincia di Campobasso

 

 

REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

 

F I N A L I T A’

 

Art. 1


La biblioteca comunale assolve la funzione di promuovere qualsiasi iniziativa finalizzata alla diffusione della cultura e alla crescita spirituale, morale e sociale della popolazione mediante la diffusione della lettura, l’organizzazione di mostre, dibattiti, convegni, ricerche, proiezioni di filmati, ecc.

 

Art. 2


La biblioteca favorisce la diffusione dell’informazione fornendo al pubblico la possibilità di lettura della Gazzetta Ufficiale (leggi e concorsi) di quotidiani, settimanali, e riviste specializzate.

 

Art. 3


La biblioteca favorisce particolarmente gli interessi e le esigenze didattiche della popolazione scolastica residente, frequentante ogni tipo di e grado di scuola.

 

Art. 4


Compatibilmente con le disponibilità economiche, la biblioteca incrementerà il proprio patrimonio librario acquistando soprattutto opere di interesse didattico. Curerà il recupero, per acquisto o donazione, di eventuali fondi bibliografici privati di famiglie locali che abbiano interesse storico o semplicemente documentario. Inoltre attiverà tutti gli strumenti utili per l’acquisizione gratuita di edizioni e materiale documentario di qualsiasi ente pubblico o privato.

 

Art. 5


La biblioteca in collaborazione con l’assessorato comunale competente con le istituzioni scolastiche e con tutti gli organismi che perseguono la crescita culturale, lo sviluppo della comunità, la riscoperta e la rivalutazione di tradizioni e cultura campoletana, promuove e collabora a tutte le iniziative idonee alla realizzazione dei propri fini istituzionali.


COMPITI E RESPONSABILITA’ DELL’ADDETTO ALLA BIBLIOTECA

 

Art. 6


L’addetto alla biblioteca ha l’obbligo di impegnarsi per il conseguimento delle finalità previste dagli artt. 1-2-3-4-5.

 

Art. 7


L’addetto alla biblioteca ha la responsabilità patrimoniale del materiale custoditovi, redigerà e terrà puntualmente aggiornato un registro di ingresso ed inventariazione del materiale, ne curerà la schedatura secondo le norme previste e la successiva collocazione fisica. Sarà cura dell’addetto controllare e registrare il prestito, che sarà regolamentato con apposite disposizioni. Provvederà al ritiro giornaliero della corrispondenza e di eventuale materiale, presso il municipio, durante l’orario d’ufficio.

 

Art. 8


L’addetto alla biblioteca dovrà assicurare una sorveglianza e una presenza continua durante l’orario di apertura dei locali; potrà assentarsi dal posto di lavoro solo in casi straordinari di assoluta necessità e urgenza e in tal caso dovrà darne tempestiva comunicazione all’organo di vigilanza comunale. In caso di mancata ottemperanza, l’ufficio addetto provvederà ad adottare i provvedimenti opportuni.

 

Art. 9


L’addetto alla biblioteca curerà il decoro e la pulizia dei locali e delle suppellettili cosi come l’ordine del materiale ed eserciterà durante le ore di apertura della biblioteca la necessaria sorveglianza al fine di evitare danni alle persone e alle cose.

 

Art. 10


In casi di particolari attività (quali mostre, proiezioni, ecc.) che per ragioni di spazio o di pubblica incolumità o altro non possono tenersi nella sede della biblioteca, l’addetto, sempre nell’orario settimanale prestabilito, si impegna a prestare la propria opera nei locali indicati dall’amministrazione comunale. Così come, in caso di richiesta da parte di istituzioni scolastiche, si impegna all’apertura antimeridiana.

 

Art. 11


L’addetto alla biblioteca segnalerà all’assessorato competente le difficoltà organizzative, le scadenze negli abbonamenti, le carenze o le richieste di materiale da parte degli utenti, inoltrando delle proposte di acquisto corredate da preventivo di spesa.

 

Art. 12


I libri, le pubblicazioni ed ogni altro tipo di materiale utilizzato in sede dovrà essere strettamente vigilato per garantirne l’integrità e registrato su appositi schedari per evitarne la dispersione. Il materiale informatico potrà essere utilizzato solo dietro sorveglianza dell’addetto bibliotecario.

 

Art. 13


L’addetto ha l’obbligo di pubblicizzare e promuovere le letture e l’utilizzo del materiale didattico disponibile. Pertanto proporrà al pubblico, con scadenza periodica e attraverso forme e mezzo di informazione opportuni, la lettura di uno o più testi di maggiore interesse collocati nell’archivio della biblioteca.

 

Art. 14

 

L’addetto alla biblioteca inoltrerà mensilmente una breve relazione all’assessorato competente contenente i dati sulla frequenza e sulle esigenze degli utenti.

 

Art. 15


L’addetto ha l’obbligo di rendere noto il presente disciplinare all’utenza.


IL COMUNE

 

Art. 16


La biblioteca comunale non è tenuta a fornire materiale di cancelleria all’utenza.

 

Art. 17


Il Comune di Campolieto si riserva la facoltà di integrare o modificare il presente disciplinare, in qualsiasi momento, qualora l’esigenza di miglioramento del servizio offerto alla cittadinanza lo renda necessario.