Testo | LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 24/02/2000, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le tariffe della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2000;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 61, comma 1°, del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, il gettito complessivo della tassa non può superare il costo d’esercizio del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani, né può essere inferiore al 50% di tale costo e, comunque, non inferiore al 70% per gli Enti di cui all’articolo 45, comma I° lettera b), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificato, per ultimo, dall’articolo 19 del D.L..vo n. 342/1997;
VISTO, inoltre, l’articolo 65, comma 1°; del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507, il quale dispone che la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani può essere commisurata, per i comuni con popolazione inferiore a 35.000 abitanti, in base alla qualità, alla quantità effettivamente prodotta ed al costo di smaltimento;
VISTO, infine, l’articolo 65, comma 2°; del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507, il quale dispone che le tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, prevista per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti;
VISTA, in particolare, la Circolare del Ministero delle Finanze n. 25/E del 17 Febbraio 2000, relativa a: “Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. Art. 33 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488. Chiarimenti in ordine al differimento dei termini di operatività della tariffa di cui all’articolo 49 del Dlgs 5 febbraio 1997, n, 22”, dalla quale si rileva, fra l’altro, che la mancata previsione, per l’anno 2000, di una norma analoga a quella contemplata dall’articolo 31, comma 7, primo periodo, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevedeva per l’anno 1999 l’applicabilità dei criteri di commisurazione della TARSU adottati per le tariffe vigenti nell’anno 1998, determina l’obbligo di deliberare, entro il 29 febbraio 2000, tariffe tributarie conformi ai criteri prescritti dall’art. 65 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, come modificato dall’art. 3, comma 68, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549;
DATO ATTO che, agli effetti del citato art. 65 del D.Lgs 507/93, sono stati individuati, sulla base di dati e studi elaborati da altri comuni di maggiore dimensione e monitoraggi della produzione dei rifiuti dagli stessi effettuati, per ogni categoria omogenea appositi coefficienti di produttività quali - quantitativa per la determinazione delle nuove tariffe per unità di superficie dei locali ed aree ad omogenea produttività dei rifiuti;
RILEVATO dallo schema del Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2001, da approvare in questa seduta di Giunta Municipale, che il costo complessivo di gestione del servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani, comprendente le spese per il personale, gli oneri riflessi e le spese per acquisto di beni e servizi, ammonta a complessive L. 72.861.000=,
VISTO l’art. 69, comma I°, del succitato D.L..vo n. 507/1993, il quale dispone che i Comuni, entro il 31 Ottobre di ogni anno, deliberano le tariffe per unità di superficie dei locali e delle aree da applicare per l’anno successivo;
VISTO l’art. 53, comma 16°, della Legge 23/12/2000, N. 388 (Legge Finanziaria 2001), il quale, tra l’altro, stabilisce che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi locali per l’anno 2001 è fissato contestualmente alla data di approvazione del Bilancio;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 21 Dicembre 2000, il quale ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2001 al 28 febbraio 2001;
RAVVISATA la necessità e l’urgenza di dover stabilire le tariffe della Tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2001;
ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli del Responsabile dell'Ufficio Tributi in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile;
VISTO l’Art. 43, comma 2° lett. f) del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti Locali;
Con voti favorevoli all’unanimità espressi per alzata di mano;
D E L I B E R A
1. di approvare, di conseguenza ed in conformità dell’art. 65 del D.Lgs n. 507/1993, con decorrenza dal 1° gennaio 2001, le tariffe per l’applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, indicate nel prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che a seguito della determinazione delle suddette tariffe si può presumere un gettito globale di L. 63.459.000= e che con tale importo, a fronte di una spesa complessiva prevista in L. 72.861.000=, si copre nella misura del 87,10% il costo del servizio;
3. di dare atto, inoltre, che nella determinazione delle tariffe delle singole categorie si è tenuto conto del disposto di cui all’art. 65 del D.Lgs n. 507/93;
4. di trasmettere la presente deliberazione, entro trenta giorni dall’avvenuta esecutività per decorrenza di termini, ai sensi dell’art. 69, comma 4, del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507, al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale -, per formulare eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento;
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