CAPO I ACCERTAMENTO CON ADESIONE
Articolo 1 – PRINCIPI GENERALI
1. Il Comune di Tavenna nell’esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l’istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.
Articolo 2. – AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’ISTITUTO DELL’ACCERTAMENTO CON ADESIONE.
1. L’istituto dell’accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per gli accertamenti dell’ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguenti all’attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L’accertamento può essere definito anche con l’adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.
3. Il ricorso all’accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell’istituto le questioni cosiddette “di diritto” e tutte le fattispecie nelle quali l’obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
Articolo 3 - AUTOTUTELA
1. L’Ufficio, qualora rilevi, dopo l’adozione dell’accertamento, l’infondatezza o l’illegittimità dell’accertamento medesimo, ha il dovere di annullare, revocare o disporre la sospensione degli effetti dell’atto di accertamento nell‘esercizio dell‘autotutela. Il potere di annullamento, revoca o sospensione, compete al funzionario responsabile dell’Ufficio Tributi.
2. L’Ufficio Tributi del Comune può procedere all’annullamento, revoca o sospensione di atti impositivi, in via di autotutela, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio caso di mancata impugnazione, nei casi in cui sussista illegittimità dell’atto o dell’imposizione, quali tra l’altro:
errore di persona;
evidente errore logico o di calcolo;
errore sul presupposto dell’imposta;
doppia imposizione;
mancata considerazione dì pagamento d’imposta regolarmente eseguiti;
mancata documentazione successivamente sanata, non oltre termini di decadenza;
sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’ufficio tributi.
3. Non è possibile l’esercizio dell’autotutela in presenta di passaggio in giudicato della sentenza favorevole al Comune.
4. Dell’eventuale annullamento, revoca o sospensione è data comunicazione al contribuente ed all’organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso.
CAPO II
PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE
Articolo 4 - COMPETENZA
1. Competente alla definizione è il funzionario responsabile dell’Ufficio Tributi.
Articolo 5 – PROCEDIMENTO D’INIZIATIVA DELL’UFFICIO.
1. L’ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l’instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell’avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l’indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l’accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l’invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell’esercizio dell’attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l’eventuale definizione dell’accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l’invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all’invito stesso non è sanzionabile, così come l’attivazione del procedimento da parte dell’ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell’ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell’avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.
Articolo 6 – PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE.
1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall’invito di cui all’articolo 5, può formulare, anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L’impugnazione dell’avviso comporta rinuncia all’istanza di definizione.
3. La presentazione dell’istanza produce l’effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, sia i termini per l’impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza di definizione, l’ufficio formula l’invito a comparire.
5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l’invito, comporta rinuncia alla definizione dell’accertamento con adesione.
6. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell’invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell’eventuale mancata comparizione dell’interessato e dell’esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile dell’Ufficio Tributi.
Articolo 7 - ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE.
1. A seguito del contraddittorio, ove l’accertamento venga concordato con il contribuente, l’ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell’Ufficio Tributi o suo delegato.
2. Nell’atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.
Articolo 8 - PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE.
1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell’atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell’atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all’ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento. L’Ufficio Tributi, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l’esemplare dell’atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
4. Il contribuente che ha aderito all’accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con un massimo di quatto rate trimestrali di pari importo.
5. Competente all’esame dell’istanza è l’ufficio preposto all’accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l’istanza è accolta e sulle somme dovute per tributo rateizzate si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale base mensile.
6. L’ufficio, qualora le somme rateizzate superino l’importo di L. 1.000.000=, può richiedere adeguata garanzia fidejussoria ipotecaria, bancaria o equipollente.
Articolo 9 – EFFETTI DELLA DEFINIZIONE.
1. Il perfezionamento dell’atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L’accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell’ufficio.
2. L’intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l’ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l’adesione sia conseguente alla notifica dell’avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.
CAPO III SANZIONE A SEGUITO DI ADESIONE ED OMESSA IMPUGNAZIONE
Articolo 10 - RIDUZIONE DELLA SANZIONE.
1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all’accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l’avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
3. L’infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all’accertamento del Comune, rendono inapplicabile l’anzidetta riduzione.
4. Le sanzioni scaturenti dall’attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall’ufficio sono parimenti escluse dall’anzidetta riduzione.
CAPO IV — CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
Articolo 11 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE.
1. Nel caso in cui vi sia un contenzioso aperto con il Comune a seguito di un ricorso presentato alla Commissione Tributaria Provinciale, ciascuna delle parti può proporre all’altra parte la conciliazione.
2. Con la conciliazione le parti fissano l’importo del tributo e delle altre somme dovute estinguendo il contenzioso.
3. La conciliazione può anche riguardare non già la controversia nel suo insieme ma solo alcuni suoi aspetti. In questo caso la controversia prosegue nei modi ordinari, limitatamente alle questioni non conciliate.
4. La conciliazione può aver luogo solo davanti alla Commissione Tributaria Provinciale e non oltre la prima udienza, nella quale il tentativo di conciliazione può essere esperito d’ufficio anche dalla Commissione.
5. La conciliazione è applicabile a tutte le controversie per le quali sono competenti le Commissioni tributarie ed anche per le vertenze derivanti da richieste di rimborso.
Articolo 12 – REALIZZAZIONE DELLA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE.
1. La conciliazione giudiziale può essere realizzata in udienza o fuori udienza:
2. La conciliazione fuori udienza viene avviata una volta che sia intervenuto l’accordo tra il Comune e il contribuente sulle condizioni alle quali si può chiudere la controversia, In questa ipotesi il Comune, prima della fissazione della data di trattazione, provvede a depositare presso la segreteria della Commissione una proposta di conciliazione con l’indicazione dei contenuti dell’accordo. Se l’accordo viene confermato il Presidente della Commissione dichiara, con decreto, l’estinzione del giudizio.
3.La conciliazione in udienza può essere avviata su iniziativa delle parti o dello stesso giudice:
a) Il contribuente, con una domanda di discussione in pubblica udienza deposita presso la segreteria della Commissione e notificata al Comune entro i dieci giorni precedenti la trattazione, può chiedere di conciliare in tutto o in parte la controversia;
b) Il Comune dopo la data di fissazione dell’udienza di trattazione e prima che questa si sia svolta, può depositare una proposta scritta già concordata con il ricorrente;
c) Il giudice tributario può invitare le parti a conciliarsi con intervento autonomo.
Se l’accordo viene raggiunto e/o confermato viene redatto un verbale, in udienza, contenente i termini della conciliazione e la liquidazione delle somme dovute,
4. Nell’ipotesi in cui la conciliazione non sia ritenuta ammissibile il Presidente della Commissione fissa la trattazione della controversia. Il provvedimento del Presidente è depositato in segreteria entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta.
Articolo 13 – CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO.
1. In caso di esito favorevole, la conciliazione si conclude con la redazione di un atto scritto in doppia copia contenente:
a) l’indicazione della Commissione Tributaria Provinciale alla quale era stato presentato il ricorso;
b) l’indicazione del Comune e del ricorrente;
e) la manifestazione della volontà di conciliare, con l’indicazione degli elementi addotti nella proposta conciliativa e una succinta motivazione;
d) la liquidazione delle somme dovute in base alla conciliazione giudiziale;
e) la data, la sottoscrizione del Responsabile dell’Ufficio Tributi o suo delegato e la sottoscrizione del ricorrente.
Articolo. 14 – PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE DELLA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE.
1 La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione del verbale o del decreto del Presidente della Commissione dell’intero importo dovuto ovvero della prima rata.
2. Per le rate successive è però necessario che il contribuente presti garanzia secondo una delle forme previste dalla legge (titoli di stato o garantiti dallo stato, fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria), comprensivo degli interessi al saggio legale calcolati con riferimento alla stessa data, e per il periodo di rateazione di detto importo aumentato di un anno.
3. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all’ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento (accompagnata, nei casi di rateazione, dalla documentazione relativa alla garanzia). L’ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l’esemplare dell’atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
4. Relativamente alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (D. L.vo. 507/93 e successive modificazioni) per la quale alla data di adozione del presente regolamento, l’unica formula possibile di riscossione è tramite ruolo, l’ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultati dalla redazione del verbale o del decreto del Presidente della Commissione e la definizione si considera così perfezionata.
5. Il contribuente che ha aderito alla conciliazione giudiziale, può richiedere il pagamento rateale delle somme dovute con un massimo:
- di numero quattro rate trimestrali di pari importo, se le somme superano l’importo di L. 1.000.000=;
6. In caso di mancato versamento delle somme rateizzate nei termini stabiliti, il Comune recupera le somme dovute attraverso la cauzione o le garanzie prestate
Articolo 15 – RIDUZIONE DELLA SANZIONE.
1. in caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo delle somme irrogate.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 16 - DECORRENZA E VALIDITA’.
1. Le norme del presente regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 1999, ai sensi dell’art. 1, comma 2°, del D.L. 26/01/1999, N. 8.
2. E’ abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento. |