 | SOMMARIO
CAPITOLO I
SERVIZI DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
1)- Oggetto del regolamento
2)- Definizione del servizio
3)- Condizioni di esercizio
4)- Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea
5)- Ambiti operativi territoriali
CAPO II
ACQUISIZIONE DELLA LICENZA O DI AUTORIZZAZIONE E CONDIZIONI DI ESERCIZIO
6)- Requisiti e condizioni per l’esercizio della professione
7)- Concorso per l’assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni
8)- Contenuti del bando
9)- Commissione comunale consultiva
10)- Commissione di concorso per l’assegnazione delle licenze o autorizzazioni
11)- Attività delle commissioni di concorso
12)- Presentazione delle domande
13)- Materie di esame
14)- Assegnazione e rilascio della licenza o della autorizzazione
15)- Titoli di preferenza
16)- Inizio del servizio
17)- Validità della licenza e della autorizzazione
18)- Trasferibilità della licenza e della autorizzazione
19)- Taxi di scorta
20)- Comportamento del conducente in servizio
21)- Interruzione del trasporto
22)- Trasporto degli handicappati
23)- Idoneità dei mezzi
24)- Tariffe
25)- Turni ed orari di servizio
26)- Trasporti bagagli e animali
27)- Forza pubblica
CAPO III
ILLECITI E SANZIONI
28)- Vigilanza
29)- Diffida
30)- Sanzioni
31)- Sospensione della licenza
32)- Revoca della licenza
33)- Procedimento sanzionatorio
34)- Decadenza della licenza e dell’autorizzazione
35)- Irrogazione delle sanzioni
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
36)- Colorazione esterna dei taxi
37)- Pubblicità del regolamento
38)- Approvazione del regolamento
CAPO I
SERVIZIO DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
Art. 1 - Oggetto del Regolamento.
1. Il presente Regolamento reca norme per il riordino del servizio di taxi e di noleggio di autovetture con conducente.
2. Il presente Regolamento disciplina le funzioni amministrative relative agli autoservizi pubblici non di linea di cui alla Legge 15 Gennaio 1992, n. 21.
3. Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:
a) dagli artt. 19 e 55 del D.P.R. 24 Luglio 1977, n.616;
b) dal D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285;
c) dal D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495;
d) dalla Legge 15 Gennaio 1992, n. 21;
e) dal D.M. 13 Dicembre 1951 sui servizi pubblici non di linea;
f) dal D.M. 15 Dicembre 1992, n.572;
g) dall' art. 8, Legge 5 Febbraio 1992, n. 104;
h) dal Decreto 20 Aprile 1993 del Ministero dei Trasporti;
i) dalla Legge Regionale n.19 del 23/8/1984, art. 40, comma 2°;
l) dalla Legge 15 Marzo 1997, n. 59;
m) dal D. Lgs. 22 Agosto 1998, n. 345.
4. Eventuali situazioni e rapporti non rientranti nell'attuale previsione normativa sono disciplinate dalle Leggi dello Stato e della Regione, nelle materie non previste da altra norma, dalla Legge Comunale e Provinciale e norme attinenti, nonché dallo Statuto e Regolamenti Comunali e da ogni altro atto regolamentare in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente Regolamento.
Art. 2 - Definizione del servizio.
1. Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.
2. Gli autoservizi pubblici non di linea sono costituiti dal servizio di taxi e dal servizio di noleggio con conducente così come definiti rispettivamente dagli artt. 2 e 3 della Legge 15 Gennaio 1992, n. 21.
3. Detti autoservizi sono compiuti a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, oppure anche in modo continuativo o periodico, con trasporto collettivo in presenza di particolari esigenze territoriali, sociali e ambientali e per le necessità di diretti collegamenti o di opportuni coordinamenti integrativi e intermodali con gli stessi servizi di linea, nell'ambito di specifiche autorizzazioni definite dal Comune.
Art. 3 - Condizioni di servizio.
1. I servizi di piazza (taxi) e di noleggio con conducente sono subordinati alla titolarità rispettivamente di apposita licenza o autorizzazione rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 della Legge 15/01/1992, n.21, salvo il potere di conferimento a norma dell' art. 7 della predetta Legge.
L'esercizio della licenza o dell'autorizzazione conferita deve essere svolto da un conducente iscritto al ruolo previsto dall'art. 6 della Legge 15/01/1992, n. 21.
2. Le licenze e le autorizzazioni sono riferite ad un singolo veicolo. Debbono osservarsi le disposizioni relative ai divieti e alle possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni contenute nel secondo comma dell'art. 8 della Legge 15/01/1992, n. 21 e nelle altre disposizioni di Legge eventualmente vigenti al momento del rilascio.
Le licenze e le autorizzazioni sono atti strettamente personali in quando espressione di funzioni attinenti a compiti di polizia amministrativa locale, di ordine pubblico, sociale, economico e commerciale.
3. La licenza o l'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti. Unitamente alla licenza o autorizzazione il Comune rilascia un contrassegno del tipo approvato contenente il nome e lo stemma del Comune, il nome del titolare della licenza od autorizzazione, il numero della stessa. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sul veicolo.
4. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza o autorizzazione, da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, sempre ché iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15/01/1992, n.21.
5. Le modalità di esercizio degli autoservizi pubblici non di linea debbono assicurare l'osservanza delle norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa. Il personale addetto ai servizi deve avvicendarsi in turni di lavoro che consentano periodi di riposo effettivo e adeguato.
6. Il requisito della idoneità professionale, comprovato dalla iscrizione nel ruolo dei conducenti, tenuto dalla Camera di Commercio ai sensi dell'art. 6 della Legge 15/01/1992, n.21, deve essere posseduto dal titolare della licenza e dalle persone comunque aventi titolo per l'esercizio della professione in qualità di dipendenti, soci o collaboratori familiari.
Art. 4 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea.
1. Previa autorizzazione del Comune, i veicoli immatricolati in servizio di taxi o di noleggio possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea.
2. L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare della licenza di taxi o dell'autorizzazione di noleggio con conducente, approvato dall'ente concedente il servizio di linea disciplinante condizioni, vincoli e garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.
Art. 5 - Ambiti operativi territoriali.
1. I titolari di licenza di taxi o dell'autorizzazione di noleggio con conducente possono effettuare trasporti in tutto il territorio della regione, in quello nazionale e negli Stati membri della Comunità Economica Europea ove, a condizione di reciprocità , i regolamenti di tali Enti lo consentono.
2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune per qualunque destinazione. La prestazione del servizio taxi, per destinazione oltre il territorio comunale o comprensoriale, é facoltativa fermo restando, per i servizi a trazione animale, le disposizione dell' art. 70 del Codice della Strada.
3. E' consentito all'utente accedere al servizio fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione per l'immediata prestazione. Nel caso di accesso al servizio fuori dai luoghi di stazionamento é dovuto anche la prescritta tariffa relativo al percorso effettuato per il prelevamento (uscita dalla rimessa per il servizio di noleggio con conducente, salita se con prenotazione a vista o accettazione del servizio via radio sia per il servizio di taxi che di noleggio con conducente). La prenotazione del servizio di taxi é , di norma, vietata al di fuori dei casi sopra consentiti.
CAPO II
ACQUISIZIONE DELLA LICENZA O DI AUTORIZZAZIONE E CONDIZIONI DI ESERCIZIO
Art. 6 - Requisiti e condizioni per l'esercizio della professione.
1. Possono essere titolari di licenza o di autorizzazione per l'esercizio di taxi o di noleggio con conducente tutte le persone appartenenti agli Stati della Comunità economica europea, a condizione di reciprocità .
Art. 7 - Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni.
1. Le licenze per l'esercizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente vengono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli e per esami ai soggetti iscritti al ruolo dei conducenti.
2. Il concorso deve essere indetto entro sessanta giorni dal momento che si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca una o più licenze o autorizzazioni o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse. Il relativo bando deve essere pubblicato sul Bollettino della Regione. Resta ferma in ogni caso la validità annuale della graduatoria prevista dell'art. 14, salva diversa determinazione del competente organo comunale.
3. I soggetti interessati possono concorrere alla assegnazione di una sola licenza o autorizzazione per ogni bando.
4. Sono ammessi al concorso coloro che risultano in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo di qualsiasi Provincia e di qualsiasi analogo elenco di un Paese della Comunità economica europea.
5. Il bando, oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione, verrà pubblicato, per 30 giorni, all'Albo Pretorio nonché :
a) affisso negli altri luoghi consueti pubblici del Comune;
b) inviato, per la pubblicazione, nei Comuni contermini;
c) inviate alle organizzazioni di categoria.
Art. 8 - Contenuti del bando.
1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni sono i seguenti:
a) numero e tipo delle licenze o autorizzazioni da assegnare;
b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
d) il termine entro il quale deve essere riunita la Commissione per l'esame delle domande presentate.
Art. 9 - Commissione comunale consultiva.
1. E' costituita la Commissione consultiva per l'esercizio del servizio pubblico di trasporto non di linea e per l'applicazione del relativo regolamento.
2. Essa é formata da tre componenti, nominati dal Consiglio Comunale, di cui uno in rappresentanza della minoranza. Il Presidente è eletto dai componenti a scrutinio segreto, in caso di parità di voti viene eletto Presidente il più anziano di età.
I componenti devono essere esperti in materia .
3. La Commissione esprime il parere obbligatorio e vincolante a maggioranza dei voti con parere motivato con preciso riferimento alle posizioni espresse dai vari componenti, compreso quello dei dissenzienti, riportato nel verbale della seduta.
Funge da segretario della Commissione il dipendente comunale Responsabile del Servizio Commercio.
4. La Commissione comunale elabora proposte generali e particolari nonché studi di interesse locale e generale.
5. per proposte relative alla pianta organica delle licenze e delle autorizzazioni la Commissione adotta le proprie determinazioni con la presenza di tutti i suoi componenti. In questo caso, il membro della Commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive decade dall'incarico e la Commissione può proseguire nei suoi lavori salva la nomina del sostituto.
6. Il potere di fissare l'ordine del giorno e di convocare la Commissione é attribuito al Presidente, che é altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni del ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti sottoscritta da almeno due membri.
7. La Commissione svolge anche un ruolo propositivo. La Commissione decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. La Commissione consultiva dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale, viene nominata entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento e decade nell'ipotesi di scioglimento anticipato del Consiglio stesso. I relativi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni.
Art. 10 - Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni.
1. Per l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni la Giunta provvede alla nomina di una Commissione di concorso composta da 3 membri decidendo, contestualmente, anche in ordine al conferimento della Presidenza ad uno di essi.
2. Le funzioni di segreteria sono svolte dal Responsabile del Servizio Commercio.
3. La Commissione é convocata dal Presidente rispettando il termine di cui all' art.8 lettera d) del presente Regolamento.
Art. 11 - Attività delle Commissioni di concorso.
1. La Commissione di concorso, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redige il relativo elenco dei candidati ammessi che é successivamente affisso all'Albo Pretorio del Comune e nei locali ove si svolgono gli esami.
2. La data dell'esame deve essere comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviare al domicilio indicato nella domanda, entro un termine prestabilito dalla Commissione.
3. La Commissione, prima di pronunciarsi sull'ammissione delle domande, stabilisce, alla presenza di tutti i suoi membri, a pena di nullità del concorso, i criteri di valutazione dei titoli previsti ed indicati dal bando deliberato. Debbono essere sempre ammessi e valutati i titoli relativi all'età , all'anzianità di servizio presso imprese pubbliche o private di trasporto di persone e alla frequenza e alla gravità delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale nella quale il candidato é incorso, comprovata dal certificato di iscrizione nel Casellario giudiziale o da un attestato rilasciato dalla Prefettura per le infrazioni depenalizzate. Non può in alcun caso costituisce titolo da valutare la residenza nel Comune o in altro del territorio nazionale.
4. Per esprimere il proprio giudizio ogni commissario dispone di dieci punti. Alle operazioni della Commissione debbono essere presenti tutti i commissari, a pena di nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.
Art. 12 - Presentazione delle domande.
1. Le domande per l'assegnazione della licenza di taxi o dell'autorizzazione per noleggio con conducente dovranno essere presentate al Sindaco, su carta legale.
Nella domanda devono essere indicate generalità , luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) certificato di iscrizione al ruolo;
b) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
c) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall' art. 15 del presente Regolamento.
d) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattia incompatibile con l'esercizio del servizio.
2. Per il rilascio della licenza o autorizzazione il richiedente dovrà allegare idonea documentazione diretta a certificare la idoneità professionale, comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della strada;
b) essere iscritti al Registro delle ditte presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o del Registro delle imprese artigiane presso la Cancelleria del Tribunale ai sensi della Legge 08 Agosto 1985, n. 443, per le imprese già esercenti l'attività ;
c) essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo o dei mezzi per i quali é rilasciata dal Comune la licenza o l'autorizzazione di esercizio;
d) avere la sede o, in ogni modo, la disponibilità di rimesse o spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel Comune che rilascia la autorizzazione di noleggio con conducente;
e) non avere trasferito precedente licenza o autorizzazione da almeno 5 anni.
3. Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione:
a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 Dicembre 1956, n. 1423; 31 Maggio 1965, n. 575; 13 Settembre 1972, n. 646; 12 Ottobre 1982, n. 726;
c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
d) l'essere incorsi, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda é stata presentata, sia da parte di altri Comuni;
e) l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.
4. I requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni debbono essere comprovati da certificazione autentica rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima, in bollo e in data non anteriore a tre mesi. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva e abbreviata previste dalla Legge 4 Gennaio 1968, n. 15, in quanto compatibili con le disposizioni dalla Legge 15 Gennaio 1992, n. 21 e salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'Amministrazione comunale. I requisiti richiesti e la mancanza degli impedimenti previsti debbono essere comprovati da una comunicazione valida ad ogni effetto di Legge.
Art. 13 - Materie di esame.
1. Le materie di esame per l'assegnazione della licenza o autorizzazione riguardano:
- conoscenza del regolamento comunale di esercizio;
- conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei pricipali luoghi o siti storici del comune e della provincia.
- elemento di diritto civile, commerciale, sociale e fiscale la cui conoscenza é necessaria per l'esercizio della professione.
Art. 14 - Assegnazione e rilascio della licenza o dell'autorizzazione.
1. Il Responsabile del Comune, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame provvede all'assegnazione della licenza o dell'autorizzazione.
2. La graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame ha validità di 1 anno. I posti di organico che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.
Art. 15 - Titoli di preferenza.
1. A parità di punteggio é preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che ha esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza, per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi, per la licenza di taxi e, per l'autorizzazione al servizio di noleggio con conducente, colui che é stato dipendente di un'impresa per lo stesso servizio di sostituto, socio o collaboratore familiare per il medesimo periodo.
2. Costituisce altresì titolo preferenziale a parità di punteggio:
- non essere in possesso di altra licenza di noleggio con conducente dello stesso Comune.
- l'essere associati (per i servizi di noleggio con conducente) in forma cooperativa, di società o di consorzio di imprese purché esercitanti;
- la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap.
Art. 16 - Inizio del servizio.
1. Nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità .
2. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa ad esso non imputabile.
Art. 17 - Validità della licenza e della autorizzazione.
1. Le licenzi e le autorizzazioni sono sottoposto a controllo, almeno ogni anno, ai fini di accertare il permanere, in capo al titolare dei requisiti previsti dal presente regolamento.
2. La licenza e l'autorizzazione possono essere revocate o dichiarate decadute anche prima dei suddetti termini di controllo nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.
Art. 18 - Trasferibilità della licenza e dell'autorizzazione.
1. La licenza e l'autorizzazione fanno parte della dotazione d'impianto d'azienda e sono trasferibili, nei casi consentiti dalla legge, ad altro soggetto abilitato all'esercizio della professione.
2. Il trasferimento della licenza o autorizzazione deve essere comunicato al Responsabile del Comune, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell' avente causa.
3. Il trasferimento delle licenze e autorizzazioni pervenute "mortis causa", ai sensi del 2° comma dell' art. 9 della Legge 15 Gennaio 1992, n. 21, é autorizzato dal Responsabile del Comune alle persone designate dagli eredi entro il termine previsto di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.
4. Qualora, col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone in minor età o prive dell'idoneità professionale, é consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di due anni, ferma restando la facoltà di cui al 2^ comma dell'art.10 della Legge 15 Gennaio 1992,n.21, per gli eredi dei titolari. La stessa regola si applica nel caso di incapacità o giuridica del titolare.
5. In nessun caso può essere ammesso deroga al requisito dell'idoneità morale.
6. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e le autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente possono essere trasferite ad altri soggetti per atto tra vivi o a causa di morte del titolare, nei casi tassativamente previsti dall’ art. 9 della Legge 15 Gennaio 1992, n. 21 o dalle altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento.
7. A tal fine, secondo i casi, il titolare della licenza o dell'autorizzazione, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti debbono fare domanda al Comune, nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento, per ottenere la voltura della licenza o dell'autorizzazione, con le modalità previste nel regolamento stesso. In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolo trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e, se necessario, il consenso degli eredi.
8. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può essere attribuita, rispettivamente altra licenza o autorizzazione, né gli può essere assegnata nuovamente altra licenza o autorizzazione in seguito a trasferimento per atto tra vivi se non dopo cinque anni dal m omento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.
9. In relazioni al numero di licenze e autorizzazioni che siano in qualunque momento vacanti, é istituita una riserva, da attribuirsi ad operatori che prestino istanza per l'ottenimento della loro prima autorizzazione o licenza. Di detta riserva deve tenere conto in sede di deliberazione di gara di aggiudicazione, anche qualora il numero di autorizzazioni o licenze da assegnarsi con una singola gara sia così esiguo che la riserva stessa risulti inferiore all'unità : in tal caso più riserve, afferenti a gare consecutive, concorrono, sommandosi, a costituire un'unica riserva, la quale diviene operante nella prima gara in cui raggiunga o superi l'unità . Qualora la riserva superi l'unità o altro numero intero, il resto decimale, risultante dopo l'aggiudicazione delle autorizzazioni riservate, viene utilizzato ai fini della sommatoria di cui sopra.
Art. 19 - Taxi di scorta.
1. Nell'ambito di organizzazioni di servizi taxi, il Comune potrà definire, con pianta organica distinta, il numero delle licenze di taxi e le condizioni per la loro assegnazione, in soprannumero rispetto alla dotazione organica, da utilizzare unicamente per le esigenze di scorta di taxi in fermo tecnico.
2. Il Comune stabilirà contemporaneamente i meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzi dei suddetti veicoli.
Art. 20 - Comportamento del conducente in servizio.
1. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:
a) prestare il servizio;
b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
d) prestare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
f) consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
g) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
h) tenere a bordo del mezzo copi del regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
i) segnalare, attraverso l'apposito segnale illuminabile con la dicitura taxi, la condizione di taxi libero o occupato.
2. E' fatto divieto di:
a) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività ;
d) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione comunale.
3. Restano a carico dei titolari della licenza e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norme di legge.
Art. 21 - Interruzione del trasporto.
1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.
Art. 22 - Trasporto degli handicappati.
1. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di presentare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità .
2. La prestazione dei servizi di taxi e di noleggio con conducente é obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.
3. I veicoli in servizio di taxi o noleggio con conducente appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall' art. 2 del D.P.R. 27 Aprile 1978, n. 384.
Art. 23 - Idoneità dei mezzi.
1. Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della M.C.T.C la Commissione consultiva di cui all' art. 9 stabilisce le caratteristiche dei mezzi da destinare a noleggio con conducente o a taxi disponendo, direttamente o per il tramite della Polizia Municipale, annualmente e tutte le volte che ne ravvisi la necessità , le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio.
2. Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare della licenza, entro il termine stabilito dal Responsabile del comune, é tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza, il Responsabile del comune, su parere della Commissione e previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione della licenza o autorizzazione ai sensi dell' art. 32.
3. Con apposito verbale la Polizia Municipale certifica l'idoneità del mezzo e indica le prescrizioni utili al suo ottenimento.
4. Nel corso del periodo normale della durata della licenza o autorizzazione comunale, il titolare della stessa può essere autorizzato dal Responsabile del comune alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività purché in migliore stato d'uso da verificarsi da parte della Commissione di cui all'art.9. In tale ipotesi, sulla licenza o autorizzazione di servizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.
Art. 24 - Tariffe.
1. Le tariffe del servizio di taxi sono fissate, annualmente, dalla Giunta Comunale, in relazione ai costi del servizio localmente risultanti (spese assicurative, di trazione, di personale, ammortamento e remunerazione del capitale ecc.),sulla base delle eventuali disposizioni provinciali in materia. La tariffa é a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.
2. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro limiti massimi e minimi determinati, su tale base, dalla Giunta Comunale e adeguate in base ai criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti.
3. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati (con taxi o con noleggio con conducente) ai sensi degli artt. 2 e 4 del presente Regolamento, per ciascun utente si applicano, di norma, le tariffe regionali o comunali in vigore per il servizio di trasporto di linea corrispondenti alle rispettive destinazioni.
Art. 25 - Turni ed orari di servizio.
1. I servizi di taxi sono regolati da turni ed orari stabiliti dal Responsabile del Servizio Commercio, ai sensi dell’Articolo 11 comma 12 Legge 3 agosto 1999 N. 265 che ha sostituito l’Art. 36, comma 3 , della Legge 142/90.
Art. 26 - Trasporti bagagli e animali.
1. E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune.
2. E' obbligatorio altresì e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali é facoltativo.
Art. 27 - Forza pubblica.
1. E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.
2. L'eventuale retribuzione del servizio prestato é assoggettato alle norme di legge.
CAPO III
ILLECITI E SANZIONI
Art. 28 - Vigilanza.
1. La Commissione comunale vigila sulla osservanza dei regolamenti che regolano il servizio di trasporto non di linea. Allo scopo si avvale degli Uffici comunali, può promuovere inchieste, d'ufficio o in seguito a reclamo degli interessati, assumere le proprie determinazioni e formulare le conseguenti proposte agli organi competenti per i provvedimenti del caso.
Art. 29 - Diffida.
1. Il Responsabile del comune diffida il titolare della licenza o dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:
a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività ;
b) non eserciti con regolarità il servizio;
c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'Amministrazione comunale;
d) muti l'indirizzo della rimessa e delle sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al Responsabile del Servizio Commercio;
e) si procuri, con continuità e stabilità , il servizio nel territorio di altri comuni;
f) fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa del percorso più breve, salvo casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.
2. Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.
Art. 30 - Sanzioni.
1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza o dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisce reato o più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:
a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della vigente normativa;
b) con sanzioni amministrativa di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca della licenza o dell'autorizzazione.
2. Ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 106 a 110 del R.D. 3 Marzo 1934, n. 383 e dall'art. 10 della Legge 24 Novembre 1981, n. 689, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui al presente Capo, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento é così punita:
a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 50.000 ad un massimo di Lire 500.000 per violazione del terzo comma dell' art. 3;
b) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 500.000 ad un massimo di Lire 1.000.000 per violazione del quarto comma dell'art. 3;
c) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 500.000 ad un massimo di Lire 2.000.000 per violazione del primo comma dell'art. 4;
d) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 50.000 ad un massimo di Lire 500.000 per violazione degli obblighi e dei divieti di cui all'art. 20;
e) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 50.000 ad un massimo di Lire 2.000.000 per la violazione del primo comma dell'art. 22;
f) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 50.000 ad un massimo di Lire 500.000 per violazione del terzo comma dell'art. 22;
g) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 500.000 ad un massimo di Lire 2.000.000 per violazione dell'art. 24.
3. La sanzione é applicata dal Responsabile del comune del Comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione, salva l'oblazione a norma delle vigenti disposizioni.
4. Ai sensi dell' art. 107 del R.D. 3 Marzo 1934, n. 383 é ammesso, a titolo di oblazione, il pagamento del minimo edittale nelle mani dell'agente accertatore nel caso di contestazione immediata della violazione a carico del contravvenuto.
5. La Giunta comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.
6. Per tutte le sanzioni di cui ai comma precedenti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 51, comma 1 del D.lgs. 24 Giugno 1998, n. 213 (Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della Legge 17 Dicembre 1997,n.433, pubblicato in supplemento ordinario G.U. n. 157 del 08/07/1998), con la conseguenza che, durante la fase transitoria che si concluderà il 31 Dicembre 2001, ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in Lire nelle vigenti disposizioni si intende espressa anche in EURO secondo il tasso di convenzione.
Art. 31 - Sospensione della licenza.
1. La licenza o autorizzazione comunale d'esercizio può essere sospesa dal Responsabile del comune, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:
a) violazione delle vigenti norme comunitarie;
b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
c) violazione di norme vigenti del codice della strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell' art. 30 del presente Regolamento.
e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività ;
f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
g) prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti.
2. Il Responsabile del comune, dispone sul periodo di sospensione della licenza tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'inflazione e dell'eventuale recidiva.
Art. 32 . Revoca della licenza.
1. Il Responsabile del comune, dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:
a) quando, in capo al titolare della licenza o autorizzazione, vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell' art. 31 del presente Regolamento;
c) quando la stessa sua stata ceduta in violazione alle norme contenute nell' art. 18 del presente Regolamento;
d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.
2. La licenza o l'autorizzazione é altresì soggetta a revoca, allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente art. 12.
3. In ogni momento, qualora venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, il Responsabile del comune provvede alla revoca, dandone comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo.
4. Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie il responsabile del comune dispone la revoca della licenza o dell' autorizzazione.
Art. 33 - Procedimento sanzionatorio.
1. I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di regolari rapporti redatti da competenti organi di accertamento. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può , entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'Amministrazione comunale memorie difensive.
2. Il responsabile del comune, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della MCTC.
Art. 34 - Decadenza della licenza e dell'autorizzazione.
1. Il Responsabile del comune, dispone la decadenza della licenza e dell'autorizzazione nei seguenti casi:
a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 16 del presente Regolamento;
b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza o all'autorizzazione da parte del titolare stessa;
c) per morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 16 del presente Regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 18;
d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entra 90 giorni;
e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
Art. 35 - Irrogazione delle sanzioni.
1. Le sanzioni di cui al presente Capo III devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla Legge 24 Novembre 1981, n.689 e successive modifiche.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 36 - Colorazione esterna dei taxi.
1. Ai sensi del Decreto Ministeriale 19 Novembre 1992, pubblicato sulla G.U. n.283 del 1 Dicembre 1992, la colorazione esterna delle autovetture da adibire a servizio di taxi, immatricolate per la prima volta a partire dal 1 Gennaio 1993, deve essere bianca.
2. L'obbligo di colorazione bianca non si estende ad eventuali fregi accessori, previsti dalla fabbrica costruttrice sin dall'origine, quali, ad esempio, le fasci laterali paraurti.
3. Le autovetture debbono recare una fascia policroma, posta immediatamente al di sotto del bordo inferiore del vano dei finestrini laterali con un'altezza di 6 centimetri.
4. Sulle fiancate sono altresì ammesse scritte e/o stemmi identificativi dell'azienda che gestisce il servizio di taxi e del Comune. Tali scritte e stemmi potranno avere le dimensioni massime, per ciascuna fiancata, di 875 cm. quadrati.
Art. 37 - Pubblicità del regolamento.
1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia del presente regolamento sarà inviata:
- ai titolari delle autorizzazioni e licenze.
Art. 38 - Approvazione del regolamento.
Il presente regolamento verrà trasmesso alla Provincia ai sensi e per gli effetti dell' art. 91 lettera n ) della Legge Regionale 29 settembre 1999, N. 34.
Il presente regolamento:
1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del
con atto n. 10 del 24 febbraio 2000 ;
2) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
- dal 29 febbraio 2000 al 14 marzo 2000 con la contemporanea pubblicazione, allo stesso Albo Pretorio, ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione;
3) E' stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (Co. Re. Co.) nella seduta del n. 755/758 del 19/04/2000 ;
4) E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio, unitamente alla decisione del Co. Re. Co., prima richiamata per quindici giorni consecutivi
dal 28 aprile 2000 al 13 maggio 2000 ;
5) E' stato trasmesso alla Provincia ai sensi e per gli effetti dell' art. 91 lettera n ) della Legge Regionale 29 settembre 1999, N. 34 in data 22 mag. 2000.
6) E' entrato in vigore il____________________ |  |