Prov. di Campobasso
REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DEL DIRITTO
DI ACCESSO AI DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI E
PER L' INDIVIDUAZIONE
DEL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO E
DEI TERMINI
PROCEDIMENTALI.
Responsabile del
Procedimento e Diritto di Accesso:
il Regolamento
PARTE PRIMA
disposizioni generali
CAPO1 - IL DIRITTO DI ACCESSO
art. 1 - Fonti e finalità
CAPO II – OGGETTO DEL
DIRITTO DI ACCESSO
Art. 2 - Definizione di
documento amministrativo
CAPO III – I SOGGETTI
Art. 3 - I soggetti ed il
diritto di accesso ex L. 241/90
Art. 4 - I soggetti ed il
diritto di accesso ex L. 142/90
Art. 5 - Il diritto di accesso
dei consiglieri comunali
CAPO IV – ORDINAMENTO
DEL SERVIZIO
Art. 6 -Istituzione del
servizio
Art. 7 -Rimborsi e diritti di
segreteria
Art. 8 -Pubblicazioni
nell'albo pretorio
PARTE SECONDA
disposizioni in materia
di responsabile del procedimento amministrativo e termini procedimentali
CAPO I
Art. 9 - Fonti e finalità
CAPO Il – L’UNITA’
ORGANIZZATIVA
Art. 10 - Definizione
dell'unità organizzativa
Art. 11 - Individuazione
dell'unità organizzativa
Art. 12 - Responsabile del
procedimento
Art. 13 - Compiti del
responsabile del procedimento
CAPO III – DISCIPLINA
DEI TERMINI PROCEDIMENTALI
Art. 14 - Il termine iniziale
Art. 15 - Certificazione del
termine iniziale
Art. 16 - termine finale
PARTE TERZA
Procedimento di
accesso
CAPO I – IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO E LE MODALITà DI ACCESSO
Art. 17 - Il responsabile del
procedimento di accesso
Art. 18 - Modalità di accesso
Art. 19 - Accesso telematico e
protocollo informatizzato
Art. 20 - Accesso informale
Art. 21 - Esame richiesta
informale
Art. 22 - Accesso per le
informazioni sulle pubblicazioni
Art. 23 - Accesso formale
Art. 24 - Esame della richiesta
di accesso
Art. 25 - Termine ed esito
dell'accesso formale
Art. 26 - Accesso agli atti del
procedimento amministrativo
Art. 27 - Visione dei documenti
Art. 28 - Rilascio di copie
PARTE QUARTA
limitazioni del diritto
di accesso
CAPO I – LIMITAZIONI,
ESCLUSIONI E DIFFERIMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO
Art. 29 - Atti
dell'amministrazione comunale
Art. 30 - Esclusione
dell'accesso
Art. 31- Differimento
dell'accesso
Art. 32 - Silenzio-rifiuto
CAPO 11 – DIRITTO DI
ACCESSO A TUTELA DEILLA PRIVACY
Art. 33 - Individuazione del
titolare e del responsabile di trattamento
Art. 34 - Circolazione dei dati
all’intero del comune
Art. 35 - Richiesta di
comunicazione e diffusione dei dati effettuati dai privati e da altri enti
pubblici .
Art. 36 - Richieste di accesso
ai documenti amministrativi
Art. 37 - Richieste di accesso
ai documenti amministrativi da parte dei consiglieri comunali
PARTE QUINTA
concessionari di
pubblici servizi, aziende speciali, istituzioni
Art. 38 - Concessionari di
servizi pubblici
Art. 39 - Aziende speciali
comunali
Art. 40 - Istituzioni comunali
Art. 41 - Società per azioni
per l'esercizio di servizi pubblici comunali
PARTE SESTA
disposizioni finali
Art. 42- Ambito di efficacia
Art. 43 - Entrata in vigore
allegato: elenco
esemplificativo dei procedimenti amministrativi di competenza comunale, con
indicazione del tempo necessario ad espletarli
Procedimenti che fanno
capo all’unita’ organizzativa
responsabile: ufficio amministrativo
Unità organizzativa responsabile: Ufficio
Personale
Unità organizzativa
responsabile: Ufficio Ragioneria
Unità Organizzativa
responsabile: Ufficio Tecnico
PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
IL DIRITTO DI ACCESSO
Articolo 1
Fonti e finalità
Il presente regolamento
determina, in attuazione delle disposizioni della legge 8 giugno 1990 n. 142.. delle disposizioni della legge 7
agosto 1990 n. 241, del D.P .R. 27 giugno 1992 n. 35 dello statuto comunale, le misure
organizzative per l'esercizi-o del
diritto di accesso ai documenti
amministrativi ed alle informazioni
in,possesso de!l'amministrazione e dei soggetti che gestiscono pubblici servizi in modo da
garantire la trasparenza, l'imparzialità e la pubblicità dell'attività amministrativa, la
partecipazione consapevole all'attività del comune da parte dei cittadini e la
conoscenza di ogni informazione utile allo svolgimento dell'attività giuridica,
economica, sociale, familiare e professionale dei soggetti di diritto e degli
enti di fatto.
CAPO Il
OGGETTO DEL DIRITTO DI ACCESSO
Articolo 2
Definizione di documento
amministrativo
1.
Costituisce
documento amministrativo ogni
rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica e di qualunque
altra specie del contenuto dei documenti, anche interni, formati dagli organi
del comune, o di atti di altre pubbliche amministrazioni o, comunque, di
documenti stabilmente detenuti dall'ente e dallo stesso utilizzati ai fini
della propria attività amministrativa.
2. Oggetto dell'accesso possono essere: provvedimenti
conclusivi del procedimento amministrativo, gli atti procedimentali, gli atti e
documenti versati nei procedimenti amministrativi a fini istruttori, nei limiti stabiliti dal presente regolamento a
tutela della privacy degli
interessati" L'accesso è consentito anche rispetto al provvedimento
finale da sottoporre a controllo, purché
l'interessato sia avvertito della inefficacia dell'atto.
3.
Il
diritto di accesso si esercita rispetto a specifici atti o documenti
amministrativi e non può dar luogo a controlli generalizzati, nè può essere
effettuato a scopo emulativo.
CAPO III
I SOGGETTI
Articolo 3
I soggetti
ed il diritto di accesso ex L. 241/90
1.
n
conformità dell'art. 22 della L. n.
241190, il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitato da
chiunque abbia un interesse personale e concreto alla conoscenza deI documento
finale, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
2. Possono presentare richiesta di accesso:
persone fisiche e giuridiche, associazioni, comitati, istituzioni, portatori di
interessi collettivi o diffusi che dimostrino la titolarità di un interesse
alla conoscenza degli atti .del
procedimento o del provvedimento finale
per la cura e la tutela dl una situazione soggettiva giuridicamente rilevante, anche se non classificabile in
termini dì diritto soggettivo o di
interesse legittimo.
Articolo 4
I soggetti
ed il diritto di accesso ex L. 142/90.
1.
Allo
scopo di perseguire una partecipazione effettiva alla vita del comune, in
conformità all'art. 7 della L. n. 142/90, possono accedere agli atti
amministrativi ed alle informazioni in
possesso della amministrazione comunale:
a)
tutti
i cittadini residenti nel comune dotati della capacità di agire;
b)
i
rappresentanti delle: .
· associazioni ed istituzioni
registrato per l'attività di partecipazione che svolgono nel comune;
· organizzazioni di
volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 della L. n. 266/91 ;
· associazioni di
protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 18 della L. n. 349/86;
· associazioni ed
istituzioni di cittadini che hanno sede nel comune e che pur non rientrando fra
quelle suindicate, svolgono nel territorio comunale attività ricreativo-
sportiva, sociale, culturale ed economica di interesse generale;
· persone giuridiche
pubbliche o private che hanno sede o centro di attività nel territorio
comunale, portatori di interessi pubblici o diffusi ai sensi dell'art. 9 della
legge n.241 del 7/8/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e dell’art.
9 del DPR n. 352 del 27/06/1992.
Art. 5
Il diritto di accesso ai
Consiglieri comunali
1)
I
consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonche’
dalle aziende ed enti dello stesso dipendenti, tutte le notizie e informazioni
in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato, secondo quanto
dispongono il quinto comma dell’art. 31 della legge n. 142/90 e dell’art. 24
della L. n. 816/85.
2)
I
consiglieri comunali hanno diritto di accesso, ivi compreso il rilascio di
copie, agli atti dell’amministrazione di appartenenza ed ai documenti
amministrativi formati dall’amministrazione o dalla stessa stabilmente
detenuti, ai fini dell’espletamento del mandato.
3)
I
consiglieri esercitano i diritti previsti nel presente articolo mediante
richiesta al responsabile del servizio dell’accesso, ai responsabili dei
servizi o al Segretario Comunale:
a)
Per
l’accesso alle informazioni e la visione degli atti, mediante richiesta
formulata anche verbalmente;
b)
Per
il rilascio di copie degli atti e documenti amministrativi, mediante formale
richiesta contenente l’indicazione specifica degli atti e documenti richiesti.
4)
L’esercizio
del diritto previsto nel presente articolo e’ gratuito.
Nel
caso di rilascio di copie di piani urbanistici, le copie stesse saranno
consegnate gratuitamente ai capigruppo consiliari.
5)
I
consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi stabiliti dalla legge e
non possono in nessun caso utilizzare , per fini diversi da quelli
istituzionali, le informazioni desunte dai documenti ed atti conosciuti per lo
svolgimento del mandato.
6)
Le
norme stabilite dal presente articolo si applicano a tutti gli amministratori
comunali.
CAPO IV
ORDINAMENTO DEL SERVIZIO
Articolo 6
Istituzione del servizio
1.
L’esercizio
del diritto di accesso e’ assicurato presso ogni area e viene effettuato
direttamente dalle unità organizzative nelle quali e’ articolata la struttura
del Comune. Qualora fosse già previsto dal regolamento comunale
sull’ordinamento degli uffici e servizi adottato dalla giunta, il servizio del
diritto di accesso può essere svolto dall’ufficio relazioni con il pubblico
qualora si preveda l’istituzione.
2.
Il
servizio per ogni unità organizzativa, nell’ambito delle competenze attribuite
alla stessa unita’ dall’ordinamento comunale, provvede a tutte le procedure
relative all’accesso, alla visione degli atti e dei documenti amministrativi ed
al rilascio degli stessi .
3.
Per
la visione dei documenti, atti
pubblicazioni può essere allestito un apposito locale idoneo la misura
degli atti e documenti deve svolgersi nell’ufficio del responsabile del diritto
di accesso.
4.
I
dirigenti/responsabili di servizio, singolarmente o riuniti in conferenza,
definiscono la ripartizione, nell’ambito di ciascuna unità organizzativa, delle
competenze inerenti il servizio per l’accesso con l’individuazione dei proposti
e dei responsabili del servizio stesso, nonché degli eventuali sostituti e dei
relativi compiti.
5. Ciascuna unità organizzativa istituisce un protocollo sezionale relativo alle procedure di accesso, sul quale sono registrate richieste, scadenze, tempi e natura delle risposte. Il protocollo è tenuto dal responsabile del procedimento per l'accesso o da un suo collaboratore.
Articolo 7
Rimborsi e diritti di
segreteria
1.
Con
deliberazione della giunta comunale sono stabiliti i rimborsi per il costo di
riproduzione da corrispondersi da parte di chi richiede la misura di atti e
documenti i nella disponibilità dell'amministrazione comunale per l'estrazione
di copie.
2.
Tali
rimborSi dovranno essere commisurati al costo effettivo dell'operazione
richiesta (visione o fotocopiazione). I rimborsi stessi dovranno essere
riferiti a ciascuna pagina e dovranno prevedere una riduzione dell'importo al
crescere del numero delle pagine e non
dovranno essere così elevati da rendere difficile l'accesso. Per il rilascio di
copie autenticate devono, inoltre, essere corrisposti i diritti di segreteria.
3.
I
rimborsi ed i diritti di segreteria si riscuotono mediante l'apposizione di
marche segnatasse sulla richiesta presentata dall'interessato, da parte del
responsabile dell'accesso, o consegnando le stesse marche in caso di accesso
informale.
Articolo 8
Pubblicazioni nell'albo
pretorio
1.
In
un locale del palazzo comunale è collocato, a disposizione del pubblico,
l’'albo pretorio del comune, in modo da garantire la conoscenza e
lettura degli atti esposti e, insieme la loro conservazIone senza possibilità
di alterazioni o sottrazioni.
2.
Tutte
le deliberazioni del consiglio e della giunta, compresi gli atti in essi
allegati sono rese pubbliche mediante affissione nell'albo pretorio. Le
ordinanze del sindaco, gli avvisi di convocazione dei consigli, gli avvisi di gara,
i risultati delle gare, i bandi di concorso, gli avvisi di rilascio di
concessione edilizia, gli elenchi mensili dei rapporti di polizia giudiziaria
in materia di violazione edilizia, l'albo dei beneficiari di provvidenze
economiche e tutti gli atti che per norma di legge o di regolamento devono
essere pubblicati ufficialmente, sono affISsi all'albo pretorio per il tempo
stabilito dalle disposizioni vigenti in materia. Una determinata sezione
dell'albo è riservata alle pubblicazioni di matrimonio.
PARTE II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E TERMINI PROCEDIMENTALI
CAPO I
Articolo 9
Fonti e finalità
1.
Le disposizioni che seguono sono adottate in conformità ed
in attuazione degli artt. 2 Il c. e 4 della L.. n. 24/ 1990, al fine di
garantire l'efficacia, e trasparenza dell'attività amministrativa.
CAPO Il
L'UNITA' ORGANIZZATIVA
Articolo 10
Definizione dell'unità
organizzativa
1.
L'individuazione
dell'unità organizzativa responsabile è operata dal dirigente/responsabile di
servizio.
2.
Possono
essere individuate quali unità organizzative responsabili:
a)
i
servizi;
b)
le
strutture equiparate al servizio dall'ordinamento degli uffici;
c)
le
unità operative complesse e organiche.
3.
Per
ciascun tipo di procedimento è individuata, quale responsabile, una unità
organizzativa interna.
4.
L'unità
organizzativa responsabile costituisce, all'interno degli uffici comunali, la
struttura di riferimento per i procedimenti attribuiti alla sua competenza.
5.
Per
i procedimenti per i quali non è stata individuata l'unità organizzativa
responsabile ai sensi dell'articolo
precedente, la responsabilità ad adottare l'atto conclusivo spetta al servizio
competente, ai sensi dell'ordinamento interno degli uffici.
1.
E'
individuata quale responsabile una unica unità organizzativa per l'intero
procedimento, anche se il medesimo comprende fasi di competenza e di strutture
diverse.
2.
Di
nonna ~ individuata quale responsabile l'unità organizzativa competente ad
adottare, secondo l'ordinamento interno, l'atto conclusivo del procedimento.
3.
Quando
il procedimento amministrativo è gestito
da due o più uffici, l'unità responsabile della fase iniziale risponde
dell'iter procedimentale, provvedendo a
tutte le relative incombenze, fino all'acquisizione degli atti da parte dell'unità
organizzati va competente ad intervenire in successione temporale per portare a
termine il procedimento ( che dovrebbe essere quella competente ad adottare il
provvedimento finale). In tali casi il responsabile dell'unità organizzativa
inizialmente competente deve comunicare agli interessati le unità organizzative
che intervengono successivamente.
Articolo 12
Responsabile del
procedimento
1.
E'
responsabile del procedimento o amministrativo il funzionario
(dirigente/responsabile di servizio) che è preposto all'unità organizzativa
responsabile del procedimento.
2.
Tale
funzionario può, con proprio ordine di s8rvizio, nominare responsabile di un
singolo procedimento o di una intera categoria di procedimenti, altro
funzionario anche sottordinato, incardinato nella medesima unità organizzativa,
in possesso di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.
3.
L'unità
organizzativa responsabile del procedimento, il nominativo del responsabile del
procedimento, l'ubicazione dell'ufficio del responsabile e l'orario in cui
lo stesso è a disposizione del pubblico,
sono comunicati ai soggetti interessati ai sensi dell'art. 7 della L. n.
241/90.
Articolo 13
Compiti del responsabile
del procedimento
1.
Il
responsabile del procedimento o del sub-procedimento, iniziato il procedimento
d’ufficio od ad istanza di parte,
pubblica o privata, ai fini istruttoria valuta, le condizioni di ammissibilità
ed i requisiti e presupposti che siano rilevanti per l'adozione del provvedimento
finale; accerta d'ufficio i fatti richiamati; dispone, se ne è direttamente
competente il compimento e l'acquisizione di atti necessari, in caso diverso ne
promuove l'adozione presso gli uffici o i servizi competenti ed adotta ogni
altra misura per una sollecita ed adeguata istruttoria.
2.
Provvede
a curare la .comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti indicati
nell'art. 71 c. della L. n. 241/909 dalla quale devono risultare:
l'informazione dell'inizio del procedimento, la sua identificazione, la sua
data di inizio,l'unità organizzati va responsabile, l'indicazione del
responsabile del procedimento, il termine entro il quale deve essere adottato
il provvedimento finale,i locali e gli orari in cui quest'ultimo riceve i
cittadini, l'avvertimento che è possibile presentare memorie, documenti, e
quant'altro necessario. Se il numero dei destinatari e’ elevato, ovvero concorrano particolari
esigenze di celerità, può disporsi una
comunicazione in .modo collettivo ed impersonale mediante affissione all'albo
pretorio e relativa affissione di manifesti murali nonché la pubblicazione sui quotidiani a maggiore
diffusione locale.
3.
In
tale ipotesi la comunicazione si dà per avvenuta a far tempo dalla affissione
all'albo pretorio. ..
4.
Può
inoltre chiedere: il rilascio di dichiarazioni o rettifiche di precedenti
documenti depositati e l'indizione della conferenza di servizi o promuoverla
presso l'organo competente ad indirla, nei casi in cui è contemplata la sua
operatività.
5.
All'esito
della istruttoria , ove ne abbia la competenza adotta il provvedimento
finale, ovvero trasmette gli atti
all'unità organizzativa competente. .
6.
Il
responsabile del procedimento è tenuto a rispettare il termine finale di
adozione del provvedimento conclusivo del procedimento. .
7.
Il
responsabile del procedimento risponde dell'omissione o ritardo nell'adozione
del provvedimento finale nei confronti del dirigente /responsabile di servizio
della struttura di appartenenza dell'unità organizzativa, il quale può dare
luogo ad un giudizio di responsabilità in vista dell'applicazione delle
sanzioni disciplinari più opportune e della valutazione di eventuali danni
prodotti .
8.
Inoltre
può essere soggetto alla richiesta di risarcimento danno od indennizzo da parte
dell'utente dal momento in cui entrerà in vigore il regolamento di attuazione
previsto dall’art. 20 della legge n. 59/97-
CAPO III
DISCIPLINA DEI TERMINI
PROCEDIMENTALI
ARTICOLO 14
IL TERMINE INIZIALE
1.
Il termine iniziale dei procedimenti
amministrativi di iniziativa dell' amministrazione
decorre dalla data di adozione dell' atto di impulso da parte della stessa
amministrazione comunale.
2.
Il
termine dei procedimenti amministrativi iniziati ad istanza di parte
pubblica decorre dalla data di
ricevimento dell' atto da parte degli
uffici comunali.
3.
il
termine iniziale dei procedimenti amministrativi iniziati ad istanza di parte
privata dalla data di ricezione dell'atto di iniziativa da parte degli uffici
comunali.
4.
Qualora
l' istanza di cui al comma precedente non sia regolare il responsabile del
procedimento ne da' comunicazione nel
termine di 10 giorni. In caso i l termine iniziale decorre dalla data del
ricevimento dell' istanza regolarizzata .
1.
Nell'
ipotesi in cui l' istanza e' presentata dal privato direttamente agli uffici
dell'amministrazione comunale, il responsabile del procedimento rilascia
all'interessato una ricevuta da cui risulta la data di presentazione
provvedendo alla contestuale registrazione al protocollo generale dell'ente.
2.
Se
l' istanza e' inviata per i l trami te del servizio postale raccomandato, la
certificazione della data di inizio del procedimento e' quella apposta sulla
ricevuta di ritorno sulla quale e' riportata la data di ricevimento dell'istanza
stessa.
3.
l'invio
dell'istanza a mezzo postale senza raccomandata con avviso di ricevimento, la
data di inizio del procedimento e'
certificata nella comunicazione che il Responsabile del procedimento invia all'
interessato.
1.
Tutti
i procedimenti di competenza dell' amministrazione comunale, devono concludersi
con un provvedimento espresso, salvo i casi di silenzio significativo , ed
entro un termine prefissato .
2.
I
termini sono fissati per tipologia di procedimento e devono ritenersi
comprensivi di tutte le fasi
procedimentali.
3.
Il
termine finale per ciascun procedimento e' quello stabilito nell'allegato al
presente regolamento, nel quale è altresì
individuata l'unita' organizzativa responsabile.
4.
Se
il provvedimento e' di carattere ricettivo, il
termine finale e' quello relativo alla comunicazione o notificazione
dello stesso all' interessato .
5.
In
ogni caso in cui sia necessario procedere all'acquisizione di proposte o
comunque atti di competenza di altre amministrazioni pubbliche, il decorso del
termine resta sospeso fino a quanto non perviene l'atto richiesto.
6.
Se
nel corso dell'istruttoria e' necessaria l'acquisizione di pareri e/o di
valutazioni tecniche di Organi o Enti esterni al Comune , si applica la
statuizione contenuta nell'articolo 17
della legge n. 241 del 7/8/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
7.
Per
i procedimenti complessi, da adottare insieme ad altre amministrazioni
pubbliche, il termine indicato nell’ allegato si riferisce alla parte di
procedimento di competenza del Comune .
8.
I
procedimenti per i quali non sia indicato il termine finale all' a1legato si
concludono in trenta giorni .
PARTE III
CAPO I
IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO E LE MODALITA' DI ACCESSO
Articolo 17
Il responsabile del
procedimento di accesso
1.
I
dirigenti responsabili di servizio, singolarmente o riuniti in conferenza,
provvedono, per ciascuna unità organizzativa, a designare il dipendente di
qualifica professionale adeguata quale responsabile del procedimento di accesso
alle informazioni, agli atti e documenti amministrativi. Designano, inoltre, il
dipendente tenuto a sostituire il responsabile del procedimento in caso di sua
assenza o impedimento. La nomina di entrambi deve risultare da un unico atto
redatto in duplice copia e deve essere reso noto al pubblico.
2.
Il
responsabile del procedimento di accesso cura direttamente i rapporti con i
soggetti che richiedono l'accesso e provvede a quanto necessario per
l'esercizio dei loro diritti con le seguenti modalità:
a)
riceve
le richieste di accesso;
b)
procede
alla identificazione del richiedente;
c)
provvede
alla verifica della sua legittimazione ad esercitare il diritto;
d)
valuta
l'ammissibilità delle richieste con i conseguenti adempimenti, come definiti
dal presente regolamento;
e)
cura
direttamente l’acquisizione della parte di informazioni e di atti di cui non
fosse in possesso presso l'unità competente, che è tenuta ad evadere la
richiesta con la massima celerità;
f)
cura
la tenuta del protocollo sezionale sul quale registra le istanze di accesso, la
scadenza del teffi1ine della risposta, la data di esercizio del diritto o della
lettera di comunicazione, di esclusione o di differimento; .
g)
comunica
agli interessati il provvedimento di accoglimento o di rigetto, l'esclusione o
il differimento del diritto di accesso
nei casi previsti dalla legge e dal regolamento;
h)
redige
la casistica delle richieste di accesso, la percentuale degli esiti positivi e
negativi, le specificazione dei motivi di esclusione o di differimento.
3.
Il
responsabile del procedimento di accesso dell'unità organizzativa preposta
all'archivio generale del comune provvede, con la collaborazione del sostituto,
al servizio di accesso quando gli atti sono ivi depositati ed il relativo
procedimento è concluso.
Articolo 18
Modalità di accesso
1.
L'esercizio
dei diritti di accesso è assicurato mediante procedimenti amministrativi
essenziali, semplificati, da espletarsi in tempi ristretti, secondo criteri di
economicità e di efficacia,
nell'interesse dei richiedenti.
2.
Il
procedimento per l'accesso può iniziare su istanza di una parte, privata o
pubblica.
3.
La
richiesta di accesso, volta ad ottenere
le informazioni , la visione degli atti e documenti amministrativi e
l’estrazione di copia degli stessi, deve essere presentata innanzi al
responsabile del procedimento di accesso di ciascuna unità organizzativa,
ovvero innanzi al responsabile dell'U.R.P., se istituito -
4.
Le
istanze presentate ad uffici non competenti sono, a cura degli stessi,
immediatamente trasmesse al responsabile del servizio di accesso dell'unità
organizzativa competente per materia o, se istituito, al responsabile
dell'ufficio relazioni per il pubblico"
5.
L'accesso
può essere assicurato:
a)
con
la pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicità, comprese quelle
attuabili con strumenti informatici elettronici e telematici dei documenti cui
sia consentito l'accesso;
b)
mediante
l'accesso informale;
c)
attraverso
l'accesso formale, nel caso ricorrano motivi che ostacolano una ricerca rapida
e completa del documento.
Articolo 19
Accesso telematico e protocollo
informatizzato
1.
Entro
due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. altresì, sarà cura
dell'amministrazione comunale dotarsi del sistema di protocollo generale
informatizzato.
Articolo 20
Accesso informale
1.
L’accesso
informale avviene secondo le seguenti disposizioni :
a)
la
richiesta deve essere formulata verbalmente senza alcuna forn1alità, innanzi al
responsabile dell'unità organizzativa del servizio di accesso; da essa
devono emergere i dati identificativi
del richiedente, gli estremi del documento o comunque gli elementi che ne
consentano l’individuazione, l'interesse connesso alla conoscenza del documento
e il tipo di accesso ( informazione , visione o estrazione di copia )
2.
L'identificazione
del richiedente viene effettuata per conoscenza diretta del responsabile o
mediante esibizione di uno dei documenti di identificazione.
3.
Se
l'istanza è presentata per conto di ente, associazione o istituzione è
necessario che l'istante dichiari la propria qualità e la funzione svolta
nell'ente. .
4.
I
rappresentanti, tutori e curatori devono dichiarare la loro condizione ed il
titolo legale dal quale la stessa è comprovata.
Articolo 21
Esame richiesta
informale
1.
La
richiesta è esaminata immediatamente. Nel caso di esito positivo, il suo
accoglimento si traduce con la indicazione della pubblicazione contenente le
notizie, con la comunicazione delle informazioni, con l'esibizione del
documento al fine di permetterne la visione e con l'estrazione di copie, a
seconda dell'oggetto della relativa richiesta.
2.
Se
l'istanza è rigettata il relativo provvedimento deve essere specificatamente ed
adeguatamente motivato.. La motivazione nei casi di esclusione, di limitazione
e differimento dall'accesso deve tener conto della normativa di cui agli artt.
24, IV c. della L. n. 241/90, 7 della L. n. 142/90 e 8 del D.P.R. n.
352/92 e del presente regolamento, nonché
delle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta
così come proposta.
3.
Se
l'esclusione o la limitazione riguarda solo una parte dei documenti richiesti,
possono essere esibiti in visione (o rilasciati in copia parzialmente) con
l'indicazione delle parti mancanti per I'operatività delle esclusioni o
limitazioni.
4.
Nel
provvedimento di rigetto il cittadino deve essere informato della tutela
giurisdizionale del diritto azionabile secondo il quinto comma dell'art. 25
della L. n. 241/90.
Articolo 22
Accesso per le
informazioni sulle pubblicazioni.
1.
L'informazione
circa le pubblicazioni ufficiali e la loro consultazione si effettua su
richiesta informale degli interessati, espressa verbalmente, senza necessità
che l'ufficio proceda alla identificazione del richiedente.
1.
lQuando
l'accoglimento immediato dell'istanza informale di accesso non è praticabile a
causa del tempo necessario alla ricerca dei documenti (o per la difficoltà
nella verifica dell'identità e della legittimazione dell'istante) è possibile
inoltrare la richiesta di accesso formale secondo le modalità .indicate di
seguito.
2.
Il
richiedente deve compilare apposito modulo, formato in originale ed in copia,
predisposto dal servizio, da cui devono risultare: i dati personali, la qualità
di rappresentante legale ed il titolo da cui deriva il potere di
rappresentanza, gli estremi del documento di identificazione, gli estremi deVi
documento/i di cui si chiede l'accesso, l'indicazione delle informazioni da
ottenere, l'indicazione del procedimento amministrativo se in atto, la
specificazione dell'interesse giuridicamente rilevante alla conoscenza del
documento qualora non sia residente nel Comune e la sottoscrizione.
3.
La
richiesta deve altresì evidenziare se l'accesso s'intende esperire mediante la
visione del documento o con l’estrazione di copie.
4.
La
richiesta di accesso può essere presentata od inviata al responsabile del
servizio dell’ unità organizzativa o, se questa non è individuata, dell'ufficio
competente per materia, oppure innanzi al responsabile dell'unità organizzativa
del servizio di accesso gestito dall'U.R.P., se istituito.
5.
La
richiesta contenente i dati indicati nei commi
precedenti, può essere inviata mediante raccomandata A.R., per via
telematica, elettronica ed informatica.
6.
Indipendentemente
da quanto previsto dal primo comma del presente articolo il richiedente può
sempre formalizzare la richiesta di accesso.
7.
Il
modulo dì richiesta di accesso, una volta presentato deve essere registrato
nell'apposito protocollo; copia dello stesso, completata della data di
presentazione, del numero di posizione, del timbro del comune e della
sottoscrizione del responsabile, è restituito all'interessato per ricevuta.
8.
8
Le disposizioni sopra riportate non devono applicarsi ai Consiglieri comunali e
al Sindaco.
Articolo 24
Esame della richiesta di
accesso
1.
La
richiesta di accesso formale viene esaminata dal responsabile dell'unità organizzativa secondo .le
disposizioni dell’ art. 9 del presente regolamento.
2.
Quando,
dall'esame del modulo di richiesta di accesso, il responsabile del servizio
rileva che le indicazioni di riferimento non consentono di individuarne
l'oggetto specifico, lo stesso responsabile dichiara immediatamente la sua
inammissibilità, con annotazione sulla copia del modulo-ricevuta.
3.
Se
l'istanza è irregolare o incompleta, l'amministrazione comunale ne chiede la
immediata regolarizzazione oppure la regolarizzazione entro 10 giorni dal ricevimento. In tal caso il termine di
trenta giorni decorre dal giorno della presentazione della richiesta
regolarizzata.
4.
Le
istanze trasmesse da altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 4 III
c. del D.P .R. n. 352/92 sono evase tempestivamente, con termine iniziale
decorrente dalla data di arrivo della stessa istanza all'amministrazione
comunale.
5.
Qualora
il documento oggetto della richiesta trovasi nella disponibilità di altra
pubblica amministrazione, l'istanza è trasmessa immediatamente a tale
a1nministrazione, dandone notizia al richiedente.
Articolo 25
Termine ed esito
dell'accesso formale
1.
Il
provvedimento di accoglimento o rigetto della richiesta deve essere adottato
entro il termine di trenta giorni dal suo ricevimento e comunicato, entro il
medesimo termine, all'interessato.
2.
La
comunicazione, nel caso di esito positivo, deve contenere l'invito a presentarsi nei giorni e negli orari
d'ufficio fissati per l'esercizio del diritto di accesso, con l'indicazione
delle modalità da eseguire.
3.
Il
provvedimento di rigetto deve essere
motivato specificamente. La motivazione
nei casi di esclusione o di limitazione dall'accesso deve tener conto della
normativa di cui agli artt. 24 IV c. L.
n. 241/90, 7 della L. n. 142/90 e 8 del D.P .R. n. 352/92, del presente
regolamento e delle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere
accolta così come proposta.
4.
La
comunicazione agli interessati della esclusione o limitazione dall'accesso agli
atti, ai documenti amministrativi, ed alle informazioni, nei casi previsti
dagli artt. 19, 20 e 21 del presente regolamento, deve essere effettuata
mediante racc. a.r. o notificata entro
il termine ordinario di trenta giorni.
5.
Se
l'esclusione o la limitazione riguarda solo una parte dei documenti richiesti,
tali documenti possono essere esibiti in visione o rilasciate in copia
parzialmente, con l'indicazione delle parti mancanti per l'operatività delle
esclusioni o limitazioni.
6.
Nel
provvedimento di rigetto il cittadino deve essere informato della tutela giurisdizionale del diritto azionabile
secondo- il quinto comma dell'art. 25 della L. n. 241/90
Articolo 26
Accesso agli atti del
procedimento amministrativo
1.
Nei
casi previsti dall'art. 10 della L. n. 241/90, la competenza per l'ammissione
delle richieste e per gli altri adempimenti del procedimento di accesso è
attribuito al .responsabile del procedimento. amministrativo per il. quale si
chiede l'istanza di accesso. .
2.
E'
consentito l'accesso ai documenti relativi alla fase istruttoria dei
procedin1enti amministrativi in corso ed ai documenti acquisiti nel corso
dell'avanzamento del procedimento, prima della sua conclusione, salvo quanto
disposto dagli artt. 13 e 24 della L. n. 241/90.
3.
L'informazione
e la visione degli atti interni al procedimento, relativi ad un procedimento
amministrativo in atto, devono essere resi nell'immediatezza.
L'estrazione
di copie degli atti procedimentali deve avvenire entro dieci giorni dalla
richiesta ed in ogni caso prima della conclusione del procedimento. --
1.
La
visione dei documenti, sia nell'accesso informale che formale, avviene nei
locali delle singole aree .
2.
La visura avviene sul documento originale o su
fotocopia autenticata dal responsabile del procedimento.
3.
se
la documentazione è complessa, la visione può avvenire in locali appositamente
predisposti per tutto il tempo di apertura del servizio di accesso ai
cittadini. Nel caso in cui la documentazione sia complessa e voluminosa, la
visione può essere ripartita in più giorni.
4.
Il
soggetto ammesso alla visione dei documenti è tenuto a comportarsi
correttamente. Deve astenersi da qualsiasi attività volta ad alterare in
qualsivoglia modo l'integrità del documento ed è responsabile dell'eventuale
danno. ad esso arrecato; può ricopiare in tutto o in parte il contenuto dello
stesso.
1.
Il
rilascio di copie è effettuato previa autenticazione delle stesse. Può essere
rilasciata copia non autenticata su espressa richiesta dell'interessato, con
l'obbligo di utilizzarla sotto la propria responsabilità per uso esclusivamente
personale
2.
Anche
per le copie non autenticate e’ dovuto il rimborso di cui al precedente art. 7
3.
Il
rilascio di copie autenticate è assoggettato all'imposta di bollo, tranne i
casi di esenzione previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive
modifiche ed integrazioni, nei quali il rilascio è effettuato in carta libera
con l'indicazione dell'uso specifico dichiarato dal richiedente.
PARTE IV
limitazioni del diritto
di accesso
CAPO I
LIMITAZIONI, ESCLUSIONI
E DIFFERIMENTO DEL
DIRITTO DI ACCESSO
1.
Tutti
gli atti formati dall’amministrazione comunale sono pubblici, salvo quelli
considerati segreti da una norma di legge e quelli ricadenti nella categoria di
atti riservati, ai sensi delle disposizioni di cui al presente regolamento, in
quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle
persone, dei gruppi o delle imprese.
2.
Non
può essere oggetto di richiesta l'esame diretto dei protocolli generali o
speciali, dei repertori, delle rubriche e dei cataloghi di atti e documenti,
salvo il diritto di accesso alle informazioni, alla visione ed alla estrazione
di copia delle registrazioni effettuate negli stessi per singoli atti.
3.
E'
possibile accedere a.serie periodiche di atti o registri di atti relativi ad un
periodo particolarmente esteso soltanto per motivi di studio e di ricerche
storiche, documentati mediante atti di incarico o di richieste di istituzioni
culturali, scientifiche, università degli studi ed amministrazioni pubbliche.
L'accoglimento della richiesta deve indicare modalità tali da non alterare il
consueto iter dell'attività dell'unità organizzativa competente.
4.
La
consultazione è esente dai diritti di segreteria per l'estrazione di copie è
dovuto solo il rimborso delle spese vive, secondo le tariffe comunali.
5.
Le
disposizioni sopra riportate non devono applicarsi ai Consiglieri comunali e al
Sindaco.
1.
I
documenti amministrativi non possono essere sottratti all'accesso se non quando siano suscettibili di recare un
pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art. 24 della L. n. 241/90 e
nell'art.8 del D.P.R. n. 352/92.
2.
I
documenti contenenti informazioni connessi agli interessi di cui al primo
comma sono considerati non accessibili
solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. L'amministrazione può
fissare per ogni singolo documento, o per ogni categoria di documenti, anche
l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.
3.
I
documenti non possono essere sottratti all'accesso in ogni caso in cui sia
sufficiente far ricorso al potere di differimento.
4.
Sono
esclusi dal diritto di accesso i documenti amministrativi dell'amministrazione
locale ò dalla stessa stabilmente
detenuti e le informazioni dà essi desumibili nelle fattispecie espressamente
disciplinate dall'art. 8 del D.P.R. n.
352/1992. In particolare: .
a)
quando
dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica ed individuata,
alla sicurezza ed alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità
nazionale, alla continuità ed alla correttezza delle relazioni internazionali,
con particolare riguardo alle ipotesi previste nei trattati e nelle relative
leggi di attuazione. Si osservano, a tal proposito, in ogni caso le nonne sul
segreto di stato stabilite dall'art. 12 della Legge 24 ottobre 1977 n. 801;
b)
quando
possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di
attuazione della politica monetaria e valutaria.
c)
quando
i documenti riguardano le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le
azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico,
alla"prevenzione e repressione della criminalità con particolare
riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di
informazione ed alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolti, nonché all'attività di polizia giudiziaria e di
conduzione di indagini;
d)
quando
i documenti riguardano la vita privata e la riservatezza delle persone fisiche,
di persone giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni con riferimento ad
interessi di natura epistolare, sanitaria, professionale, finanziaria e
commerciale, la cui conoscenza o diffusione è suscettibile di incidere
negativamente sulla libera manifestazione della personalità dei soggetti
dell'ordinamento, sulla loro sfera giuridica patrimoniale e non.
5.
L'istanza
di accesso inoltrata per ottenere la visione o la estrazione di copia di
documenti ed atti de11'amministrazione. da cui trarre notizie e dati da
sfruttare per il perseguimento di fini commerciali non puo' essere accolta .
6.
E'
comunque garantito ai richiedenti il
diritto di visione dei documenti e degli atti dei procedimenti amministrativi
la cui conoscenza sia necessar-ia per curare o per difendere
i loro stessi interessi giuridici .
7.
il
dirigente responsabile di servizio insieme con
il responsabile del procedimento
di accesso e con i l coordinamento del segretario comunale" individuano i
documenti amministrativi da escludere
dall' accesso per effetto di quanto dispone il precedente quarto comma.
8.
Il
presente regolamento e' integrato ed aggiornato
per quanto riguarda l' individuazione delle serie di atti e documenti
amministrativi esclusi dall' accesso con deliberazione del consiglio comunale
che deve indicare i l periodo di durata dell' esclusione , cori specificazione
della data iniziale e finale.
9.
Fino
all’integrazione di cui al precedente comma si applicano per l' individuazione
degli atti e documenti esclusi l' accesso, gli artt. 24 della L. n. 241,/90 e 8
del D.P.R. n. 352/92.
1.
Il
responsabile del procedimento di accesso può disporre i1 differimento
dell'accesso agli atti, documenti ed in.formazioni al fine di garantire per un periodo limitato, la "tutela di interessi
di cui agli artt. 24 della legge
n.241/90 e 8 del D.P.R. 352/92 del presente regolamento e documenti
amministrativi esclusi dall'accesso.
2.
Il
differimento può essere disposto per esigenze di riservatezza dell'
amministrazione , in particolare nella
fase pr-eparatoria dei provvedimenti , in relazione a documenti la cui
conoscenza possa compromettere i l buon andamento dell’ azione amministrativa .
3.
Il
differimento dei termini per- l’esercizio dei diritti di accesso puo’ essere
inoltre disposto quanto si verificano di difficoltà, per l'acquisizione dei
documenti richiesti od in presenza di esigenza eccezionali, che determinano un
flusso tale di richieste cui non può darsi esito nei termini prescritti oppure nei mesi di luglio e agosto, in considerazione
del personale ridotto in servizio.
4.
L"atto
che dispone il differimento dell’accesso ne indica la durata in relazione alle
motivazioni che determinano il differimento stesso. Inl ogni caso il termine
del differimento dell’accesso" non può essere superiore a novanta giorni
decorrenti dalla data del provvedimento che dispone il differimento fatte salve
le applicazioni di specifiche disposizioni di legge.
1.
Trascorsi
inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa s' intende rifiutata. Contro
le determinazioni amministrative concernenti
i l diritto di accesso e contro i1 silenzio rifiuto il richiedente può effettuare entro i 30 giorni
successivi ricorso al tribunale amministrativo regionale secondo quanto disposto
dai commi 4 e 5 dell’art. 25 della L. n.241/90.
CAPO II
DIRITTO DI ACCESSO E
TUTELA DELLA PRIVACY
1.
Ai
fini dell’applicazione della L. 31 dicembre 1996, n. 675, il Comune e’ titolare
del trattamento dei dati personali, contenuti nelle banche dati automatizzate o
cartacee del Comune stesso.
Gli
adempimenti previsti dalla l. 675/96 sono effettuati dal Sindaco in quanto
rappresentante dell'Ente o da persona da questi delegata.
2.
Ai
fini dell'attuazione della 1.675/96, nell'ambito del Comune, con riferimento
agli uffici e ai servizi in esso individuati, i responsabili del trattamento
sono i responsabili degli uffici e dei servizi del Comune.
3.
Il
titolare, nella persona del Sindaco (o di persona da questi delegata), può comunque designare, con proprio provvedimento
un responsabile del trattamento dei dati diverso dai soggetti sopra indicati,
ai sensi dell'art. 8 della I. 675/96.
Articolo 34
Circolazione dei dati
all'interno del comune
1.
Nell'ambito
del proprio ufficio o servizio, il responsabile del trattamento dei dati
designa gli incaricati del trattamento.
2.
Ogni
richiesta di trattamento dei dati personali, da parte di soggetti diversi dagli
incaricati e dai responsabili, debitamente motivata, deve 'essere soddisfatta
nella misura necessaria al perseguimento dei fimi istituzionali.
Articolo 35
Richiesta di
comunicazione e diffusione dei dati effettuati
dai privati e da altri enti
pubblici
1.
Ogni
richiesta rivolta dai privati al Comune e finalizzata ad ottenere il
trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati personali anche
contenuti in banche di dati deve essere scritta e motivata.
In
essa devono essere specificati gli estremi del richiedente e devono essere
indicati i dati ai quali la domanda si riferisce e lo scopo per il quale sono
richiesti.
La
richiesta deve, inoltre, indicare le norme di legge o di regolamento in base
alle quali è avanzata.
2.
Il
Comune dopo avere valutato che il trattamento, la diffusione e la comunicazione
dei dati personali sono compatibili con i propri fini istituzionali e non
ledono i diritti tutelati dalla l. 675/96 e, in particolare, il diritto alla
riservatezza e il diritto all'identità personale dei soggetti cui i dati si
riferiscono, provvede alla trasmissione dei dati stessi nella misura e secondo
le modalità strettamente necessarie a soddisfare la richiesta. .
3.
Le
richieste di comunicazione e diffusione dei dati provenienti da altri enti
pubblici sono soddisfatte, oltre che quando siano disciplinate da una norma di
legge o di regolamento, quando siano necessarie al perseguimento dei fini
istituzionali del richiedente, che quest'ultimo avrà cura di indicare, oltre
che dei fini istituzionali del Comune.
Articolo 36
Richieste di accesso ai
documenti amministrativi
1.
Le
richieste di accesso ai documenti amministrativi, ove sussistano le condizioni
individuate dalle nonne vigenti in materia, sono soddisfatte nella misura
strettamente necessaria a garantire l'esercizio del diritto di accesso, nel
rispetto del1e disposizioni della L. 675/96.
In
particolare, non saranno comunicati quei dati personali di soggetti terzi .che
non abbiano diretta rilevanza per soddisfare la richiesta di accesso.
Articolo 37
Richieste di accesso ai
documenti amministrativi da parte dei consiglieri comunali
1.
Le
richieste di accesso presentate dai consiglieri comunali si presumono
effettuate per l'espletamento del loro mandato.
Nel caso in cui le richieste siano presentate per ragioni diverse si applicherà ' l'articolo precedente e per le modalità si rimanda all'art. 5.
PARTE V
Concessionari di
pubblici servizi, aziende speciali, istituzioni
Articolo 38
Concessionari di servizi
pubblici
1.
In
conformità all'art. 23 della L. n. 241/90 ed all'art. 2 del D.P.R. n. 352/90,
il diritto di accesso ai documenti amministrativi nelle forme della visione,
dell'informazione e del rilascio di copie è esercitato da chiunque abbia un
interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente
rilevanti.
2.
Costituiscono
oggetto di accesso i documenti amministrativi e le informazioni relativi
all'espletamento del servizio che il concessionario gestisce per conto del
comune, tra i quali: atto di concessione dal quale risultano le nonne
regolatrici dell'affidamento del servizio e del suo esercizio; le tariffe di
allacciamento, erogazione del servizio, prestazioni accessorie e complementari;
i procedimenti con i quali i cittadini sono ammessi alla fruizione del servizio
in concessione, con i connessi preventivi di opere, lavori e tempi di
esecuzione; ogni altro documento amministrativo relativo all'esecuzione del
servizio comunale in concessione.
3.
Le
future convenzioni/concessioni devono prevedere tra gli obblighi del
concessionario l'assicurazione del diritto di accesso in confoffi1ità della
disciplina del presente regolamento.
1.
Le
aziende speciali predispongono entro 60 giorni dall'entrata in vigore del
presente regolamento, con specifica
de1iberazione del consiglio di amministrazione, la disciplina per
l'esercizio del diritto di accesso in conformità del presente regolamento.
2.
La
deliberazione di cui al precedente comma è atto fondamentale e come tale è
soggetta approvazione del consiglio comunale ai sensi dell'art. 23 VI c. della
L. n. 142/90.
Articolo 40
Istituzioni comunali
1.
Alle
istituzioni. Comunali si applicano le
nonne previste dal presente regolamento.
Articolo 41
Società per azioni per
l'esercizio di servizi pubblici comunali
1.
Le
disposizioni dell'art. 29 si applicano, con gli adeguamenti necessari riferiti
alla natura del rapporto con l’amministrazione, alla gestione dei servizi
pubblici comunali effettuata dalle società per azione con prevalente capitale
pubblico locale, di cui all'art. 22 111 c. lett. e) della L. n. 142/90.
.
PARTE VI
disposizioni finali
1.
Il
presente regolamento si applica a tutti i procedimenti amministrativi di
competenza del comune.
2.
Lo
stesso si applica sia ai procedimenti che iniziano su richiesta di pubbliche
amministrazioni e sia infine a quelli che procedono ad impulso d'ufficio.
Articolo 43
Entrata in vigore
1.
Il
presente regolamento entra in vigore dopo l'esito favorevole del controllo di
legittimità da parte del Coreco, esperite le procedure previste dallo statuto.
2.
Copia
del regolamento sarà trasmessa dal sindaco, alla Commissione per l'accesso ai
documenti amministrativi, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in
conformità degli artt. 22 e 27 della L. n. 241/90
allegato:
elenco esemplificativo
dei procedimenti amministrativi di
competenza comunale, con indicazione del tempo necessario ad espletarli
PROCEDIMENTI CHE FANNO
CAPO ALL'UNITA' ORGANIZZATIVA
|
Nr. |
Procedimento
Amministrativo |
Termine finale (gg) |
|
1.
|
Idoneità sanitaria
locali ed attrezzature per produzione e smercio alimenti e bevande (lettera
alla ASL) |
15 – 25 |
|
2.
|
Idoneità sanitaria
locali ed attrezzature per produzione e smercio alimenti e bevande
(autorizzazione) |
15 - 25 |
|
3.
|
Apertura spacci per
vendita carne fresca, congelata .o comunque preparata e apertura laboratori per produzione carni insaccate, salate o preparate
(lettera alla ASL ai fini dell'accertamento Sanitario) |
15 - 25 |
|
4.
|
Apertura spacci per
vendita carne fresca, congelata o comunque preparata e apertura laboratori
per produzione carni insaccate, salate o preparate (autorizzazione) |
15 - 25 |
|
5.
|
Utilizzo apparecchi
radio e TV e Juke boxes |
15 – 25 |
|
6.
|
Esercizio arte
tipografica, litografica, fotografica e riproduzione di fotografiche |
15 – 25* |
|
7.
|
Impianto esercizio
ascensori montacarichi |
15 – 25 |
|
8.
|
Esercizio di rimessa
di autoveicoli o di vetture |
15 - 25 |
|
9.
|
Esercizio di rimessa
di autoveicoli o di vetture |
15 - 25 |
|
10. |
Raccolta di fondi od
oggetti, collette e questue |
45 - 60 |
|
11. |
Esercizio attività
Barbieri e parrucchieri |
90 |
|
12. |
Rivendita Quotidiani e
periodici |
45 - 60 |
|
13. |
Concessione Impianto
distribuzione Carburanti |
180 |
|
14. |
Trasporti funebri |
2 - 5 |
|
15. |
Estumulazioni,
esumazioni straordinarie |
15 - 25 |
|
16. |
Denominazioni vie,
piazze, monumento lapidi |
180 |
|
17. |
Rilascio libretto
lavoro |
3 – 5 |
|
18. |
Rilascio stato
famiglia storico |
15 – 20 |
|
19. |
Contributi economici
ai bisognosi |
25 - 40 |
|
20. |
Ricoveri in case di
riposo di inabili e indigenti |
10 |
|
21. |
Concessione
cimiteriale |
60 |
|
22. |
Utilizzo impianti e
strutture di proprietà |
25 – 40 |
|
23. |
Erogazione sussidi ai
bisognosi
|
30 |
|
24. |
Assegnazione alloggi
ERP |
25 - 40 |
|
25. |
Invito a licitazione privata e appalto/concorso |
30 |
|
26. |
Approvazione risultati
verbali licitazione privata e asta pubblica |
15 - 25 |
|
27. |
Conclusione
contratti |
15 – 25 |
|
28. |
Conclusione contratto
di acquisto ed alienazione |
90 |
|
29. |
Svincolo cauzioni |
15 - 25 |
|
30. |
Esecuzioni
deliberazioni |
15 - 25 |
UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:
UFFICIO PERSONALE
|
Nr. |
Procedimento
Amministrativo |
Termine finale (gg) |
|
1.
|
Prova selettiva per
posti fino alla IV q.f |
15 – 25 |
|
2.
|
Espletamento prova
selettiva per posti fino alla IV q.f. |
25 - 30 |
|
3.
|
Nomina posti fino alla
IV q.f. |
15 - 25 |
|
4.
|
Concorso per copertura
posti dalla V q.f. in su |
15 - 25 |
|
5.
|
Espletamento dei
concorsi |
120 - 150 |
|
6.
|
Nomina posti di ruolo
dalla V q.f. in su |
15 - 25 |
|
7.
|
Prova selettiva per
posti dalla V q.f. in sua tempo determinato |
15 - 25 |
|
8.
|
Espletamento prova
selettiva per l'assunzione a tempo determinato per posti dalla V q.f. in su |
60 – 90 |
|
9.
|
Nomina a posti dalla V
q.f. in su a tempo determinato |
15 - 25 |
|
10. |
Attestati di servizio |
15 - 20 |
|
11. |
Aspettative e congedi
straordinari |
25 |
|
12. |
Liquidazione equo
indennizzo |
180 |
|
13. |
Mobilità esterna a
domanda da e per altri enti |
90 |
|
14. |
Sanzione disciplinare
della censura |
45 |
|
15. |
Sanzione disciplinare
oltre la censura |
180 |
|
16. |
Dispensa dal servizio
per infermità |
60 - 90 |
UNITA’ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:
UFFICIO RAGIONERIA
|
Nr. |
Procedimento
Amministrativo |
Termine finale (gg) |
|
1. |
Liquidazione
fatture |
25 - 30 |
|
2. |
Attribuzione
liquidazione e diritti, indennità, compensi, rimborsi ad amministratori o
dipendenti |
25 - 30 |
|
3. |
Pagamento o incasso di
somme |
25 – 30 |
|
4. |
Pagamento contributi
ai bisognosi |
25 - 30 |
|
5. |
Occupazione di aree
pubbliche |
30 |
UNITA' ORGANIZZAZTIVA RESPONSABILE:
UFFICIO TECNICO
|
Nr. |
Procedimento
Amministrativo |
Termine finale (gg) |
|
1. |
Autorizzazione
gratuita per: pertinenze non
autonomamente utilizzabili, impianti tecnologici, occupazione di suolo per
deposito materiale o esposizione di merci;
opere di demolizioni. |
30 |
|
2. |
Autorizzazione
gratuita di interventi di: manutenzione straordinaria restauro e risanamento
conservativo |
60 |
|
3. |
Autorizzazione/concessione
onerosa/gratuita per mutamento di destinazione d'uso senza/con opere a ciò
preordinate (fonte normativa: legge
regionale) |
90 |
|
4. |
Concessione gratuita e
Concessione onerosa: entro 60 giorni
dall'istanza compimento istruttoria, relazione tecnica, richiesta del parere alla commissione edilizia in ordine
ai progetti presentati; (tale termine può essere interrotto una sola volta
entro 15 giorni dall'istanza per richiedere integrazioni alla documentazione)
entro 10 giorni (successivi allo scadere dei 60 giorni) proposta di
provvedimento conclusivo; entro 15 giorni successivi rilascio o diniego |
|
|
5. |
(in caso di inerzia il
comune può essere intimato ad adottare il provvedimento entro 15 giorni
successivi) |
|
|
6. |
Comunicazione opere
interne |
10 |
|
7. |
Parere commissione
edilizia Comunale su richiesta del presidente della Provincia in caso di
ricorso del richiedente entro i successivi 60 giorni dal termine prescritto
di 90 giorn |
30 |
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8. |
Certificato
agibilità-abitabilità (entro 45 giorni dalla presentazione dell'istanza, se il comune rimane inerte si
forma il silenzio assenso modificabile dal comune stesso entro i
successivi 180 giorni) |
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9. |
Lavori di costruzione
manutenzione straordinaria di linee e cabine stazioni elettriche che
attraversano beni demaniali, zone vincolate che interferiscono con opere
pubbliche: comunicazione proprie osservazioni ed opposizioni all'ufficio
regionale del Genio Civile |
60 |
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10. |
Concessione edilizia
per opere edilizie adibite a stazioni e cabine stazioni elettriche che
attraversano beni demaniali, zone
vincolate che interferiscono con opere
pubbliche: comunicazioni proprie osservazioni ed opposizioni all’ Ufficio Regionale del Genio Civile |
60 |
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11. |
Certificato di
destinazione urbanistica |
60 |
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12. |
Autorizzazione
impianti emissione in atmosfera parere deI comune alla Regione |
45 |
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13. |
Piani urbanistici
attuativi ad iniziativa privata |
60 |
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14. |
Autorizzazione allo
scarico di reflui recapitanti sul suolo, in corpi idrici superficiali in
pubbliche fognature |
180 |
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15. |
Autorizzazione allo
scarico di sostanze pericolose |
60 |
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16. |
Autorizzazione allo
scarico di sostanze pericolose (per
diffida) |
30 |
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17. |
Classificazione delle
industrie insalubri operanti sul territorio comunale (senza prefissione di
termine ) |
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18. |
Assegnazione lotti PIP
e PEEP |
90 |
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19. |
Autorizzazione
attività di cava: procedura di
pubblicazione della domanda entro 8 giorni dal ricevimento; entro il 31 ottobre di ciascun anno
invio alla provincia del referto di
avvenuto deposito nonché parere deI
consiglio comunale. |
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20. |
Denuncia di inizio di
attività: opere di manutenzione
straordinaria, restauro, risanamento conservativo; opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti,
rampe, ascensori esterni; recinzioni,
muri di cinta e cancellate; aree
destinate ad attività sportive senza
creazione di volumetria; opere
interne che non comportano modifiche di sagome esterne, e non pregiudicano la
statica; impianti tecnologici;
varianti di concessione edilizia;
parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il
fabbricato; Per tali interventi il
comune entro 20 giorni, che decorrono dalla presentazione della denuncia
da parte del privato, deve
adottare, se riscontra irregolarità o difetti di condizioni, provvedimento motivato di
inibizione dei lavori denunciati |
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21. |
Denuncia di inizio di
attività: opere di manutenzione
straordinaria, restauro, risanamento conservativo; opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti,
rampe, ascensori esterni; recinzioni,
muri di cinta e cancellate; aree destinate
ad attività sportive senza creazione
di volumetria; opere interne che non
comportano modifiche di sagome esterne, e non pregiudicano la statica;
impianti tecnologici; varianti di
concessione edilizia; parcheggi di
pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato; Per tali interventi il
comune entro 20 giorni, che decorrono dalla presentazione della denuncia
da parte del privato, deve
adottare, se riscontra irregolarità o difetti di condizioni, provvedimento motivato di inibizione
dei lavori denunciati |
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