
Comune
di Campolieto
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Regolamento Comunale
per l’utilizzazione di volontari
nelle strutture e nei servizi del comune
Approvato con delibera del
Consiglio Comunale n° 16 del 27 settembre 2005
Art. 1 – Istituzione
Il Comune
di Campolieto, ritenendo importante per la qualificazione dei propri servizi
l'apporto dei cittadini, ne favorisce la partecipazione in forma volontaria
attraverso le norme contenute nel presente regolamento.
Art. 2 - Obiettivi e limiti dell'attività di volontariato
Le attività di
volontariato hanno l'obiettivo di integrare e migliorare la qualità dei servizi
forniti dal Comune e non hanno carattere sostitutivo di strutture o servizi di
competenza del Comune.
L'Amministrazione può
avvalersi di volontari singoli per le attività di cui al successivo art. 3 solo
se non gestibili in convenzione con organizzazioni di volontariato, o
associazioni di promozione sociale, o cooperative sociali iscritte nei
rispettivi registri ed albi regionali, per inesistenza di tali soggetti sul
territorio, o per loro indisponibilità, o per mancata attinenza dell'attività
svolta dagli stessi rispetto alle attività oggetto del rapporto.
I cittadini volontari potranno essere inseriti nel
seguente ambito di intervento:
A) Tutela e valorizzazione del patrimonio
ambientale:
- attività di tutela,
conservazione, custodia, vigilanza dei parchi pubblici, delle aiuole, dei
viali, delle aree cortilizie delle
scuole, degli edifici pubblici e dei cimiteri;
- attività di tutela e valorizzazione del patrimonio comunale,
servendosi delle attrezzature di proprietà dell'ente;
-
attività di educazione,
difesa ambientale, manutenzione delle strutture
B)
Promozione culturale e
sociale sul territorio
-
attività di gestione
biblioteca, ludoteca e intrattenimenti culturali;
-
attività di assistenza
agli anziani ai diversamente abili, servizio mensa, trasporto scolastico e/o
bisognosi.
Il cittadino che intenda svolgere attività
volontarie presenta domanda di ammissione all'Amministrazione comunale nella
quale indicherà i dati anagrafici, il titolo di studio, la professione
esercitata, l'attività che è disponibile a svolgere, i tempi nei quali è
disponibile, le modalità di esercizio e l'accettazione incondizionata del
presente regolamento.
Possono
presentare richiesta coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
1)
residenza nel Comune di
Campolieto;
2)
età non inferiore agli
anni 18;
3)
non essere stato escluso
dall' elettorato politico attivo, né destituito o dispensato dall'impiego preso
una pubblica amministrazione;
4)
non aver riportato
condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che
esc1udono secondo la normativa vigente, l'accesso all'impiego presso la
pubblica amministrazione;
Le domande vengono vagliate dalla Commissione Comunale
"Rapporti e Comunicazione con i Cittadini”, che provvede, con proprio
atto, a sottoporre per l’approvazione l'elenco dei volontari idonei
disponendone l'iscrizione nell' Albo comunale dei volontari.
Presso l'Ufficio Segreteria è istituito
l'Albo comunale dei volontari a cui sono iscritti tutti i cittadini che abbiano
presentato la richiesta di cui all'art. 4 e siano stati considerati idonei.
Art. 6 - Caratteristiche
dell'attività di volontariato
Le attività di volontariato continuative o
saltuarie sono gratuite e non possono in alcun modo prefigurare un rapporto di
dipendenza o dar luogo a diritto di precedenza, di preferenza o ad agevolazioni
nei concorsi banditi dal Comune, né ad alcun tipo di diritto non previsto
espressamente dal presente Regolamento o da leggi vigenti. .
I volontari non possono occupare, in modo definitvo, posti
vacanti nella pianta organica del Comune.
L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non può
comportare la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla
copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente
in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.
Art. 7 - Espletamento
del servizio
I singoli
volontari impiegati nelle attività di cui al presente regolamento devono essere
provvisti, a cura dell' Amministrazione, di cartellino identificativo che,
portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi
volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.
L'organizzazione delle attività terrà
conto dell'esigenza di tutelare il segreto d'ufficio e la riservatezza delle
pratiche amministrative.
Il volontario è pertanto tenuto alla
discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui è ammesso.
L'attività dei volontari è coordinata dal Sindaco o suo
delegato al quale compete:
a) accertare direttamente o tramite i servizi pubblici
competenti che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle
necessarie cognizioni tecniche e pratiche, o delle idoneità psico-fisiche
eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
b) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura
di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni
degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime
vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel
rispetto delle normative specifiche di settore;
c) verificare i risultati delle attività attraverso
incontri periodici;
d) verificare, con la collaborazione
dell'Amministrazione, la sussistenza delle condizioni previste dall' art. 2, comma 2.
Dovrà inoltre essere valutata la compatibilità dell'intervento
da effettuare con i lavori pubblici e la normativa sull'igiene e la sicurezza
nei luoghi di lavoro.
Spettano al Comune di Campolieto, ed in
particolare al funzionario individuato come Datore di Lavoro, tutti gli
adempimenti connessi al Decreto Legislativo 626/94.
L'Amministrazione comunale è tenuta a
comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo
svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che
possa incidere sul rapporto di collaborazione.
L'Amministrazione provvederà alla
stipulazione di un'apposita assicurazione contro gli infortuni, le malattie
connesse allo svolgimento dell' attività stesse e per la responsabilità civile
verso terzi, senza nessun onere a carico dei volontari.
L'Amministrazione è esonerata da ogni
responsabilità per fatti dolosi o colpo si posti in essere dai volontari
stessi.
Art.
10 - Rimborso spese
L'Amministrazione comunale predisporrà le
opportune agevolazioni per facilitare le attività dei volontari e provvederà al
rimborso delle eventuali spese opportunamente documentate che i volontari
dovessero sostenere per l'esercizio delle loro attività.
Saranno ugualmente remunerate tutte le
attività svolte per conto e finanziate da altri Enti, quali Provincia, Regione
etc. .
Al rimborso, che sarà equiparato a quello
previsto per lo stesso tipo di spese per i dipendenti del Comune, provvederà,
con proprio atto, l'Ufficio Tecnico Comunale sotto le cui direttive il
volontario opera.
L'attività del volontario non è in alcun
modo subordinata, ma si esplica, secondo obiettivi e modalità predeterminate,
in un rapporto di collaborazione con il personale dipendente del Comune.
All'atto dell' instaurarsi di un rapporto
di collaborazione fra l'Amministrazione e singoli volontari, questi ed il
Responsabile dell'Ufficio Tecnico sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi
riguardanti:
per
l'Amministrazione:
a) la definizione delle modalità e dei tempi di
realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari, considerato che è connaturato
al volontariato singolo il carattere contingente dell' intervento;
b) la dichiarazione che le prestazioni volontarie non
sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi;
c) la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre
tra l'Amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi
svolte;
d) l'assunzione delle spese di assicurazione dei
volontari contro il rischio di infortuni e malattie
connesse allo svolgimento delle
attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi;
e) l'impegno a rimborsare ai volontari le spese
effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo i criteri fissati dal
presente regolamento;
per
i volontari:
a) la dichiarazione che le attività vengono svolte
esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di
prestazione lavorativa dipendente o professionale;
b) l'accettazione espressa di operare, in forma
coordinata con il Responsabile del m Settore, nell' ambito dei programmi
impostati dall' Amministrazione assicurando l'adeguata continuità
dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle
verifiche concordate;
c) la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'
ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività.
L'Amministrazione
comunale, tramite il Responsabili dell'Ufficio Tecnico, controlla il corretto
svolgimento delle attività dei volontari ed ha la facoltà di sospendere in
qualsiasi momento le attività del volontario qualora da esse possa derivare un
danno per il Comune di Campo lieto, qualora vengano a mancare le condizioni
richieste dal presente Regolamento o siano accertate violazioni di leggi,
regolamenti o di ordini dell'Autorità, o qualora l'Amministrazione non ritenga
più opportuno il servizio.