Art. 1
Oggetto e scopo del Regolamento
1) Il presente regolamento integra le disposizioni legislative contenute nel Capo I del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2) Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dagli artt. 52 e 59 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446.
Art. 2
Valore delle aree fabbricabili
1) Al fine di ridurre al minimo l’insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, come stabiliti nel comma 5 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, per zone omogenee, al fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, vengono determinati come dal seguente prospetto:
2) Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l’imposta sia stata tempestivamente versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.
3) I valori di cui al precedente comma 1) potranno essere variati con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno ed avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo. In assenza di modifiche si intendono confermati per l’anno successivo.Z O N E O M O G E N E E
Art. 2 bis
Pertinenze delle abitazioni principali
1) Agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte dell’abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2) Ai fini di cui al comma 1°, si intende per pertinenza: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale.
3) Resta fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. L’agevolazione di cui al comma 1 si concretizza nella possibilità di detrarre dall’imposta dovuta per le pertinenze la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale.
Art. 3
Immobili degli Enti non commerciali
1) L’esenzione dall’imposta prevista dall’art. 7, comma 1 lett. i), del D. L.vo 504/92 si applica ai fabbricati utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, comma 1 lett. e), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.), approvato con il D.P.R. 22.12.1986 a. 917, come modificato dal D.L,vo 04.12.97 n. 460, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitario, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art 16, lett. a), della Legge 20.5.1985 a. 222, a condizione che i fabbricati stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà, di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dell’Ente commerciale utilizzatore.
2) L’esenzione dall’imposta prevista dal precedente comma si applica, secondo le modalità in esso previste, agli immobili delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) di cui all’art. 10 del Decreto Legislativo 04.12.1997 a. 460, che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione richiesta dall’art. 11 dello stesso decreto l.vo n. 460/97.
Art. 4
Semplificazione
1) La Giunta Municipale può decidere azioni di controllo nell’ambito dell’attività di gestione del tributo, previa apposita deliberazione da adottare entro il 31 dicembre per l’anno successivo.
Art. 5
Aree divenute inedificabili
1) Per le aree divenute inedificabili a seguito di variazioni agli strumenti urbanistici compete il rimborso dell’imposta pagata, maggiorata degli interessi, a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui è intervenuta l’inedificabilità e a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni.
2) La domanda di rimborso deve essere presentata, trascorso il primo biennio di vincolo, a pena di decadenza entro i sei mesi successivi.
3) l rimborso non avrà luogo per le imposte riferite a periodi eccedenti i cinque anni.
Art. 6
Versamenti dei contitolari
1) Ai fini degli obblighi di versamento previsti nel decreto legislativo 30.12.1992, N. 504, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un solo contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati, a condizione che l’importo versato coincida con il totale dell’imposta dovuta.
2) In applicazione dell’art. 3 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472, e successive modificazioni ed integrazioni, nelle fasi di accertamento e di liquidazione dell’imposta per gli anni pregressi, si considerano, altresì, regolari i versamenti effettuati da un solo contitolare per conto degli altri soggetti obbligati, secondo quanto stabilito nel precedente comma.
3) Le disposizioni di cui ai commi precedenti non configurano solidarietà passiva tra i soggetti contitolari, i quali continuano ad essere obbligati proporzionalmente alla propria quota di possesso. Pertanto, eventuali provvedimenti di liquidazione, di accertamento e di irrogazione di sanzioni saranno emessi nei confronti di ciascun contitolare, in relazione alla sua quota di possesso.
Art. 6 bis
Modalità di riscossione dell’imposta
1) Agli effetti della razionalizzazione delle modalità di esecuzione dei versamenti dell’imposta, sia in autotassazione che a seguito di appositi avvisi di liquidazione o di accertamento, il pagamento dell’Imposta comunale sugli immobili deve essere eseguito mediante versamento nell’apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale.
2) Il Comune appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza del numero di conto corrente postale per i pagamenti da effettuarsi a norma del precedente comma 1°, e le modalità di compilazione dei bollettini di versamento.”
Art. 7
Potenziamento dell’ufficio tributi
1) In relazione a quanto consentito dall’art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 una percentuale del gettito può essere destinata al potenziamento dell’Ufficio Tributi.
2) Per i fini di cui al comma precedente il Consiglio Comunale determina, con apposita deliberazione da adottare contestualmente all’approvazione del Bilancio di Previsione, la misura della percentuale da destinare al potenziamento dell’Ufficio Tributi.
Art. 8
Norma finale
1) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le leggi vigenti e le norme regolamentari in materia.
Art. 9
Vigenza
1) Le norme del presente regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 1999, ai sensi dell’art. 1, comma 2°, del D.L. 26/01/1999, N. 8.
Art 10
Formalità
1) Il presente regolamento sarà trasmesso al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività, ai fini di cui all’art. 52, comma 2°, del D. L.vo. 15/12/1997, N. 446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale utilizzando le formule indicate nella circolare n. 101/E datata 17 aprile 1998 del Ministero delle Finanze.
INDICE
Pagina
Art. 1 Oggetto e scopo del Regolamento 2
Art. 2 Valore delle aree fabbricabili 2
Art. 2 bis Pertinenze delle abitazioni principali 2
Art. 3 Immobili di Enti non commerciali 3
Art. 4 Semplificazione 3
Art. 5 Aree divenute inedificabili 3
Art. 6 Versamenti dei contitolari 4
Art. 6 bis Modalità di riscossione dell’imposta 4
Art. 7 Potenziamento dell’ufficio tributi 4
Art. 8 Norma finale 4
Art. 9 Vigenza 5
Art.10 Formalità 5
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