DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SERVIZIO RAGIONERIA TRIBUTI
NR. 439 del 24/04/2009 del Registro Generale
Nr. 29 del 24/04/2009 del Registro Settoriale
OGGETTO: Comunicazione per la definizione dei versamenti dei tributi locali di competenza di questo Ente e dei carichi iscritti a ruolo, sospesi a seguito degli eventi sismici dell’ottobre 2002 - Approvazione.
Il Responsabile
del servizio Ragioneria-Tributi
Visto il Provvedimento Sindacale, Prot. N. 157 dell’8 gennaio 2009, e successiva proroga disposta con provvedimento prot. n. 4066 del 06.04.2009, con i quali il sottoscritto Segretario Comunale è stato nominato, per il periodo 01/01/2009 - 30/04/2009, Responsabile del Servizio Ragioneria-Tributi con competenze in materia finanziaria, economica, patrimonio, economato, tributi (attivi e passivi) e controllo di gestione, e con attribuizione dei compiti e delle funzioni di cui all’Art. 107, commi 2° e 3°, lett. a), b), c), d), e), f), g), h) ed i) del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267, e di cui agli articoli 93, 94 e 95 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Larino;
Visto il D.L. 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, nella Legge 27.12.2002, n. 286, concernente interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia;
Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 14 novembre 2002 in materia di sospensione dei termini relativi agli adempimenti di obblighi tributari aventi scadenza nel periodo dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003;
Vista la nota Prot. n. 28990 del 12 dicembre 2002 a firma del Direttore dell’Ufficio del Federalismo Fiscale del Ministero dell’Economia e delle Finanze con la quale, a riscontro di quanto richiesto da questo Comune con nota n. 18876 del 10 dicembre 2002, con la quale si chiarisce che la sospensione dei termini di scadenza degli adempimenti e dei versamenti tributari, disposta dal D.M. 14.11.2002, si applica anche ai tributi locali;
Dato atto che gli effetti della sospensione dei termini tributari di cui sopra sono stati, da ultimo, prorogati fino al 30.06.2008, dall’art. 6 ter del D.L. 31.12.2007 n. 248, convertito con modificazioni nella legge 28.02.2008 n. 31, e successive mm. e ii.;
Visto l’articolo 2, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2008, n. 61, convertito dalla legge 6 giugno 2008, n. 113, il quale stabilisce che i tributi, i contributi ed i carichi iscritti a ruolo, oggetto della sospensione dei termini disposta a seguito del sisma che ha interessato le regioni Marche ed Umbria nel 1997, sono restituiti in misura ridotta al quaranta per cento, senza aggravio di sanzioni ed interessi, mediante rateizzazione in centoventi rate mensili.
Visto l’articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, il quale stabilisce che, al fine di usufruire della sopra citata definizione agevolata, i soggetti interessati corrispondono l’ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, ridotto al quaranta per cento, in centoventi rate mensili di pari importo da versare entro il giorno 16 di ciascun mese a decorrere da giugno 2009;
Visti i commi 4-bis e 4-ter dell’articolo 6 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, i quali prevedono che le procedure di definizione dei versamenti sospesi e degli adempimenti tributari diversi dai versamenti, di cui al citato decreto legge n. 162 del 2008, per i soggetti danneggiati dagli eventi sismici del 1997 nel territorio delle regioni Marche ed Umbria, si applicano altresì per i soggetti residenti o aventi domicilio nei territori delle regioni Molise e Puglia (province di Campobasso e Foggia), colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con i decreti del Ministro dell’Economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003;
Ritenuto di dover provvedere, in attuazione delle citate disposizioni ad approvare il modello di comunicazione per la definizione dei versamenti dei tributi locali di competenza di questo Ente e dei carichi iscritti a ruolo, sospesi a seguito degli eventi sismici dell’ottobre 2002;
Visto il modello di comunicazione, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
D E T E R M I N A
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il modello di comunicazione per la definizione dei versamenti dei tributi locali di competenza di questo Ente e dei carichi iscritti a ruolo, sospesi a seguito degli eventi sismici dell’ottobre 2002, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la comunicazione deve essere presentata direttamente o spedita a mezzo raccomandata entro il 16 giugno 2009 all’Ufficio Tributi di questo Comune, da tutti i soggetti individuati dai decreti del Ministro dell’Economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, che si sono avvalsi della sospensione dei termini relativi ai versamenti di tributi locali di competenza di questo Ente;
3. di dare atto, inoltre, che gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, riguardanti tributi locali di competenza di questo Ente, sospesi a seguito degli eventi sismici dell’ottobre 2002, devono essere eseguiti entro il 16 giugno 2009, termine già previsto per l’effettuazione del primo versamento;
4. di disporre che il presente atto venga pubblicato, unitamente alla relativa comunicazione, sul sito internet www.comune.larino.cb.it, per poter essere prelevato gratuitamente in formato elettronico.
Il responsabile del servizio Ragioneria-Tributi
F.to Dr. Fernando Antonio Rosati |