Comune di Campolieto

Prov. di Campobasso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO

DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI  E

PER L' INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E

DEI TERMINI PROCEDIMENTALI.

 


Responsabile del Procedimento e Diritto di Accesso:

 

il Regolamento

 

PARTE PRIMA

disposizioni generali

 

CAPO1  - IL DIRITTO DI ACCESSO

art. 1 - Fonti e finalità

 

CAPO II – OGGETTO DEL DIRITTO DI ACCESSO 

Art. 2 - Definizione di documento amministrativo

 

CAPO III – I SOGGETTI

Art. 3 - I soggetti ed il diritto di accesso ex L. 241/90

Art. 4 - I soggetti ed il diritto di accesso ex L. 142/90

Art. 5 - Il diritto di accesso dei consiglieri comunali

 

CAPO IV – ORDINAMENTO DEL SERVIZIO 

Art. 6 -Istituzione del servizio

Art. 7 -Rimborsi e diritti di segreteria

Art. 8 -Pubblicazioni nell'albo pretorio

 

PARTE SECONDA

disposizioni in materia di responsabile  del procedimento amministrativo  e termini procedimentali

 

CAPO I

Art. 9 - Fonti e finalità

 

CAPO Il – L’UNITA’ ORGANIZZATIVA

Art. 10 - Definizione dell'unità organizzativa

Art. 11 - Individuazione dell'unità organizzativa

Art. 12 - Responsabile del procedimento

Art. 13 - Compiti del responsabile del procedimento

 

CAPO III – DISCIPLINA DEI TERMINI PROCEDIMENTALI

Art. 14 - Il termine  iniziale

Art. 15 - Certificazione del termine iniziale

Art. 16 - termine  finale

 

PARTE TERZA

Procedimento di accesso   

 

CAPO I – IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E LE MODALITà DI ACCESSO

Art. 17 - Il responsabile del procedimento di accesso

Art. 18 - Modalità di accesso

Art. 19 - Accesso telematico e protocollo informatizzato

Art. 20 - Accesso informale

Art. 21 - Esame richiesta informale

Art. 22 - Accesso per le informazioni sulle pubblicazioni

Art. 23 - Accesso formale

Art. 24 - Esame della richiesta di accesso

Art. 25 - Termine ed esito dell'accesso formale

Art. 26 - Accesso agli atti del procedimento amministrativo

Art. 27 - Visione dei documenti

Art. 28 - Rilascio di copie

 

PARTE QUARTA

limitazioni del diritto di accesso

 

CAPO I – LIMITAZIONI, ESCLUSIONI E DIFFERIMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO

Art. 29 - Atti dell'amministrazione comunale

Art. 30 - Esclusione dell'accesso

Art. 31- Differimento dell'accesso

Art. 32 - Silenzio-rifiuto

 

CAPO 11 – DIRITTO DI ACCESSO A TUTELA DEILLA PRIVACY

Art. 33 - Individuazione del titolare e del responsabile di trattamento

Art. 34 - Circolazione dei dati all’intero del comune

Art. 35 - Richiesta di comunicazione e diffusione dei dati effettuati dai privati e da altri enti pubblici .

Art. 36 - Richieste di accesso ai documenti amministrativi

Art. 37 - Richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte dei consiglieri comunali

 

PARTE QUINTA

concessionari di pubblici servizi, aziende speciali, istituzioni

 

Art. 38 - Concessionari di servizi pubblici

Art. 39 - Aziende speciali comunali

Art. 40 - Istituzioni comunali

Art. 41 - Società per azioni per l'esercizio di servizi pubblici comunali

 

PARTE SESTA

disposizioni finali

 

Art. 42- Ambito di efficacia

Art. 43 - Entrata in vigore

 

allegato: elenco esemplificativo dei procedimenti amministrativi di competenza comunale, con indicazione del tempo necessario ad espletarli

 

Procedimenti che fanno capo all’unita’  organizzativa responsabile: ufficio amministrativo

 

Unità organizzativa responsabile: Ufficio Personale

Unità organizzativa responsabile: Ufficio Ragioneria

Unità Organizzativa responsabile: Ufficio Tecnico

 

PARTE   I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

CAPO I

IL DIRITTO DI ACCESSO

 

Articolo 1

Fonti e finalità

 

Il presente regolamento determina, in attuazione delle disposizioni della legge 8 giugno 1990  n. 142.. delle disposizioni della legge 7 agosto 1990 n. 241, del D.P .R. 27 giugno 1992 n. 35  dello statuto comunale, le misure organizzative per  l'esercizi-o del diritto di accesso  ai documenti amministrativi  ed alle informazioni in,possesso de!l'amministrazione e  dei soggetti  che gestiscono pubblici servizi in modo da garantire la trasparenza, l'imparzialità e la pubblicità  dell'attività amministrativa, la partecipazione consapevole all'attività del comune da parte dei cittadini e la conoscenza di ogni informazione utile allo svolgimento dell'attività giuridica, economica, sociale, familiare e professionale dei soggetti di diritto e degli enti di fatto.

 

CAPO Il

OGGETTO DEL DIRITTO  DI ACCESSO

 

Articolo 2

Definizione di documento amministrativo

 

 

1.       Costituisce documento  amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica e di qualunque altra specie del contenuto dei documenti, anche interni, formati dagli organi del comune, o di atti di altre pubbliche amministrazioni o, comunque, di documenti stabilmente detenuti dall'ente e dallo stesso utilizzati ai fini della propria attività amministrativa.

2.       Oggetto dell'accesso possono essere: provvedimenti conclusivi del procedimento amministrativo, gli atti procedimentali, gli atti e documenti versati nei procedimenti amministrativi a fini istruttori, nei  limiti stabiliti dal presente regolamento a tutela della privacy degli  interessati" L'accesso è consentito anche rispetto al provvedimento finale da sottoporre a controllo, purché  l'interessato sia avvertito della inefficacia dell'atto.

3.       Il diritto di accesso si esercita rispetto a specifici atti o documenti amministrativi e non può dar luogo a controlli generalizzati, nè può essere effettuato a scopo emulativo.

 

CAPO III

I SOGGETTI

 

Articolo 3

I soggetti ed il diritto di accesso ex L. 241/90

 

1.       n conformità   dell'art. 22 della L. n. 241190, il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitato da chiunque abbia un interesse personale e concreto alla conoscenza deI documento finale, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

2.       Possono presentare richiesta di accesso: persone fisiche e giuridiche, associazioni, comitati, istituzioni, portatori di interessi collettivi o diffusi che dimostrino la titolarità di un interesse alla conoscenza  degli atti .del procedimento o del provvedimento  finale per la cura e la tutela dl una situazione soggettiva giuridicamente  rilevante, anche se non classificabile in termini dì diritto  soggettivo o di interesse legittimo.  

Articolo 4

I soggetti ed il diritto di accesso ex L. 142/90.

 

1.       Allo scopo di perseguire una partecipazione effettiva alla vita del comune, in conformità all'art. 7 della L. n. 142/90, possono accedere agli atti amministrativi  ed alle informazioni in possesso della amministrazione comunale:

a)      tutti i cittadini residenti nel comune dotati della capacità di agire;

b)      i rappresentanti delle: .

·    associazioni ed istituzioni registrato per l'attività di partecipazione che  svolgono nel comune;

·    organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 della L.  n. 266/91 ;

·    associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 18  della L. n. 349/86;

·    associazioni ed istituzioni di cittadini che hanno sede nel comune e che pur non rientrando fra quelle suindicate, svolgono nel territorio comunale attività ricreativo- sportiva, sociale, culturale ed economica di interesse generale;

·    persone giuridiche pubbliche o private che hanno sede o centro di attività nel territorio comunale,  portatori di interessi  pubblici o diffusi ai sensi dell'art. 9 della legge n.241 del 7/8/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e dell’art. 9 del DPR n. 352 del 27/06/1992.

 

Art. 5

Il diritto di accesso ai Consiglieri comunali

 

1)       I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonche’ dalle aziende ed enti dello stesso dipendenti, tutte le notizie e informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato, secondo quanto dispongono il quinto comma dell’art. 31 della legge n. 142/90 e dell’art. 24 della L. n. 816/85.

2)       I consiglieri comunali hanno diritto di accesso, ivi compreso il rilascio di copie, agli atti dell’amministrazione di appartenenza ed ai documenti amministrativi formati dall’amministrazione o dalla stessa stabilmente detenuti, ai fini dell’espletamento del mandato.

3)       I consiglieri esercitano i diritti previsti nel presente articolo mediante richiesta al responsabile del servizio dell’accesso, ai responsabili dei servizi o al Segretario Comunale:

a)       Per l’accesso alle informazioni e la visione degli atti, mediante richiesta formulata anche verbalmente;

b)       Per il rilascio di copie degli atti e documenti amministrativi, mediante formale richiesta contenente l’indicazione specifica degli atti e documenti richiesti.

4)       L’esercizio del diritto previsto nel presente articolo e’ gratuito.

Nel caso di rilascio di copie di piani urbanistici, le copie stesse saranno consegnate gratuitamente ai capigruppo consiliari.

5)       I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi stabiliti dalla legge e non possono in nessun caso utilizzare , per fini diversi da quelli istituzionali, le informazioni desunte dai documenti ed atti conosciuti per lo svolgimento del mandato.

6)       Le norme stabilite dal presente articolo si applicano a tutti gli amministratori comunali.

 

CAPO IV

 ORDINAMENTO DEL SERVIZIO

 

Articolo 6

Istituzione del servizio

 

1.       L’esercizio del diritto di accesso e’ assicurato presso ogni area e viene effettuato direttamente dalle unità organizzative nelle quali e’ articolata la struttura del Comune. Qualora fosse già previsto dal regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi adottato dalla giunta, il servizio del diritto di accesso può essere svolto dall’ufficio relazioni con il pubblico qualora si preveda l’istituzione.

2.       Il servizio per ogni unità organizzativa, nell’ambito delle competenze attribuite alla stessa unita’ dall’ordinamento comunale, provvede a tutte le procedure relative all’accesso, alla visione degli atti e dei documenti amministrativi ed al rilascio degli stessi .

3.       Per la visione dei documenti, atti  pubblicazioni può essere allestito un apposito locale idoneo la misura degli atti e documenti deve svolgersi nell’ufficio del responsabile del diritto di accesso.

4.       I dirigenti/responsabili di servizio, singolarmente o riuniti in conferenza, definiscono la ripartizione, nell’ambito di ciascuna unità organizzativa, delle competenze inerenti il servizio per l’accesso con l’individuazione dei proposti e dei responsabili del servizio stesso, nonché degli eventuali sostituti e dei relativi compiti.

5.        Ciascuna unità organizzativa istituisce un protocollo sezionale relativo alle procedure di accesso, sul quale sono registrate richieste, scadenze, tempi e natura delle risposte. Il protocollo è tenuto dal responsabile del procedimento per l'accesso o da un suo collaboratore.

 

Articolo 7

Rimborsi e diritti di segreteria

 

1.       Con deliberazione della giunta comunale sono stabiliti i rimborsi per il costo di riproduzione da corrispondersi da parte di chi richiede la misura di atti e documenti i nella disponibilità dell'amministrazione comunale per l'estrazione di copie.

2.       Tali rimborSi dovranno essere commisurati al costo effettivo dell'operazione richiesta (visione o fotocopiazione). I rimborsi stessi dovranno essere riferiti a ciascuna pagina e dovranno prevedere una riduzione dell'importo al crescere del numero  delle pagine e non dovranno essere così elevati da rendere difficile l'accesso. Per il rilascio di copie autenticate devono, inoltre, essere corrisposti i diritti di segreteria.

3.       I rimborsi ed i diritti di segreteria si riscuotono mediante l'apposizione di marche segnatasse sulla richiesta presentata dall'interessato, da parte del responsabile dell'accesso, o consegnando le stesse marche in caso di accesso informale.

 

Articolo 8

Pubblicazioni nell'albo pretorio

 

1.       In un locale del palazzo comunale è collocato, a disposizione del pubblico, l’'albo pretorio del comune, in modo da garantire la conoscenza e lettura degli atti esposti e, insieme la loro conservazIone senza possibilità di alterazioni o sottrazioni.

2.       Tutte le deliberazioni del consiglio e della giunta, compresi gli atti in essi allegati sono rese pubbliche mediante affissione nell'albo pretorio. Le ordinanze del sindaco, gli avvisi di convocazione dei consigli, gli avvisi di gara, i risultati delle gare, i bandi di concorso, gli avvisi di rilascio di concessione edilizia, gli elenchi mensili dei rapporti di polizia giudiziaria in materia di violazione edilizia, l'albo dei beneficiari di provvidenze economiche e tutti gli atti che per norma di legge o di regolamento devono essere pubblicati ufficialmente, sono affISsi all'albo pretorio per il tempo stabilito dalle disposizioni vigenti in materia. Una determinata sezione dell'albo è riservata alle pubblicazioni di matrimonio.

 

PARTE II

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E TERMINI PROCEDIMENTALI

 

CAPO I

 

Articolo 9

Fonti e finalità

 

1.       Le disposizioni che seguono sono adottate in conformità ed in attuazione degli artt. 2 Il c. e 4 della L.. n. 24/ 1990, al fine di garantire l'efficacia, e trasparenza dell'attività amministrativa.

 

CAPO Il

 L'UNITA'  ORGANIZZATIVA

 

Articolo 10

Definizione dell'unità organizzativa

 

1.       L'individuazione dell'unità organizzativa responsabile è operata dal dirigente/responsabile di servizio.

2.       Possono essere individuate quali unità organizzative responsabili:

a)         i servizi;

b)         le strutture equiparate al servizio dall'ordinamento degli uffici;

c)         le unità operative complesse e organiche.

3.       Per ciascun tipo di procedimento è individuata, quale responsabile, una unità organizzativa interna.

4.       L'unità organizzativa responsabile costituisce, all'interno degli uffici comunali, la struttura di riferimento per i procedimenti attribuiti alla sua competenza.

5.       Per i procedimenti per i quali non è stata individuata l'unità organizzativa responsabile  ai sensi dell'articolo precedente, la responsabilità ad adottare l'atto conclusivo spetta al servizio competente, ai sensi dell'ordinamento interno degli uffici.

 

Articolo 11

Individuazione dell’U'unità organizzativa

 

1.       E' individuata quale responsabile una unica unità organizzativa per l'intero procedimento, anche se il medesimo comprende fasi di competenza e di strutture diverse.

2.       Di nonna ~ individuata quale responsabile l'unità organizzativa competente ad adottare, secondo l'ordinamento interno, l'atto conclusivo del procedimento.

3.       Quando il procedimento amministrativo  è gestito da due o più uffici, l'unità responsabile della fase iniziale risponde dell'iter  procedimentale, provvedendo a tutte le relative incombenze, fino all'acquisizione degli atti da parte dell'unità organizzati va competente ad intervenire in successione temporale per portare a termine il procedimento ( che dovrebbe essere quella competente ad adottare il provvedimento finale). In tali casi il responsabile dell'unità organizzativa inizialmente competente deve comunicare agli interessati le unità organizzative che intervengono successivamente.

 

Articolo 12

Responsabile del procedimento

 

1.       E' responsabile del procedimento o amministrativo il funzionario (dirigente/responsabile di servizio) che è preposto all'unità organizzativa responsabile del procedimento.

2.       Tale funzionario può, con proprio ordine di s8rvizio, nominare responsabile di un singolo procedimento o di una intera categoria di procedimenti, altro funzionario anche sottordinato, incardinato nella medesima unità organizzativa, in possesso di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

3.       L'unità organizzativa responsabile del procedimento, il nominativo del responsabile del procedimento, l'ubicazione dell'ufficio del responsabile e l'orario in cui lo  stesso è a disposizione del pubblico, sono comunicati ai soggetti interessati ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/90.

 

Articolo 13

Compiti del responsabile del procedimento

 

1.       Il responsabile del procedimento o del sub-procedimento, iniziato il procedimento d’ufficio  od ad istanza di parte, pubblica o privata, ai fini istruttoria valuta, le condizioni di ammissibilità ed i requisiti e presupposti che siano rilevanti per l'adozione del provvedimento finale; accerta d'ufficio i fatti richiamati; dispone, se ne è direttamente competente il compimento e l'acquisizione di atti necessari, in caso diverso ne promuove l'adozione presso gli uffici o i servizi competenti ed adotta ogni altra misura per una sollecita ed adeguata istruttoria.

2.       Provvede a curare la .comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti indicati nell'art. 71 c. della L. n. 241/909 dalla quale devono risultare: l'informazione dell'inizio del procedimento, la sua identificazione, la sua data di inizio,l'unità organizzati va responsabile, l'indicazione del responsabile del procedimento, il termine entro il quale deve essere adottato il provvedimento finale,i locali e gli orari in cui quest'ultimo riceve i cittadini, l'avvertimento che è possibile presentare memorie, documenti, e quant'altro necessario. Se il numero dei destinatari e’  elevato, ovvero concorrano particolari esigenze di celerità,  può disporsi una comunicazione in .modo collettivo ed impersonale mediante affissione all'albo pretorio e relativa affissione di manifesti murali nonché  la pubblicazione sui quotidiani a maggiore diffusione locale.

3.       In tale ipotesi la comunicazione si dà per avvenuta a far tempo dalla affissione all'albo pretorio. ..

4.       Può inoltre chiedere: il rilascio di dichiarazioni o rettifiche di precedenti documenti depositati e l'indizione della conferenza di servizi o promuoverla presso l'organo competente ad indirla, nei casi in cui è contemplata la sua operatività.

5.       All'esito della istruttoria , ove ne abbia la competenza adotta il provvedimento finale,  ovvero trasmette gli atti all'unità organizzativa competente. .

6.       Il responsabile del procedimento è tenuto a rispettare il termine finale di adozione del provvedimento conclusivo del procedimento. .

7.       Il responsabile del procedimento risponde dell'omissione o ritardo nell'adozione del provvedimento finale nei confronti del dirigente /responsabile di servizio della struttura di appartenenza dell'unità organizzativa, il quale può dare luogo ad un giudizio di responsabilità in vista dell'applicazione delle sanzioni disciplinari più opportune e della valutazione di eventuali danni prodotti .

8.       Inoltre può essere soggetto alla richiesta di risarcimento danno od indennizzo da parte dell'utente dal momento in cui entrerà in vigore il regolamento di attuazione previsto dall’art. 20 della legge n. 59/97-

 

CAPO III

DISCIPLINA DEI TERMINI PROCEDIMENTALI

 

ARTICOLO 14

IL TERMINE INIZIALE

 

1.       Il  termine iniziale dei procedimenti amministrativi di iniziativa  dell' amministrazione decorre dalla data di adozione dell' atto di impulso da parte della stessa amministrazione comunale.

2.       Il termine dei procedimenti amministrativi iniziati ad istanza di parte pubblica  decorre dalla data di ricevimento dell' atto da parte degli  uffici comunali.

3.       il termine iniziale dei procedimenti amministrativi iniziati ad istanza di parte privata dalla data di ricezione dell'atto di iniziativa da parte degli uffici comunali.

4.       Qualora l' istanza di cui al comma precedente non sia regolare il responsabile del procedimento ne da' comunicazione  nel termine di 10 giorni. In caso i l termine iniziale decorre dalla data del ricevimento dell' istanza regolarizzata .

 

ARTICOLO 15

CERTIFICAZIONE DEL TERMINE INIZIALE

 

1.       Nell' ipotesi in cui l' istanza e' presentata dal privato direttamente agli uffici dell'amministrazione comunale, il responsabile del procedimento rilascia all'interessato una ricevuta da cui risulta la data di presentazione provvedendo alla contestuale registrazione al protocollo generale dell'ente.

2.       Se l' istanza e' inviata per i l trami te del servizio postale raccomandato, la certificazione della data di inizio del procedimento e' quella apposta sulla ricevuta di ritorno sulla quale e' riportata la data di ricevimento dell'istanza stessa.

3.       l'invio dell'istanza a mezzo postale senza raccomandata con avviso di ricevimento, la data di inizio del  procedimento e' certificata nella comunicazione che il Responsabile del procedimento invia all' interessato.

 

ARTICOLO 16

TERMINE FINALE

 

1.       Tutti i procedimenti di competenza dell' amministrazione comunale, devono concludersi con un provvedimento espresso, salvo i casi di silenzio significativo , ed entro un termine prefissato .

2.       I termini sono fissati per tipologia di procedimento e devono ritenersi comprensivi di tutte le fasi  procedimentali.

3.       Il termine finale per ciascun procedimento e' quello stabilito nell'allegato al presente regolamento, nel quale è altresì  individuata l'unita' organizzativa responsabile.

4.       Se il provvedimento e' di carattere ricettivo, il  termine finale e' quello relativo alla comunicazione o notificazione dello stesso all' interessato .

5.       In ogni caso in cui sia necessario procedere all'acquisizione di proposte o comunque atti di competenza di altre amministrazioni pubbliche, il decorso del termine resta sospeso fino a quanto non perviene l'atto richiesto.

6.       Se nel corso dell'istruttoria e' necessaria l'acquisizione di pareri e/o di valutazioni tecniche di Organi o Enti esterni al Comune , si applica la statuizione  contenuta nell'articolo 17 della legge n. 241 del 7/8/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

7.       Per i procedimenti complessi, da adottare insieme ad altre amministrazioni pubbliche, il termine indicato nell’ allegato si riferisce alla parte di procedimento di competenza del Comune .

8.       I procedimenti per i quali non sia indicato il termine finale all' a1legato si concludono in trenta giorni .

 

PARTE III

PROCEDIMENTO DI ACCESSO

 

CAPO I

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E LE MODALITA' DI  ACCESSO

 

Articolo 17

Il responsabile del procedimento di accesso

 

1.       I dirigenti responsabili di servizio, singolarmente o riuniti in conferenza, provvedono, per ciascuna unità organizzativa, a designare il dipendente di qualifica professionale adeguata quale responsabile del procedimento di accesso alle informazioni, agli atti e documenti amministrativi. Designano, inoltre, il dipendente tenuto a sostituire il responsabile del procedimento in caso di sua assenza o impedimento. La nomina di entrambi deve risultare da un unico atto redatto in duplice copia e deve essere reso noto al pubblico.

2.       Il responsabile del procedimento di accesso cura direttamente i rapporti con i soggetti che richiedono l'accesso e provvede a quanto necessario per l'esercizio dei loro diritti con le seguenti modalità:

a)         riceve le richieste di accesso;

b)         procede alla identificazione del richiedente;

c)         provvede alla verifica della sua legittimazione ad esercitare il diritto;

d)         valuta l'ammissibilità delle richieste con i conseguenti adempimenti, come definiti dal presente regolamento;

e)         cura direttamente l’acquisizione della parte di informazioni e di atti di cui non fosse in possesso presso l'unità competente, che è tenuta ad evadere la richiesta con la massima celerità;

f)           cura la tenuta del protocollo sezionale sul quale registra le istanze di accesso, la scadenza del teffi1ine della risposta, la data di esercizio del diritto o della lettera di comunicazione, di esclusione o di differimento; .

g)         comunica agli interessati il provvedimento di accoglimento o di rigetto, l'esclusione o il differimento  del diritto di accesso nei casi previsti dalla legge e dal regolamento;

h)         redige la casistica delle richieste di accesso, la percentuale degli esiti positivi e negativi, le specificazione dei motivi di esclusione o di differimento.

3.       Il responsabile del procedimento di accesso dell'unità organizzativa preposta all'archivio generale del comune provvede, con la collaborazione del sostituto, al servizio di accesso quando gli atti sono ivi depositati ed il relativo procedimento è concluso.

 

Articolo 18

Modalità di accesso

 

1.       L'esercizio dei diritti di accesso è assicurato mediante procedimenti amministrativi essenziali, semplificati, da espletarsi in tempi ristretti, secondo criteri di economicità  e di efficacia, nell'interesse dei richiedenti.

2.       Il procedimento per l'accesso può iniziare su istanza di una parte, privata o pubblica.

3.       La richiesta di  accesso, volta ad ottenere le informazioni , la visione degli atti e documenti amministrativi e l’estrazione di copia degli stessi, deve essere presentata innanzi al responsabile del procedimento di accesso di ciascuna unità organizzativa, ovvero innanzi al responsabile dell'U.R.P., se istituito -

4.       Le istanze presentate ad uffici non competenti sono, a cura degli stessi, immediatamente trasmesse al responsabile del servizio di accesso dell'unità organizzativa competente per materia o, se istituito, al responsabile dell'ufficio relazioni per il pubblico"

5.       L'accesso può essere assicurato:

a)         con la pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicità, comprese quelle attuabili con strumenti informatici elettronici e telematici dei documenti cui sia consentito l'accesso;

b)         mediante l'accesso informale;

c)         attraverso l'accesso formale, nel caso ricorrano motivi che ostacolano una ricerca rapida e completa del documento.

 

Articolo 19

Accesso telematico e protocollo informatizzato

 

1.       Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. altresì, sarà cura dell'amministrazione comunale dotarsi del sistema di protocollo generale informatizzato.

 

Articolo 20

Accesso informale

 

1.       L’accesso informale avviene secondo le seguenti disposizioni :

a)         la richiesta deve essere formulata verbalmente senza alcuna forn1alità, innanzi al responsabile dell'unità organizzativa del servizio di accesso; da essa devono  emergere i dati identificativi del richiedente, gli estremi del documento o comunque gli elementi che ne consentano l’individuazione, l'interesse connesso alla conoscenza del documento e il tipo di accesso ( informazione , visione o estrazione di copia )

 

2.       L'identificazione del richiedente viene effettuata per conoscenza diretta del responsabile o mediante esibizione di uno dei documenti di identificazione.

3.       Se l'istanza è presentata per conto di ente, associazione o istituzione è necessario che l'istante dichiari la propria qualità e la funzione svolta nell'ente. .

4.       I rappresentanti, tutori e curatori devono dichiarare la loro condizione ed il titolo legale dal quale la stessa è comprovata.

 

Articolo 21

Esame richiesta informale

 

1.       La richiesta è esaminata immediatamente. Nel caso di esito positivo, il suo accoglimento si traduce con la indicazione della pubblicazione contenente le notizie, con la comunicazione delle informazioni, con l'esibizione del documento al fine di permetterne la visione e con l'estrazione di copie, a seconda dell'oggetto della relativa richiesta.

2.       Se l'istanza è rigettata il relativo provvedimento deve essere specificatamente ed adeguatamente motivato.. La motivazione nei casi di esclusione, di limitazione e differimento dall'accesso deve tener conto della normativa di cui agli artt. 24, IV c. della L. n. 241/90, 7 della L. n. 142/90 e 8 del D.P.R. n. 352/92 e del presente regolamento, nonché  delle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.

3.       Se l'esclusione o la limitazione riguarda solo una parte dei documenti richiesti, possono essere esibiti in visione (o rilasciati in copia parzialmente) con l'indicazione delle parti mancanti per I'operatività delle esclusioni o limitazioni.

4.       Nel provvedimento di rigetto il cittadino deve essere informato della tutela giurisdizionale del diritto azionabile secondo il quinto comma dell'art. 25 della L. n. 241/90.

 

Articolo 22

Accesso per le informazioni sulle pubblicazioni.

 

1.       L'informazione circa le pubblicazioni ufficiali e la loro consultazione si effettua su richiesta informale degli interessati, espressa verbalmente, senza necessità che l'ufficio proceda alla identificazione del richiedente.

 

 

Articolo 23

Accesso formale

 

1.       lQuando l'accoglimento immediato dell'istanza informale di accesso non è praticabile a causa del tempo necessario alla ricerca dei documenti (o per la difficoltà nella verifica dell'identità e della legittimazione dell'istante) è possibile inoltrare la richiesta di accesso formale secondo le modalità .indicate di seguito.

2.       Il richiedente deve compilare apposito modulo, formato in originale ed in copia, predisposto dal servizio, da cui devono risultare: i dati personali, la qualità di rappresentante legale ed il titolo da cui deriva il potere di rappresentanza, gli estremi del documento di identificazione, gli estremi deVi documento/i di cui si chiede l'accesso, l'indicazione delle informazioni da ottenere, l'indicazione del procedimento amministrativo se in atto, la specificazione dell'interesse giuridicamente rilevante alla conoscenza del documento qualora non sia residente nel Comune e la sottoscrizione.

3.       La richiesta deve altresì evidenziare se l'accesso s'intende esperire mediante la visione del documento o con l’estrazione di copie.

4.       La richiesta di accesso può essere presentata od inviata al responsabile del servizio dell’ unità organizzativa o, se questa non è individuata, dell'ufficio competente per materia, oppure innanzi al responsabile dell'unità organizzativa del servizio di accesso gestito dall'U.R.P., se istituito.

5.       La richiesta contenente i dati indicati nei commi  precedenti, può essere inviata mediante raccomandata A.R., per via telematica, elettronica ed informatica.

6.       Indipendentemente da quanto previsto dal primo comma del presente articolo il richiedente può sempre formalizzare la richiesta di accesso.

7.       Il modulo dì richiesta di accesso, una volta presentato deve essere registrato nell'apposito protocollo; copia dello stesso, completata della data di presentazione, del numero di posizione, del timbro del comune e della sottoscrizione del responsabile, è restituito all'interessato per ricevuta.

8.       8 Le disposizioni sopra riportate non devono applicarsi ai Consiglieri comunali e al Sindaco. 

 

Articolo 24

Esame della richiesta di accesso

 

1.       La richiesta di accesso formale viene esaminata dal responsabile  dell'unità organizzativa secondo .le disposizioni dell’ art. 9 del presente regolamento.

2.       Quando, dall'esame del modulo di richiesta di accesso, il responsabile del servizio rileva che le indicazioni di riferimento non consentono di individuarne l'oggetto specifico, lo stesso responsabile dichiara immediatamente la sua inammissibilità, con annotazione sulla copia del modulo-ricevuta.

3.       Se l'istanza è irregolare o incompleta, l'amministrazione comunale ne chiede la immediata regolarizzazione oppure la regolarizzazione entro 10 giorni  dal ricevimento. In tal caso il termine di trenta giorni decorre dal giorno della presentazione della richiesta regolarizzata.

4.       Le istanze trasmesse da altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 4 III c. del D.P .R. n. 352/92 sono evase tempestivamente, con termine iniziale decorrente dalla data di arrivo della stessa istanza all'amministrazione comunale.

5.       Qualora il documento oggetto della richiesta trovasi nella disponibilità di altra pubblica amministrazione, l'istanza è trasmessa immediatamente a tale a1nministrazione, dandone notizia al richiedente.

 

Articolo 25

Termine ed esito dell'accesso formale

 

1.       Il provvedimento di accoglimento o rigetto della richiesta deve essere adottato entro il termine di trenta giorni dal suo ricevimento e comunicato, entro il medesimo termine, all'interessato.

2.       La comunicazione, nel caso di esito positivo, deve contenere l'invito a  presentarsi nei giorni e negli orari d'ufficio fissati per l'esercizio del diritto di accesso, con l'indicazione delle modalità da eseguire.

3.       Il provvedimento  di rigetto deve essere motivato specificamente. La  motivazione nei casi di esclusione o di limitazione dall'accesso deve tener conto della normativa di cui agli artt. 24  IV c. L. n. 241/90, 7 della L. n. 142/90 e 8 del D.P .R. n. 352/92, del presente regolamento e delle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.

4.       La comunicazione agli interessati della esclusione o limitazione dall'accesso agli atti, ai documenti amministrativi, ed alle informazioni, nei casi previsti dagli artt. 19, 20 e 21 del presente regolamento, deve essere effettuata mediante racc. a.r. o notificata entro  il termine ordinario di trenta giorni.

5.       Se l'esclusione o la limitazione riguarda solo una parte dei documenti richiesti, tali documenti possono essere esibiti in visione o rilasciate in copia parzialmente, con l'indicazione delle parti mancanti per l'operatività delle esclusioni o limitazioni.

6.       Nel provvedimento di rigetto il cittadino deve essere informato della tutela  giurisdizionale del diritto azionabile secondo- il quinto comma dell'art. 25 della L. n. 241/90

 

Articolo 26

Accesso agli atti del procedimento amministrativo

 

1.       Nei casi previsti dall'art. 10 della L. n. 241/90, la competenza per l'ammissione delle richieste e per gli altri adempimenti del procedimento di accesso è attribuito al .responsabile del procedimento. amministrativo per il. quale si chiede l'istanza di accesso. .

2.       E' consentito l'accesso ai documenti relativi alla fase istruttoria dei procedin1enti amministrativi in corso ed ai documenti acquisiti nel corso dell'avanzamento del procedimento, prima della sua conclusione, salvo quanto disposto dagli artt. 13 e 24 della L. n. 241/90.

3.       L'informazione e la visione degli atti interni al procedimento, relativi ad un procedimento amministrativo in atto, devono essere resi nell'immediatezza.

L'estrazione di copie degli atti  procedimentali  deve avvenire entro dieci giorni dalla richiesta ed in ogni caso prima della conclusione del procedimento. --

 

Articolo 27

Visione dei documenti

 

1.       La visione dei documenti, sia nell'accesso informale che formale, avviene nei locali delle singole aree .

2.       La  visura avviene sul documento originale o su fotocopia autenticata dal responsabile del procedimento.

3.       se la documentazione è complessa, la visione può avvenire in locali appositamente predisposti per tutto il tempo di apertura del servizio di accesso ai cittadini. Nel caso in cui la documentazione sia complessa e voluminosa, la visione può essere ripartita in più giorni.

4.       Il soggetto ammesso alla visione dei documenti è tenuto a comportarsi correttamente. Deve astenersi da qualsiasi attività volta ad alterare in qualsivoglia modo l'integrità del documento ed è responsabile dell'eventuale danno. ad esso arrecato; può ricopiare in tutto o in parte il contenuto dello stesso.

 

Articolo 28
Rilascio di copie

 

1.       Il rilascio di copie è effettuato previa autenticazione delle stesse. Può essere rilasciata copia non autenticata su espressa richiesta dell'interessato, con l'obbligo di utilizzarla sotto la propria responsabilità per uso esclusivamente personale

2.       Anche per le copie non autenticate e’ dovuto il rimborso di cui al precedente art. 7

3.       Il rilascio di copie autenticate è assoggettato all'imposta di bollo, tranne i casi di esenzione previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche ed integrazioni, nei quali il rilascio è effettuato in carta libera con l'indicazione dell'uso specifico dichiarato dal richiedente.

 

PARTE IV

limitazioni del diritto di accesso

 

 

CAPO I

LIMITAZIONI, ESCLUSIONI E DIFFERIMENTO DEL

DIRITTO DI ACCESSO

 

Articolo 29

Atti dell'amministrazione comunale

 

1.       Tutti gli atti formati dall’amministrazione comunale sono pubblici, salvo quelli considerati segreti da una norma di legge e quelli ricadenti nella categoria di atti riservati, ai sensi delle disposizioni di cui al presente regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2.       Non può essere oggetto di richiesta l'esame diretto dei protocolli generali o speciali, dei repertori, delle rubriche e dei cataloghi di atti e documenti, salvo il diritto di accesso alle informazioni, alla visione ed alla estrazione di copia delle registrazioni effettuate negli stessi per singoli atti.

3.       E' possibile accedere a.serie periodiche di atti o registri di atti relativi ad un periodo particolarmente esteso soltanto per motivi di studio e di ricerche storiche, documentati mediante atti di incarico o di richieste di istituzioni culturali, scientifiche, università degli studi ed amministrazioni pubbliche. L'accoglimento della richiesta deve indicare modalità tali da non alterare il consueto iter dell'attività dell'unità organizzativa competente.

4.       La consultazione è esente dai diritti di segreteria per l'estrazione di copie è dovuto solo il rimborso delle spese vive, secondo le tariffe comunali.

5.       Le disposizioni sopra riportate non devono applicarsi ai Consiglieri comunali e al Sindaco.

 

Articolo 30

Esclusione dell'accesso

 

1.       I documenti amministrativi non possono essere sottratti all'accesso se non   quando siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art. 24 della L. n. 241/90 e nell'art.8 del D.P.R. n. 352/92.

2.       I documenti contenenti informazioni connessi agli interessi di cui al primo comma  sono considerati non accessibili solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. L'amministrazione può fissare per ogni singolo documento, o per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

3.       I documenti non possono essere sottratti all'accesso in ogni caso in cui sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.

4.       Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti amministrativi dell'amministrazione locale  ò dalla stessa stabilmente detenuti e le informazioni dà essi desumibili nelle fattispecie espressamente disciplinate dall'art. 8 del  D.P.R. n. 352/1992. In particolare: .

a)         quando dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica ed individuata, alla sicurezza ed alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale, alla continuità ed alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riguardo alle ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione. Si osservano, a tal proposito, in ogni caso le nonne sul segreto di stato stabilite dall'art. 12 della Legge 24 ottobre 1977 n. 801;

b)         quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria.

c)         quando i documenti riguardano le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla"prevenzione e repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione ed alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolti, nonché  all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione di indagini;

d)         quando i documenti riguardano la vita privata e la riservatezza delle persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni con riferimento ad interessi di natura epistolare, sanitaria, professionale, finanziaria e commerciale, la cui conoscenza o diffusione è suscettibile di incidere negativamente sulla libera manifestazione della personalità dei soggetti dell'ordinamento, sulla loro sfera giuridica patrimoniale e non.

5.       L'istanza di accesso inoltrata per ottenere la visione o la estrazione di copia di documenti ed atti de11'amministrazione. da cui trarre notizie e dati da sfruttare per il perseguimento di fini commerciali non puo' essere accolta .

6.       E' comunque  garantito ai richiedenti il diritto di visione dei documenti e degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessar-ia per curare o per  difendere  i loro stessi interessi giuridici .

7.       il dirigente responsabile di servizio insieme con  il responsabile del  procedimento di accesso e con i l coordinamento del segretario comunale" individuano i documenti  amministrativi da escludere dall' accesso per effetto di quanto dispone il precedente quarto comma.

8.       Il presente regolamento e' integrato ed aggiornato  per quanto riguarda l' individuazione delle serie di atti e documenti amministrativi esclusi dall' accesso con deliberazione del consiglio comunale che deve indicare i l periodo di durata dell' esclusione , cori specificazione della data iniziale e finale.

9.       Fino all’integrazione di cui al precedente comma si applicano per l' individuazione degli atti e documenti esclusi l' accesso, gli artt. 24 della L. n. 241,/90 e 8 del D.P.R. n. 352/92.

 

Articolo 31

Differimento dell’accesso

 

1.       Il responsabile del procedimento di accesso può disporre i1 differimento dell'accesso agli atti, documenti ed in.formazioni al fine  di garantire per  un periodo limitato, la "tutela di interessi di cui  agli artt. 24 della legge n.241/90 e 8 del D.P.R. 352/92 del presente regolamento e documenti amministrativi esclusi dall'accesso.

2.       Il differimento può essere disposto per esigenze di riservatezza dell' amministrazione , in  particolare nella fase pr-eparatoria dei provvedimenti , in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere i l buon andamento dell’  azione amministrativa .

3.       Il differimento dei termini per- l’esercizio dei diritti di accesso puo’ essere inoltre disposto quanto si verificano di difficoltà, per l'acquisizione dei documenti richiesti od in presenza di esigenza eccezionali, che determinano un flusso tale di richieste cui non può darsi esito nei termini prescritti  oppure nei mesi di luglio e agosto, in considerazione del personale ridotto in servizio.

4.       L"atto che dispone il differimento dell’accesso ne indica la durata in relazione alle motivazioni che determinano il differimento stesso. Inl ogni caso il termine del differimento dell’accesso" non può essere superiore a novanta giorni decorrenti dalla data del provvedimento che dispone il differimento fatte salve le applicazioni di specifiche disposizioni di legge.

 

Articolo 32

Silenzio Rifiuto

 

1.       Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa s' intende rifiutata. Contro le determinazioni amministrative concernenti  i l diritto di accesso e contro i1 silenzio rifiuto  il richiedente può effettuare entro i 30 giorni successivi ricorso al tribunale amministrativo regionale secondo quanto disposto dai commi 4 e 5 dell’art. 25 della L. n.241/90.

 

CAPO II

DIRITTO DI ACCESSO E TUTELA  DELLA PRIVACY

 

Articolo 33

Individuazione del titolare e del Responsabile di trattamento

 

1.       Ai fini dell’applicazione della L. 31 dicembre 1996, n. 675, il Comune e’ titolare del trattamento dei dati personali, contenuti nelle banche dati automatizzate o cartacee del Comune stesso.

Gli adempimenti previsti dalla l. 675/96 sono effettuati dal Sindaco in quanto rappresentante dell'Ente o da persona da questi delegata.

2.       Ai fini dell'attuazione della 1.675/96, nell'ambito del Comune, con riferimento agli uffici e ai servizi in esso individuati, i responsabili del trattamento sono i responsabili degli uffici e dei servizi del Comune.

3.       Il titolare, nella persona del Sindaco (o di persona da questi delegata), può  comunque designare, con proprio provvedimento un responsabile del trattamento dei dati diverso dai soggetti sopra indicati, ai sensi dell'art. 8 della I. 675/96.

 

Articolo 34

Circolazione dei dati all'interno del comune

 

1.       Nell'ambito del proprio ufficio o servizio, il responsabile del trattamento dei dati designa gli incaricati del trattamento.

2.       Ogni richiesta di trattamento dei dati personali, da parte di soggetti diversi dagli incaricati e dai responsabili, debitamente motivata, deve 'essere soddisfatta nella misura necessaria al perseguimento dei fimi istituzionali.

 

Articolo 35

Richiesta di comunicazione e diffusione dei dati effettuati

dai privati e da altri enti pubblici

 

1.       Ogni richiesta rivolta dai privati al Comune e finalizzata ad ottenere il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati personali anche contenuti in banche di dati deve essere scritta e motivata.

In essa devono essere specificati gli estremi del richiedente e devono essere indicati i dati ai quali la domanda si riferisce e lo scopo per il quale sono richiesti.

La richiesta deve, inoltre, indicare le norme di legge o di regolamento in base alle quali è avanzata.

2.       Il Comune dopo avere valutato che il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati personali sono compatibili con i propri fini istituzionali e non ledono i diritti tutelati dalla l. 675/96 e, in particolare, il diritto alla riservatezza e il diritto all'identità personale dei soggetti cui i dati si riferiscono, provvede alla trasmissione dei dati stessi nella misura e secondo le modalità strettamente necessarie a soddisfare la richiesta. .

3.       Le richieste di comunicazione e diffusione dei dati provenienti da altri enti pubblici sono soddisfatte, oltre che quando siano disciplinate da una norma di legge o di regolamento, quando siano necessarie al perseguimento dei fini istituzionali del richiedente, che quest'ultimo avrà cura di indicare, oltre che dei fini istituzionali del Comune.

 

Articolo 36

Richieste di accesso ai documenti amministrativi

 

 

1.       Le richieste di accesso ai documenti amministrativi, ove sussistano le condizioni individuate dalle nonne vigenti in materia, sono soddisfatte nella misura strettamente necessaria a garantire l'esercizio del diritto di accesso, nel rispetto del1e disposizioni della L. 675/96.

In particolare, non saranno comunicati quei dati personali di soggetti terzi .che non abbiano diretta rilevanza per soddisfare la richiesta di accesso.

 

Articolo 37

Richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte dei consiglieri comunali

 

1.       Le richieste di accesso presentate dai consiglieri comunali si presumono effettuate per l'espletamento del loro mandato.

Nel caso in cui le richieste siano presentate per ragioni diverse si applicherà ' l'articolo precedente e per le modalità si rimanda all'art. 5.

 

PARTE V

Concessionari di pubblici servizi, aziende speciali, istituzioni

 

Articolo 38

Concessionari di servizi pubblici

 

1.       In conformità all'art. 23 della L. n. 241/90 ed all'art. 2 del D.P.R. n. 352/90, il diritto di accesso ai documenti amministrativi nelle forme della visione, dell'informazione e del rilascio di copie è esercitato da chiunque abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

2.       Costituiscono oggetto di accesso i documenti amministrativi e le informazioni relativi all'espletamento del servizio che il concessionario gestisce per conto del comune, tra i quali: atto di concessione dal quale risultano le nonne regolatrici dell'affidamento del servizio e del suo esercizio; le tariffe di allacciamento, erogazione del servizio, prestazioni accessorie e complementari; i procedimenti con i quali i cittadini sono ammessi alla fruizione del servizio in concessione, con i connessi preventivi di opere, lavori e tempi di esecuzione; ogni altro documento amministrativo relativo all'esecuzione del servizio comunale in concessione.

3.       Le future convenzioni/concessioni devono prevedere tra gli obblighi del concessionario l'assicurazione del diritto di accesso in confoffi1ità della disciplina del presente regolamento.

 

Articolo 39

Aziende speciali comunali

 

1.       Le aziende speciali predispongono entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con specifica  de1iberazione del consiglio di amministrazione, la disciplina per l'esercizio del diritto di accesso in conformità del presente regolamento.

2.       La deliberazione di cui al precedente comma è atto fondamentale e come tale è soggetta approvazione del consiglio comunale ai sensi dell'art. 23 VI c. della L. n. 142/90.

 

Articolo 40

Istituzioni comunali

 

1.       Alle istituzioni. Comunali  si applicano le nonne previste dal presente regolamento.

 

Articolo 41

Società per azioni per l'esercizio di servizi pubblici comunali

 

1.       Le disposizioni dell'art. 29 si applicano, con gli adeguamenti necessari riferiti alla natura del rapporto con l’amministrazione, alla gestione dei servizi pubblici comunali effettuata dalle società per azione con prevalente capitale pubblico locale, di cui all'art. 22 111 c. lett. e) della L. n. 142/90. .

 

PARTE VI

disposizioni finali

 

Articolo 42

Ambito di efficacia

 

1.       Il presente regolamento si applica a tutti i procedimenti amministrativi di competenza del comune.

2.       Lo stesso si applica sia ai procedimenti che iniziano su richiesta di pubbliche amministrazioni e sia infine a quelli che procedono ad impulso d'ufficio.

 

Articolo 43

Entrata in vigore

 

1.       Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esito favorevole del controllo di legittimità da parte del Coreco, esperite le procedure previste dallo statuto.

2.       Copia del regolamento sarà trasmessa dal sindaco, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in conformità degli artt. 22 e 27 della L. n. 241/90

 

 

allegato:

elenco esemplificativo dei  procedimenti amministrativi di competenza comunale, con indicazione del tempo necessario ad espletarli

 

PROCEDIMENTI CHE FANNO CAPO ALL'UNITA' ORGANIZZATIVA

RESPONSABILE: UFFICIO AMMINISTRATIVO

 

Nr.

Procedimento Amministrativo

Termine finale (gg)

1.      

Idoneità sanitaria locali ed attrezzature per produzione e smercio alimenti e bevande (lettera alla ASL)

15 – 25

2.      

Idoneità sanitaria locali ed attrezzature per produzione e smercio alimenti e bevande (autorizzazione)              

15 - 25

3.      

Apertura spacci per vendita carne fresca, congelata .o comunque preparata e apertura  laboratori per produzione carni insaccate,

salate o preparate (lettera alla ASL ai fini dell'accertamento Sanitario)  

15 - 25

4.      

Apertura spacci per vendita carne fresca, congelata o comunque preparata e apertura laboratori per produzione carni insaccate, salate o preparate (autorizzazione)     

15 - 25

5.      

Utilizzo apparecchi radio e TV e Juke boxes       

15 – 25

6.      

Esercizio arte tipografica, litografica, fotografica e riproduzione di fotografiche   

15 – 25*

7.      

Impianto esercizio ascensori montacarichi          

15 – 25

8.      

Esercizio di rimessa di autoveicoli o di vetture    

15 - 25

9.      

Esercizio di rimessa di autoveicoli o di vetture       

15 - 25

10.  

Raccolta di fondi od oggetti, collette e questue      

45 - 60

11.  

Esercizio attività Barbieri e parrucchieri           

90

12.  

Rivendita Quotidiani e periodici            

45 - 60

13.  

Concessione Impianto distribuzione Carburanti

180

14.  

Trasporti funebri                   

2 - 5

15.  

Estumulazioni, esumazioni straordinarie        

15 - 25

16.  

Denominazioni vie, piazze, monumento lapidi         

180

17.  

Rilascio libretto lavoro          

3 – 5

18.  

Rilascio stato famiglia storico

15 – 20

19.  

Contributi economici ai bisognosi        

25 - 40

20.  

Ricoveri in case di riposo di inabili e indigenti     

10

21.  

Concessione cimiteriale        

60

22.  

Utilizzo impianti e strutture di proprietà                

25 – 40

23.  

Erogazione sussidi ai bisognosi                                  

30

24.  

Assegnazione alloggi ERP

25 - 40

25.  

Invito a  licitazione privata e appalto/concorso

30

26.  

Approvazione risultati verbali licitazione privata e asta pubblica                  

15 - 25

27.  

Conclusione contratti                

15 – 25

28.  

Conclusione contratto di acquisto ed alienazione    

90

29.  

Svincolo cauzioni                     

15 - 25

30.  

Esecuzioni deliberazioni

15 - 25

 

 

UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE: UFFICIO PERSONALE

 

Nr.

Procedimento Amministrativo

Termine finale (gg)

1.      

Prova selettiva per posti fino alla IV q.f

15 – 25

2.      

Espletamento prova selettiva per posti fino alla IV q.f.                     

25 - 30

3.      

Nomina posti fino alla IV q.f.

15 - 25

4.      

Concorso per copertura posti dalla V q.f. in su

15 - 25

5.      

Espletamento dei concorsi            

120 - 150

6.      

Nomina posti di ruolo dalla V q.f. in su  

15 - 25

7.      

Prova selettiva per posti dalla V q.f. in sua tempo determinato

15 - 25

8.      

Espletamento prova selettiva per l'assunzione a tempo determinato per posti dalla V q.f. in su

60 – 90

9.      

Nomina a posti dalla V q.f. in su a  tempo determinato

15 - 25

10.  

Attestati di servizio

15 - 20

11.  

Aspettative e congedi straordinari

25

12.  

Liquidazione equo indennizzo

180

13.  

Mobilità esterna a domanda da e per altri enti

90

14.  

Sanzione disciplinare della censura

45

15.  

Sanzione disciplinare oltre la censura

180

16.  

Dispensa dal servizio per infermità

60 - 90

 

UNITA’ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE: UFFICIO RAGIONERIA

 

Nr.

Procedimento Amministrativo

Termine finale (gg)

1.      

Liquidazione fatture                         

25 - 30

2.      

Attribuzione liquidazione e diritti, indennità, compensi, rimborsi ad amministratori o dipendenti             

25 - 30

3.      

Pagamento o incasso di somme     

25 – 30

4.      

Pagamento contributi ai bisognosi  

25 - 30

5.      

Occupazione di aree pubbliche         

30

 

UNITA' ORGANIZZAZTIVA RESPONSABILE: UFFICIO TECNICO

 

Nr.

Procedimento Amministrativo

Termine finale (gg)

1.       

Autorizzazione gratuita per:

pertinenze non autonomamente utilizzabili, impianti tecnologici, occupazione di suolo per deposito materiale o esposizione di merci;  opere di demolizioni.

30

2.       

Autorizzazione gratuita di interventi di: manutenzione straordinaria restauro e risanamento conservativo

60

3.       

Autorizzazione/concessione onerosa/gratuita per mutamento di destinazione d'uso senza/con opere a ciò preordinate  (fonte normativa: legge regionale)

90

4.       

Concessione gratuita e Concessione onerosa:

entro 60 giorni dall'istanza compimento istruttoria, relazione tecnica, richiesta del  parere alla commissione edilizia in ordine ai progetti presentati; (tale termine può essere interrotto una sola volta entro 15 giorni dall'istanza per richiedere integrazioni alla documentazione) entro 10 giorni (successivi allo scadere dei 60

giorni) proposta di provvedimento conclusivo; entro 15 giorni successivi rilascio o diniego

 

5.       

(in caso di inerzia il comune può essere intimato ad adottare il provvedimento entro 15 giorni successivi)

 

6.       

Comunicazione opere interne         

10

7.       

Parere commissione edilizia Comunale su richiesta del presidente della Provincia in caso di ricorso del richiedente entro i successivi 60 giorni dal termine prescritto di 90 giorn

30

8.       

Certificato agibilità-abitabilità (entro 45 giorni dalla presentazione  dell'istanza, se il comune rimane inerte si forma il silenzio assenso modificabile dal comune stesso entro i successivi  180 giorni)

 

9.       

Lavori di costruzione manutenzione straordinaria di linee e cabine stazioni elettriche che attraversano beni demaniali, zone vincolate che interferiscono con opere pubbliche: comunicazione proprie osservazioni ed opposizioni all'ufficio regionale del Genio Civile                     

60

10.   

Concessione edilizia per opere edilizie adibite a stazioni e cabine stazioni elettriche che attraversano beni demaniali,  zone vincolate che interferiscono con  opere pubbliche: comunicazioni proprie osservazioni ed opposizioni  all’ Ufficio Regionale del Genio Civile

60

11.   

Certificato di destinazione urbanistica    

60

12.   

Autorizzazione impianti emissione in atmosfera parere deI comune alla Regione     

45

13.   

Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata     

60

14.   

Autorizzazione allo scarico di reflui recapitanti sul suolo, in corpi idrici superficiali in pubbliche fognature                   

180

15.   

Autorizzazione allo scarico di sostanze  pericolose

60

16.   

Autorizzazione allo scarico di sostanze  pericolose (per diffida)

30

17.   

Classificazione delle industrie insalubri operanti sul territorio comunale (senza prefissione di termine )

 

18.   

Assegnazione lotti PIP e PEEP

90

19.   

Autorizzazione attività di cava:

procedura di pubblicazione della domanda entro 8 giorni dal ricevimento;  entro il 31 ottobre di ciascun anno invio  alla provincia del referto di avvenuto deposito nonché  parere deI consiglio comunale.

 

20.   

Denuncia di inizio di attività:

opere di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo;  opere di eliminazione delle barriere  architettoniche in edifici esistenti, rampe, ascensori esterni;  recinzioni, muri di cinta e cancellate;  aree destinate ad attività sportive senza  creazione di volumetria;  opere interne che non comportano modifiche di sagome esterne, e non pregiudicano la statica; impianti tecnologici;  varianti di concessione edilizia;  parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato;

Per tali interventi il comune entro 20 giorni, che decorrono dalla presentazione della denuncia da  parte del privato, deve adottare,  se riscontra irregolarità  o difetti di  condizioni, provvedimento motivato di inibizione dei lavori denunciati

 

21.   

Denuncia di inizio di attività:

opere di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo;  opere di eliminazione delle barriere  architettoniche in edifici esistenti, rampe, ascensori esterni;  recinzioni, muri di cinta e cancellate;  aree destinate ad attività sportive senza  creazione di volumetria;  opere interne che non comportano modifiche di sagome esterne, e non pregiudicano la statica; impianti tecnologici;  varianti di concessione edilizia;  parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato;

Per tali interventi il comune entro 20 giorni, che decorrono dalla presentazione della denuncia da  parte del privato, deve adottare,  se riscontra irregolarità  o difetti di  condizioni, provvedimento motivato di inibizione dei lavori denunciati