Testo, approvato con deliberazione consiliare N. 22 del 12 maggio 1998, coordinato con le rettifiche apportate con deliberazione consiliare N. 25 dell’11 giugno 1998
CAPO I
INDICAZIONI PRELIMINARI
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento per “procedimento” si intende la sequenza di atti compiuti dai soggetti privati e dagli organi del Comune tutti rivolti all’emanazione di un provvedimento amministrativo ed alla produzione dei suoi effetti propri.
2. La Tabella N. 1 “Elenco dei procedimenti ai fini della determinazione del termine e del responsabile” allegata costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.
CAPO II
OGGETTO
Art. 2
Finalità ed ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento uniforma le procedure amministrative del Comune ai principi della Legge 7 agosto 1990, N. 241, e dello Statuto comunale.
2. Il Regolamento si applica a tutti i procedimenti amministrativi, promossi d’ufficio o attivati obbligatoriamente a seguito di iniziativa di parte, di competenza del Comune.
3. In esecuzione degli Artt. 2, comma 2°, e 4, comma 1°, della Legge 7 agosto 1990, N. 241, il presente Regolamento determina, per ciascun tipo di procedimento
- il termine entro cui il procedimento medesimo deve concludersi
- l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale
- l’unità organizzativa responsabile dell’adozione del provvedimento finale.
CAPO III
TERMINE DEL PROCEDIMENTO
Art. 3
Termine per la conclusione del procedimento
1. La Tabella N. 1 indica, nei casi in cui il termine non sia già determinato con altra legge o regolamento, il termine per la conclusione dei procedimenti.
2. Il termine per la conclusione del procedimento qualora non sia contenuto nella Tabella N. 1, è di trenta giorni.
3. Il termine previsto non è comprensivo dei tempi necessari per l’acquisizione di pareri obbligatori e valutazioni tecniche di organi o enti esterni al Comune.
4. Il termine previsto non è comprensivo dei tempi necessari per l’eventuale fase di efficacia dell’atto di competenza degli organi di controllo in tal caso, il provvedimento finale deve indicare l’amministrazione competente per il controllo.
Art. 4
Decorrenza del termine
1. Il termine per i procedimenti d’ufficio decorre dalla data di adozione dell’atto propulsivo.
2. Il termine per i procedimenti ad iniziativa di parte decorre dalla data di ricevimento della domanda o dell’istanza.
3. Nel caso di consegna diretta della domanda o istanza, la data è comprovata dalla ricevuta rilasciata dall’Ufficio di Protocollo generale o dal timbro/protocollo comunale completo di data e numero di protocollo, che verrà apposto sulla copia-ricevuta della domanda o istanza nel caso di trasmissione mediante servizio postale, la data è comprovata dal timbro datario apposto all’arrivo.
Art. 5
Irregolarità della domanda ed incompletezza della documentazione
1. La domanda o l’istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall’amministrazione, ove non siano già direttamente stabiliti per legge o per regolamento, indirizzata all’organo competente e corredata dalla prescritta documentazione.
2. Le modalità di redazione della domanda e l’individuazione della documentazione, ove non siano già direttamente stabiliti per legge o per regolamento, sono stabilite dai rispettivi Responsabili dei procedimenti di concerto e con la sovrintendenza ed il coordinamento del Segretario Comunale.
3. Qualora la domanda o l’istanza sia irregolare o incompleta, il Responsabile del procedimento, di cui al successivo Capo IV, ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.
4. In caso di comunicazione di irregolarità o incompletezza della domanda o dell’istanza, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o dell’istanza regolare e completa.
5. Qualora il Responsabile del procedimento non provveda alla comunicazione nelle modalità di cui al terzo comma, il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda.
CAPO IV
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Art. 6
L’unità organizzativa ed il dirigente
1. La Tabella N. 1 individua, qualora non sia già stabilito da altre leggi o regolamenti, l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale, nonché dell’adozione del provvedimento finale.
2. Salva diversa determinazione, il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Ufficio e/o Servizio così come individuato con deliberazione della Giunta Municipale N. 157 del 12/09/1997, esecutiva ai sensi di legge, e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 19, comma 1°, del D.L.vo 25 febbraio 1995, N. 77, sostituito dall’Art. 6 del D.L.vo 11 giugno 1996, N. 336, il quale (in questo Comune privo di personale con qualifica dirigenziale) svolge le funzioni di cui all’Art. 51, comma 3°, della Legge 8 giugno 1990, N. 142, come sostituito ed integrato, rispettivamente, dall’Art. 6, commi 2° e 3°, della Legge 15 maggio 1997, N. 127, preposto all’unità organizzativa competente.
Art. 7
Funzioni del Responsabile
1. Il Responsabile del Servizio/Dirigente di ciascuna unità organizzativa può affidare ad altro dipendente di qualifica funzionale non inferiore alla VI addetto all’unità la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento.
2. Il Responsabile del procedimento svolge le funzioni indicate nell’Art. 6 della Legge 7 agosto 1990, N. 241, ed i compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, ivi compresi quelli attinenti all’applicazione delle disposizioni della Legge 4 gennaio 1968, N. 15 e successive modifiche ed integrazioni.
3. L’Unità organizzativa competente ed il nominativo del Responsabile del servizio/dirigente e del Responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all’Art. 7 della Legge 7 agosto 1990, N. 241 e, su richiesta, ai soggetti di cui all’Art. 9 della Legge stessa.
CAPO V
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO Art. 8
Comunicazione dell’avvio del procedimento
1. L’avvio del procedimento è reso noto mediante comunicazione personale ai soggetti di cui all’Art. 7 della Legge 7 agosto 1990, N. 241.
2. La comunicazione deve contenere l’oggetto del procedimento promosso, il termine per la conclusione del procedimento, l’indicazione dell’unità organizzativa competente, il nominativo del relativo dirigente e del funzionario responsabile del procedimento, l’Ufficio presso cui si può prendere visione degli atti e l’orario di accesso all’Ufficio medesimo, il termine entro il quale gli interessati possono presentare memorie scritte e documenti.
3. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, o vi siano esigenze di celerità del procedimento, il Responsabile del procedimento, motivando adeguatamente, può predisporre, oltre all’affissione all’Albo Pretorio, altre forme di pubblicità, quali comunicati stampa, avvisi pubblici o altri tipi di comunicazione pubblica.
Art. 9
L’intervento volontario
1. I soggetti di cui all’Art. 9 della Legge 7 agosto 1990, N. 241, possono intervenire nel procedimento.
2. L’atto di intervento deve contenere gli elementi utili per la individuazione del procedimento al quale l’intervento è riferito, i motivi dell’intervento, le generalità ed il domicilio dell’interveniente.
3. Il Responsabile del procedimento deve valutare se il soggetto interveniente sia in possesso dei requisiti di cui all’Art. 9 della Legge 7 agosto 1990, N. 241 in caso affermativo, deve inviare all’interveniente una comunicazione contenente le informazioni di cui all’Art. 8, secondo comma, del presente Regolamento; in caso negativo, deve comunicare, motivando adeguatamente, le ragioni ostative all’intervento.
Art. 10
Modalità di partecipazione
1. Gli interessati possono prendere visione degli atti istruttori relativi a procedimenti in corso, che li riguardano.
2. Gli interessati possono presentare memorie scritte e documenti entro un termine non superiore ai due terzi dell’intera durata del procedimento.
3. Nel corso del procedimento e comunque non oltre il termine previsto nel comma precedente, gli interessati possono produrre documentazione aggiuntiva o rettificativa di parti non sostanziali oppure addurre osservazioni e pareri, anche audizioni personali, il cui esito deve essere verbalizzato.
4. Gli interessati possono assistere a sopralluoghi ed ispezioni personalmente o attraverso un proprio rappresentante.
CAPO VI
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
Art. 11
Criteri e modalità
1. I criteri e le modalità cui l’Amministrazione deve attenersi per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici sono quelli determinati con apposito Regolamento approvato, ai sensi dell’Art. 12 della Legge 7 agosto 1990, N. 241, dal Consiglio Comunale con deliberazione N. 13 del 25 febbraio 1991, esecutiva ai sensi di legge, e successive modifiche ed integrazioni.
CAPO VII
LIMITI APPLICATIVI
Art. 12
Limiti di applicazione delle norme del Capo V e del Capo VI
1. Ai sensi dell’Art. 13 della Legge 7 agosto 1990, N. 241, le disposizioni contenute nel Capo V e nel Capo VI non si applicano nei confronti dell’attività dell’Amministrazione Comunale diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 13
Integrazione e modificazione del Regolamento
1. I procedimenti individuati da nuovi provvedimenti normativi e regolamentari saranno disciplinati con appositi provvedimenti, integrativi del presente Regolamento.
2. Il Consiglio Comunale, qualora lo ritenga necessario, può modificare, con proprie deliberazioni, le Tabelle allegate al presente Regolamento.
Art. 14
Modalità attuative
1. Ciascuna unità organizzativa, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, è tenuta ad uniformare i moduli utilizzati alle disposizioni contenute nel Regolamento e nella Legge 7 agosto 1990, N. 241.
2. Il Segretario Comunale sovrintende all’applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento, impartendo, se necessario, disposizioni applicative e predisponendo misure organizzative per la riduzione dei tempi procedimentali.
Art. 15
Pubblicità
1. Il presente Regolamento entra in vigore, dopo il favorevole esito del controllo di legittimità da parte del Comitato Regionale di Controllo, esperite le procedure previste dallo Statuto comunale.
2. Copia del presente Regolamento, divenuto esecutivo, è consegnata ai Responsabili degli Uffici e/o Servizi comunali.
3. Copia del presente Regolamento viene tenuta esposta permanentemente presso l’Ufficio di Segreteria e l’Ufficio informazioni al pubblico in libera visione al pubblico.
Il presente Regolamento
n è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione N. 22 del 12 maggio 1998
n è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 13 maggio 1998
n è stato rettificato dal Consiglio Comunale con deliberazione N. 25 dell’11 giugno 1998
n è stato esaminato dal Comitato regionale di Controllo - Sezione per gli atti dei Comuni della Provincia di Campobasso nella seduta del ai N.ri /
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