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PREVENZIONE DEGLI INCENDI SU TUTTE LE AREE RICOMPRESE NEL TERRITORIO COMUNALE - DICHIARAZIONE DI STATO DI GRAVE PERICOLOSITA’. PRESCRIZIONI E DIVIETI.
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C O M U N E D I L A R I N O
(Provincia di Campobasso)
Via Cluenzio - 86035 LARINO (CB)
Tel. 0874/8281 – Fax 0874/825093

Prot. n. 8692
Ordinanza n. 33


OGGETTO: PREVENZIONE DEGLI INCENDI LUNGO LE STRADE , NELLE CAMPAGNE E NEI BOSCHI ED IN GENERALE SU TUTTE LE AREE RICOMPRESE NEL TERRITORIO COMUNALE – DICHIARAZIONE DI STATO DI GRAVE PERICOLOSITA’. PRESCRIZIONI E DIVIETI.

IL SINDACO

CONSIDERATA la necessità di contenere il ripetersi di incendi sul territorio comunale, specie lungo le strade e nei boschi, in particolare nel corso dell’estate ed in coincidenza con condizioni climatiche di alte temperature;
RITENUTO necessario ribadire gli obblighi degli Enti e dei privati a tutela degli ambienti naturali, del patrimonio boschivo ed a salvaguardia della incolumità pubblica;
CONSIDERATO che l’abbruciamento delle stoppie e degli altri residui di lavorazione agro-silvo-pastorale risulta essere tra le principali cause della diffusione degli incendi boschivi sul territorio regionale in uno con la mancata bonifica dei terreni infestati da erbacce ed arbusti incolti;
VISTI:
• Gli articoli 17 e 59 del T.U. della Legge di P.S., 18 giugno 1931, n. 773 e, gli articoli 449 e 650 del codice penale;
• I numerosi Provvedimenti in merito emenati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
• La Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000;
• La Legge Regionale 4 marzo 2005, n. 8;
• Il Testo Unico degli Enti Locali, D. Lgs. N. 267/2000, con particolare riferimento all’articolo 54, in materia di ordinanze Sindacali contigibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli per la pubblica incolumità;
• Lo Statuto dell’Ente

D I S P O N E

E’ DICHIARATO LO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA’ PER RISCHIO DI INCENDI SUL TERRITORIO COMUNALE FINO AL 30 SETTEMBRE DEL CORRENTE ANNO

O R D I N A
A TUTTI GLI ENTI ED AI PRIVATI possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati, pascoli ed incolti, di adoperarsi al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi.
Ad essi è quindi fatto obbligo di adottare i seguenti interventi preventivi:
• Perimetrazione con solchi di aratro per una fascia di almeno 5 metri (10 metri se adiacenti a linee ferroviarie) e sgombero di covoni di grano, fogliame secco e/o altro materiale combustibile su:
a) terreni su cui si trovano stoppie e/o altro materiale vegetale erbaceo-arbustivo facilmente infiammabile che siano confinanti con boschi e/o vie di transito;
b) terreni coltivati a cereali dopo il raccolto;
c) terreni incolti;
• Realizzazione di tutte le operazioni di interramento delle stoppie;
• Ripulitura della vegetazione erbacea ed arbustiva (fatta eccezione per le specie protette da leggi nazionali e/o comunitarie o regionali e/o inserite nei S.I.C. presenti sul territorio comunale) delle aree confinanti con strade e altre vie di transito, per una larghezza di almeno metri 5;
• Ripulitura da parte degli Enti interessati ( ANAS, R.F.I. Amministrazione Provinciale Consorzio di Bonifica ect.) e ditte gestori di pubblici servizi (secondo le norme contrattuali) della vegetazione erbacea ed arbustiva (fatta eccezione per le specie protette da leggi nazionali e/o comunitarie o regionali e/o inserite nei S.I.C. presenti sul territorio comunale) presente lungo le scarpate stradali e ferroviarie nel rispetto delle norme vigenti,compreso il Codice della Strada;
• Graduale conversione a fustaia della porzione perimetrale dei boschi cedui confinanti con strade,per una fascia di almeno 10 – 20 metri di larghezza.
Nelle aree e nei periodi di “grave pericolosità” a rischio di incendio boschivo, sono vietate, inoltre, ai sensi dell’art. 10, comma 5, della L. n. 353/2000, tutte le azioni e le attività determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio.
In particolare e secondo le disposizioni di cui alla L.R. n. 8/2005, è proibita durante la stagione estiva ed autunnale l’accensione delle stoppie ad una distanza inferiore a 50 metri da boschi, magazzini o depositi di cereali o di altro materiale combustistibile ed infiammabile comunque su tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascolati o incolti.
I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza o per l’inosservanza delle prescrizioni impartite.
Ad ogni cittadino, anche turista o gitante, incombe l’obbligo di attenersi alle prescrizioni suesposte ed a collaborare nelle attività di segnalazione ed intervento. Chiunque abbia notizia di un incendio nelle campagne o nei boschi, ha l’obbligo di darne immediato avviso al Comando VV.UU. o al Comando dell’Arma dei Carabinieri o al Distaccamento della Polizia Stradale ai Vigili del Fuoco o al Corpo Forestale dello Stato.
Salvo i casi previsti dal Codice penale, le infrazioni alla presente ordinanza, saranno punite a termine della Legge di P.S.
Copia della presente Ordinanza è resa nota alla cittadinanza mediante manifesti e pubblicazione sul sito web del Comune di Larino: www.comune.larino.cb.it e, trasmessa per quanto di competenza alle forze dell’Ordine ed al Comando VV.UU., cui sono demandati i compiti di controllo e verifica.
Dalla residenza Municipale, lì 7 luglio 2008

IL SINDACO
F.to Guglielmo Dott. GIARDINO
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