 | Art. 1 - Principi fondamentali
1. Il Comune di Tavenna è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale della propria comunità secondo i principi della Costituzione, e della legge generale dello Stato.
2. L’autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.
Art. 2 - Finalità
I. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.
3. La sfera di governo del Comune è costituita dall’ambito territoriale degli interessi.
Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione
1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Molise, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può delegare alcune proprie funzioni alla Comunità Montana.
Art. 4 - Territorio e sede comunale
1. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 21,95 confinante con i Comuni di Montenero di Bisaccia, Palata, Acquaviva Collecroce, San Felice del Molise e Mafalda.
2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel centro abitato di Tavenna, che è il capoluogo.
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
4. La modifica della denominazione della sede comunale può essere disposta dal consiglio previa consultazione popolare.
Art. 5 - Albo pretorio
1. Il consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad “Albo Pretorio “ , per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità l’integralìtà e la facilità di lettura.
3. Il segretario cura l’affissione degli atti di cui al 1° comma del presente articolo avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.
Art. 6 - Stemma e gonfalone
1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di TAVENNA e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri N. 182 in data 27 dicembre 1976.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.C.M. N. 182 in data 27 dicembre 1976.
3. L’uso e la riproduzione di tali simboli per tini non istituzionali, sono vietati. |  |