Comune di Campolieto

Provincia di Campobasso

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Regolamento Comunale  per l’utilizzazione di volontari  nelle strutture e nei servizi del comune

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 16 del 27 settembre 2005

 

 

 

 

Art. 1 – Istituzione

 

Il Comune di Campolieto, ritenendo importante per la qualificazione dei propri servizi l'apporto dei cittadini, ne favorisce la partecipazione in forma volontaria attraverso le norme contenute nel presente regolamento.

 

Art. 2 - Obiettivi e limiti dell'attività di volontariato

 

Le attività di volontariato hanno l'obiettivo di integrare e migliorare la qualità dei servizi forniti dal Comune e non hanno carattere sostitutivo di strutture o servizi di competenza del Comune.

L'Amministrazione può avvalersi di volontari singoli per le attività di cui al successivo art. 3 solo se non gestibili in convenzione con organizzazioni di volontariato, o associazioni di promozione sociale, o cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, per inesistenza di tali soggetti sul territorio, o per loro indisponibilità, o per mancata attinenza dell'attività svolta dagli stessi rispetto alle attività oggetto del rapporto.

 

Art. 3 - Identificazione dei servizi

 

I cittadini volontari potranno essere inseriti nel seguente ambito di intervento:

A)    Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale:

-     attività di tutela, conservazione, custodia, vigilanza dei parchi pubblici, delle aiuole, dei viali,   delle aree cortilizie delle scuole, degli edifici pubblici e dei cimiteri;

      -     attività di tutela e valorizzazione del patrimonio comunale, servendosi delle attrezzature di proprietà dell'ente;

-          attività di educazione, difesa ambientale, manutenzione delle strutture

 

B)     Promozione culturale e sociale sul territorio

 

-          attività di gestione biblioteca, ludoteca e intrattenimenti culturali;

-          attività di assistenza agli anziani ai diversamente abili, servizio mensa, trasporto scolastico e/o bisognosi.

 

Art. 4 - Modalità di accesso per i cittadini

 

      Il cittadino che intenda svolgere attività volontarie presenta domanda di ammissione all'Amministrazione comunale nella quale indicherà i dati anagrafici, il titolo di studio, la professione esercitata, l'attività che è disponibile a svolgere, i tempi nei quali è disponibile, le modalità di esercizio e l'accettazione incondizionata del presente regolamento.

      Possono presentare richiesta coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

1)         residenza nel Comune di Campolieto;

2)         età non inferiore agli anni 18;

3)         non essere stato escluso dall' elettorato politico attivo, né destituito o dispensato dall'impiego preso una pubblica amministrazione;

4)         non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che esc1udono secondo la normativa vigente, l'accesso all'impiego presso la pubblica amministrazione;

      Le domande vengono vagliate dalla Commissione Comunale "Rapporti e Comunicazione con i Cittadini”, che provvede, con proprio atto, a sottoporre per l’approvazione l'elenco dei volontari idonei disponendone l'iscrizione nell' Albo comunale dei volontari.

 

Art. 5 - Albo comunale dei volontari

 

      Presso l'Ufficio Segreteria è istituito l'Albo comunale dei volontari a cui sono iscritti tutti i cittadini che abbiano presentato la richiesta di cui all'art. 4 e siano stati considerati idonei.

 

 

 

 

Art. 6 - Caratteristiche dell'attività di volontariato

 

      Le attività di volontariato continuative o saltuarie sono gratuite e non possono in alcun modo prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a diritto di precedenza, di preferenza o ad agevolazioni nei concorsi banditi dal Comune, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente Regolamento o da leggi vigenti. .

      I volontari non possono occupare, in modo definitvo, posti vacanti nella pianta organica del Comune.

      L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

 

Art. 7 - Espletamento del servizio

 

      I singoli volontari impiegati nelle attività di cui al presente regolamento devono essere provvisti, a cura dell' Amministrazione, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

      L'organizzazione delle attività terrà conto dell'esigenza di tutelare il segreto d'ufficio e la riservatezza delle pratiche amministrative.

      Il volontario è pertanto tenuto alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui è ammesso.

 

Art. 8 - Coordinamento

 

      L'attività dei volontari è coordinata dal Sindaco o suo delegato al quale compete:

a)       accertare direttamente o tramite i servizi pubblici competenti che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;

b)       vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;

c)       verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici;

d)       verificare, con la collaborazione dell'Amministrazione, la sussistenza delle condizioni previste dall'  art. 2, comma 2.

      Dovrà inoltre essere valutata la compatibilità dell'intervento da effettuare con i lavori pubblici e la normativa sull'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

Art. 9 - Obblighi dell' Amministrazione

 

      Spettano al Comune di Campolieto, ed in particolare al funzionario individuato come Datore di Lavoro, tutti gli adempimenti connessi al Decreto Legislativo 626/94.

      L'Amministrazione comunale è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.

      L'Amministrazione provvederà alla stipulazione di un'apposita assicurazione contro gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento dell' attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, senza nessun onere a carico dei volontari.

      L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o colpo si posti in essere dai volontari stessi.

 

Art. 10 - Rimborso spese

 

      L'Amministrazione comunale predisporrà le opportune agevolazioni per facilitare le attività dei volontari e provvederà al rimborso delle eventuali spese opportunamente documentate che i volontari dovessero sostenere per l'esercizio delle loro attività.

      Saranno ugualmente remunerate tutte le attività svolte per conto e finanziate da altri Enti, quali Provincia, Regione etc. .

      Al rimborso, che sarà equiparato a quello previsto per lo stesso tipo di spese per i dipendenti del Comune, provvederà, con proprio atto, l'Ufficio Tecnico Comunale sotto le cui direttive il volontario opera.

      L'attività del volontario non è in alcun modo subordinata, ma si esplica, secondo obiettivi e modalità predeterminate, in un rapporto di collaborazione con il personale dipendente del Comune.

 

Art. 11 - Adempimenti amministrativi

 

      All'atto dell' instaurarsi di un rapporto di collaborazione fra l'Amministrazione e singoli volontari, questi ed il Responsabile dell'Ufficio Tecnico sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi riguardanti:

 

per l'Amministrazione:

 

a)      la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari, considerato che è connaturato al volontariato singolo il carattere contingente dell' intervento;

b)      la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi;

c)      la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;

d)      l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie

            connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi;

e)      l'impegno a rimborsare ai volontari le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo i criteri fissati dal presente regolamento;

 

per i volontari:

 

a)      la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;

b)      l'accettazione espressa di operare, in forma coordinata con il Responsabile del m Settore, nell' ambito dei programmi impostati dall' Amministrazione assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;

c)      la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell' ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività.

 

Art. 12 - Controlli

 

      L'Amministrazione comunale, tramite il Responsabili dell'Ufficio Tecnico, controlla il corretto svolgimento delle attività dei volontari ed ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività del volontario qualora da esse possa derivare un danno per il Comune di Campo lieto, qualora vengano a mancare le condizioni richieste dal presente Regolamento o siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o di ordini dell'Autorità, o qualora l'Amministrazione non ritenga più opportuno il servizio.