Statuto
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI
DAL 27 AL 31 BIS

TITOLO II

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI



Capo I

SEGRETARIO COMUNALE



Art. 27 - Principi e criteri fondamentali di gestione

1. L’attività gestionale dell’ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al segretario comunale che l’esercita avvalendosi degli uffici, ed ai dipendenti comunali Responsabili degli Uffici e/o Servizi, in base agli indirizzi del consiglio, in attuazione delle determinazioni della giunta e delle direttive del sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l’osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.
2. Il segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni è l’organo burocratico che assicura la direzione tecnico- amministrativa degli uffici e dei servizi.
3. Per la realizzazione degli obiettivi dell’Ente, esercita l’attività di sua competenza con potestà d’iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del sindaco che ne riferisce alla giunta.
4. Al segretario comunale sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovraintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.



Art. 28 - Attribuzioni gestionali

1. Al segretario comunale compete l’adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad organi elettivi e dai Regolamenti e norme vigenti ai dipendenti comunali/Responsabili degli Uffici o Servizi, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.

2. In particolare il segretario adotta i seguenti atti:

a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi, che non siano di competenza dei Responsabili dei Servizi Comunali ai sensi dell’ Art. 7, commi 8 e 9, del Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, N. 77 —Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali — e del vigente Regolamento di Contabilità del Comune, e loro successive modifiche ed integrazioni;

c) ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione di giunta, che non siano di competenza dei Responsabili dei Servizi Comunali ai sensi dell’Art. 7, commi 8 e 9, del Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, N. 77 — Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali — e del vigente Regolamento di Contabilità del Comune, e loro successive modifiche ed integrazioni;

d) liquidazione di spese regolarmente ordinate e/o impegnate, che non siano di competenza dei Responsabili dei Servizi Comunali ai sensi dell’ Art. 28, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, N. 77 — Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali e del vigente Regolamento di Contabilità del Comune, e loro successive modifiche ed integrazioni;

e) presidenza delle commissioni di gara e di concorso con l’assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l’osservanza dei criteri e principi procedimentali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell’ente;

f) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;

g) depennato

h) verifica della efficacia e dell’efficienza dell’attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

i) adozione degli atti di gestione del personale, attribuzione dei trattamenti economici, anche accessori, liquidazione dei compensi e delle indennità al personale, ove siano già predeterminati per legge o per regolamento o in base ai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale degli enti locali ed ai relativi e conseguenziali accordi sindacali aziendali;

1) sottoscrizione dei mandati di pagamento, che non sia di competenza dei Responsabili dei Servizi Comunali ai sensi dell’Art. 29, comma 20, del Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, N. 77 — Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali — e dell’Art. 45, comma 20, del vigente Regolamento di Contabilità del Comune, e loro successive modifiche ed integrazioni.


Art. 29 - Attribuzioni consultive

1. Il segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all’ente e, con l’autorizzazione della giunta, a quelle esterne.

2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori ed ai singoli consiglieri.


3. Esprime, a richiesta degli organi politici - monocratici e collegiali - e dei responsabili dei servizi o di propria iniziativa, parere sotto il profilo di legittimità, quale atto interno, sia nella fase procedimentale di formazione degli atti, sia nella fase decisionale, indicando, se del caso, misure alternative per rendere legittima l’azione amministrativa.”;





Art. 30 - Attribuzioni di sovrintendenza, direzione e coordinamento

1. Il segretario comunale esercita funzioni d’impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.

2. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l’osservanza delle norme vigenti e del regolamento, nonché dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale degli enti locali e dei relativi e conseguenziali accordi sindacali aziendali.

3. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l’osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.

4. Esercita, per quanto di sua competenza, il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza, omissione o grave ritardo nonché nei casi di assenza od impedimento dei Responsabili degli Uffici e/o Servizi. Solleva le contestazioni di addebito, istruisce i procedimenti disciplinari ed applica le relative sanzioni nei confronti del personale, con l’osservanza delle norme legislative e regolamentari.

Art. 31 - Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il segretario partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza , alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi. Cura altresì la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge.

2. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette al controllo eventuale.

3. Presiede, dirige e coordina l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

4. Riceve l’atto di dimissioni del sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.

5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al comitato regionale di controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l’avvenuta pubblicazione all’albo e l’esecutività di provvedimenti ed atti dell’ente.

Art. 31 - bis -- Atti di gestione concernenti il Segretario Comunale

1. Tutti gli atti di gestione concernenti il Segretario Comunale, che non siano, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari, di competenza del Sindaco, quali liquidazione di compensi per prestazioni straordinarie, attribuzione di una quota dei diritti di segreteria, liquidazione e rimborsi spese per missioni, ecc., sono di competenza della Giunta Municipale.”