CAPO I
NORME GENERALI
ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento disciplina la sola applicazione dell'imposta sulla pubblicità.
2. La disciplina dell'effettuazione del servizio sulle pubbliche affissioni sarà oggetto di apposito separato regolamento.
ART. 2
GESTIONE DEL SERVIZIO
1. Il servizio per l'accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507:
a) in forma diretta;
b) in concessione ad apposita azienda speciale, di cui all'art. 22, III° comma, della Legge 8/6/1990, n. 142;
c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.
3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.
4. Nel caso di gestione in forma diretta troveranno applicazione le norme di cui agli articoli successivi.
ART. 3
FUNZIONARIO RESPONSABILE
1. Il funzionario responsabile di cui all'art. 11 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ha facoltà di inviare al Sindaco ovvero all'Assessore delegato, dettagliata relazione nella quale potranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.
2. Tutti i provvedimenti del "funzionario responsabile" assumono la forma di "determinazione", e dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.
ART. 4
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
1. Il presupposto dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.
ART. 5
SOGGETTO PASSIVO
1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
CAPO II
MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA'
ART. 6
OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE
1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare, al Comune o al concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulativa, esclusivamente su modello messo a disposizione del Comune o dal concessionario.
2. Sarà cura del "Funzionario responsabile" di cui al precedente articolo 3 prendere le iniziative necessarie affinchè sia sempre assicurata la disponibilità dei modelli.
3. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'imposto dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
4. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegna un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
ART. 7
CASI DI OMESSA DICHIARAZIONE
1. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 6 del presente Regolamento:
- effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto;
- effettuata con veicoli;
- effettuata per conto altrui con insegne, pannelli, o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare;
la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio in cui è stata accertata.
2. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui all'art. 6 del presente Regolamento:
- realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuata su schermi o pareti riflettenti;
- effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze;
- effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale;
- effettuata con palloni frenati e simili;
- effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
- effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;
la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.
CAPO III
IMPIANTI PER LA PUBBLICITA'
ART. 8
PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI
1. Entro il 30 giugno 1996, il "Responsabile del servizio" di cui all'art. 3, proporrà in applicazione del presente regolamento, il "Piano Generale degli Impianti".
2. Il piano di cui al precedente comma dovrà in ogni caso contenere:
a) il censimento degli impianti in atto;
b) il programma dei nuovi impianti da eseguire nel corso del triennio successivo.
ART. 9
TIPOLOGIE E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
1. Il piano generale degli impianti dovrà prevedere le seguenti tipologie e quantità degli impianti:
a) N. ... impianti su fabbricati appartenenti o dati in godimento al Comune;
b) N. ... impianti su altri beni appartenenti o dati in godimento al Comune;
c) N. ... impianti a margine delle strade in corrispondenza dei marciapiedi, finalizzati anche a protezione dei pedoni;
d) N. ... impianti ai margini delle strade.
ART. 10
PROCEDURE PER OTTENERE IL PROVVEDIMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI
1. L'esecuzione delle forme pubblicitarie di cui al presente regolamento è sottoposta alla disciplina prevista dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dai regolamenti edilizio e di polizia urbana.
2. L'autorizzazione ad eseguire la pubblicità dovrà risultare da atto scritto.
3. L'autorizzazione sarà rilasciata dal Sindaco ai sensi delle disposizioni sulla circolazione stradale e dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, previo consenso della competente autorità, qualora i mezzi pubblicitari debbono essere collocati in zone nelle quali esistano vincoli a tutela delle cose di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali.
4. L'autorizzazione:
a) per la pubblicità ordinaria (art. 12 del D.Lgs. 507/1993);
b) per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14 D.Lgs. 507/1993), superiori a 30 giorni;
sara rilasciata dal Sindaco sentita la Commissione edilizia.
5. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in trenta giorni. Qualora vengano richiesti da parte dell'Ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di ulteriori trenta giorni.
ART. 11
RIMBORSO DI SPESE
1. Alla richiesta di autorizzazione di cui al precedente articolo 10 dovrà essere allegata la quietanza della Tesoreria comunale attestante il pagamento di un rimborso spese determinato con deliberazione della Giunta Municipale.
ART. 12
ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITA' A CURA DEL COMUNE
1. A richiesta degli interessati il Comune può provvedere, ove l'Ufficio disponga di adeguata attrezzatura e personale sufficiente, a collocare direttamente i mezzi pubblicitari.
2. In tal caso, oltre al pagamento della prescritta imposta, il committente dovrà anticipatamente versare al Comune l'importo della spesa relativa, quale risulterà dal preventivo redatto dall'Ufficio Tecnico comunale, nel quale dovranno, comunque, considerarsi anche l'utile ed il rischio d'impresa.
CAPO IV
MODALITA' PER EFFETTUARE LE AFFISSIONI
ART. 13
MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonchè i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra di loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni dell'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
ART. 14
PAGAMENTO DELL'IMPOSTA
1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a tre milioni.
3. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.
4. Entro il termine di due anni decorrenti dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni. ART. 15
PUBBLICITA' EFFETTUATA SUI BENI COMUNALI
1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonchè il pagamento di canoni di locazione o di concessione.
2. L'autorizzazione per la pubblicità di cui al comma 1 sarà rilasciata dal Sindaco sentita la Commissione Edilizia ed in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale.
ART. 16
RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO
1. Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sopratasse dovute e dei relativi interessi, nonchè il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal Funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del Concessionario.
ART. 17
TARIFFE
1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta, al Comune o al concessionario che vi subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 7, 16 e 17 del richiamato decreto legislativo.
2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio della pubblicità, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.
ART. 18
RIDUZIONE DELL'IMPOSTA
1. La tariffa dell'imposta sulla pubblicità è ridotta alla metà:
a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
ART. 19
ESENZIONI DALL'IMPOSTA
1. Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità:
a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonchè i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonchè quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso ove si effettua la vendita;
e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni di servizio di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonchè le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;
g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
ART. 20
GESTIONE CONTABILE DELLE SOMME RISCOSSE
1. Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
2. Il ragioniere ed il funzionario responsabile di cui al precedente articolo 4 sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.
ART. 21
CONTENZIOSO
1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:
a) alla Direzione Regionale delle Entrate sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria Provinciale.
b) alla detta Commissione Tributaria Provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413".
CAPO V
LIMITAZIONI E DIVIETI
ART. 22
DIVIETI GENERICI
1. Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.
2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:
a) l'art. 23 del codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
b) gli artt. da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. 3. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:
a) l'art. 23,comma 2, del codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
b) gli art. 57 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
ART. 23
LIMITAZIONI SULLA PUBBLICITA' FONICA
1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 22,30 alle ore 7,30 del mattino successivo, nel periodo dal 1 aprile al 30 settembre e dalle ore 20,30 alle ore 8,00 del mattino successivo, nel periodo dal 1 ottobre al 31 marzo.
2. E' parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche o di edifici di culto.
3. L'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare, in ogni caso, la misura di 70 Phon.
ART. 24
LIMITI ALLA PUBBLICITA' MEDIANTE DISTRIBUZIONI
1. La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:
a) è vietata in prossimità di scuole e di uffici pubblici.CAPO V
SANZIONI
ART. 25
SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI
1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 6, si applica, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta evasa.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
3. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per le relative soprattasse si applicano gli interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.
ART. 26
SANZIONI AMMINISTRATIVE
1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari, nonchè di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire duemilioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportate in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
CAPO VII
NORME FINALI
ART. 27
VIGILANZA
1. Il Comune è tenuto ad inviare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla loro adozione, le deliberazioni di approvazione del regolamento e delle tariffe; nello stesso termine, il concessionario deve inviare il capitolato d'onere ed il contratto relativo alla gestione affidata in concessione.
ART. 28
RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonchè alle speciali norme legislative vigenti in materia.
ART. 29
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO
1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
ART. 30
VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO
1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente Regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.
ART. 31
ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo Gennaio 1996 , ai sensi e per gli effetti dell'Art. 3, comma 4°, del Decreto Legislativo 507/1993.
INDICE
CAPO I
NORME GENERALI
Art. 1 - Oggetto del regolamento ..........................pag. 2
" 2 - Gestione del servizio ........................... " 2
" 3 - Funzionario responsabile ........................ " 2
" 4 - Presupposto dell'imposta ........................ " 3
" 5 - Soggetto passivo dell'imposta ................... " 3
CAPO II
MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA'
" 6 - Obbligo della dichiarazione .................... " 4
" 7 - Casi di omessa dichiarazione .................... " 4
CAPO III
IMPIANTI PER LA PUBBLICITA'
" 8 - Piano generale degli impianti ................... " 4
" 9 - Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari " 5
" 10 - Procedure per ottenere il provvedimento per l'in-
stallazione degli impianti ...................... " 6
" 11 - Rimborso di spese ............................... " 6
" 12 - Esposizione della pubblicità a cura del Comune .. " 6
CAPO IV
MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - TARIFFE
" 13 - Modalità di applicazione dell'imposta ........... " 7
" 14 - Pagamento dell'imposta .......................... " 7
" 15 - Pubblicità eseguita su beni comunali............. " 8
" 16 - Rettifica ed accertamento d'ufficio ............. " 9
" 17 - Tariffe ......................................... " 9
" 18 - Riduzioni dell'imposta .......................... " 9
" 19 - Esenzione dall'imposta .......................... " 9
" 20 - Gestione contabile delle somme riscosse ......... " 10
" 21 - Contenzioso ..................................... " 10
CAPO V
LIMITAZIONI E DIVIETI
" 22 - Divieti generici ................................ " 9
" 23 - Limitazioni sulla pubblicità fonica ............. " 10
" 24 - Limiti alla pubblicità mediante distribuzioni ... " 10
CAPO VI
SANZIONI
" 25 - Sanzioni tributarie e interessi ................. " 10
" 26 - Sanzioni amministrative ......................... " 10
CAPO VII
NORME FINALI
" 27 - Vigilanza ....................................... " 11
" 28 - Rinvio ad altre disposizioni .................... " 11
" 29 - Pubblicità del regolamento ...................... " 12
" 30 - Variazioni del regolamento ...................... " 12
" 31 - Entrata in vigore ............................... " 12 |