COMUNE DI LARINO
Provincia di Campobasso
Servizio Commercio e Attività Produttive
Prot. N.3220 Ord. N. 18
OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI MASSIMI DELL’ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.
IL SINDACO
Visto l’art.50 della legge n.267 del 18 agosto 2000;
Vista la precedente ordinanza n. 43 del 14 novembre 1996, avente per oggetto “ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE – ORARIO QUOTIDIANO”.
Sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni del Commercio Turismo e Servizi delle Associazioni dei Consumatori e degli utenti e delle Organizzazioni dei Lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
Ritenuto di dover provvedere ad una generale disciplina degli orari di tutti gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande,
Atteso che per quanto attiene il “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”, si mira a tutelare la tranquillità pubblica e, quindi, i diritti costituzionalmente garantiti in relazione dell’art. 32 Cost.;
Vista la legge Quadro sull’inquinamento acustico n.457 del 26/10/1995;
A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 117/2007 e, segnatamente dell’art.6,comma 2, del Decreto legge 3 agosto 2007,n.117, convertito con modificazioni in legge 2 ottobre 2007, n.160, il quale impone la cessazione dopo le ore 2 (due) della notte della somministrazione e vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ( si considerano alcolici i prodotti con un contenuto di alcol in volume superiore all’1,2%), ai gestori e titolari dei locali “ ove si svolgono con qualsiasi modalità ed in qualsiasi modalità ed in qualsiasi orario, spettacoli e altre forme di intrattenimento, congiuntamente all’attività di somministrazione di bevande alcoliche”;
ORDINA
1) nell’intero territorio comunale, per tutto l’anno, ai pubblici esercizi di tipologia:
- “A” – esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
- “B” – esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
- “D” – esercizi di cui alla lettera “B”, nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
Che, con decorrenza dal 1 marzo 2009, gli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi e di tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande operanti nel territorio comunale sono fissati come segue:
- l’orario giornaliero, all’interno del locale, dovrà essere compreso nella seguente fascia: apertura facoltativa dalle ore 4,00 e chiusura non oltre le ore 2,00; nelle sole notti di sabato e domenica e, segnatamente nelle notti che cadono tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica, è data facoltà posticipare di un’ora l’orario di chiusura serale rispetto al normale orario di attività, fino alle ore 3,00, con divieto assoluto di somministrazione bevande alcoliche dalle ore 2,00 alle ore 6,00 durante la settimana e dalle ore 3,00 alle ore 6,00 nelle sole notti ricadenti tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica; il divieto è altresì esteso alle somministrazioni esercitate in forma itinerante, autorizzate all’occupazione temporanea di suolo pubblico all’esterno di discoteche o locali di intrattenimento e spettacolo;
- l’orario da effettuare, invece, all’esterno del locale, per la somministrazione di alimenti e bevande, dovrà essere compreso per i pubblici esercizi di somministrazione i cui dehors affacciano in prospicienza di corti, cortili, terrazze, vedute in comproprietà e ad uso promiscuo di condomini e abitazioni private, tra le ore 7,00 e le ore 23,30 di tutti i giorni della settimana, con divieto assoluto di effettuare intrattenimenti musicali di qualsiasi genere e tipo (piano-bar, diffusione, musica dal vivo, ecc..); per i restanti esercizi di somministrazione tale facoltà è estesa sino alle ore 1,00 per tutti i giorni della settimana, tranne che nelle notti tra il venerdì ed il sabato e nelle notti tra il sabato e la domenica, ove tale facoltà è estesa sino alle ore 1,30 con facoltà di effettuare intrattenimenti musicali di qualsiasi genere ne tipo (piano-bar, filodiffusione, musica dal vivo, ecc…), ma sempre nel rispetto della vigente normativa di impianto acustico, sino alle ore 24,00 e divieto di somministrazione bevande in vetro e/o lattine dalle ore 23,00 in poi;
- gli esercenti di cui alle tipologie “A B D” che effettuano facoltativamente il giorno di chiusura infrasettimanale, possono prolungare l’apertura nel giorno precedente sino alle ore 2,00, nei giorni che vanno dalla domenica al giovedì, e sino alle ore 3,00, nelle giornate di venerdì e sabato, ovvero fino all’ora prescelta, comunicata a i frequentatori con idoneo mezzo informativo;
- per la sola tipologia “C” (esercizi di cui alla tipologia “A” e “B”, in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, quali discoteche, night club, musica dal vivo al chiuso, sale da ballo, locali notturni, ecc..), l’orario dovrà essere compreso nella seguente fascia: apertura dalle ore18,00 e chiusura non oltre le ore 4,30, con divieto di vendere e somministrare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 2,00; per i locali adibiti a sale da gioco, l’orario dovrà essere compreso nella seguente fascia: apertura dalle ore 10,00 e chiusura non oltre le ore 24,00;
2) Il Sindaco, per obiettive esigenze di interesse pubblico afferenti la salvaguardia della quiete pubblica e la tutela in determinate zone urbanistiche del territorio comunale dell’inquinamento acustico e ambientale, può ridurre, anche per singoli esercizi:
- gli orari di apertura e chiusura dei locali, di somministrazione di alimenti e bevande di cui alle tipologie “A” “B” “C” “D”.
- gli orari di somministrazione di bevande alcoliche;
- gli orari di trattenimenti musicali eventualmente svolti in detti esercizi, nonché gli orari dei locali pubblico spettacolo ed intrattenimento. Il ripristino degli orari precedentemente svolti è consentito dopo la revoca del provvedimento sindacale;
3) le attività di somministrazione e di intrattenimento musicale effettuate nei pubblici esercizi di cui alle tipologie “A” “B” “D” devono svolgersi, negli spazi al chiuso ed all’aperto, senza superare i limiti massimi di esposizione al rumore in ambiente interno ed in ambiente esterno ed abitativo previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico (Legge 26 ottobre 1995 n.477 e successive modificazione e D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215). Pertanto, ove necessario, dovranno essere eseguiti idonei lavori di insonorizzazione;
4) ogni esercente ha l’obbligo di comunicare preventivamente al Comune, e comunque, almeno 8 giorni prima, l’orario che intende adottare e di renderlo noto al pubblico mediante l’esposizione di un apposito cartello, ben visibile sia all’interno che all’esterno dell’esercizio. Ogni esercente ha difficoltà di modificare, nell’arco annuale, l’orario prescelto, previa comunicazione da effettuare all’Amministrazione Comunale almeno 15 giorni prima;
5) i titolari di pubblici esercizi di somministrazione possono, a descrizione, osservare uno o più giorni di riposo settimanale che debbono essere indicati nel cartello di esposizione degli orari. Essi dovranno inoltre osservare le eventuali turnazioni stabilite dall’Amministrazione;
6) in occasione di festività patronali, eventi, festival e manifestazioni in genere, patrocinate dall’Amministrazione, o per le quali quest’ultima riconosce una contribuzione, potranno essere concesse deroghe all’orario di cui ai punti precedenti;
7) in occasione delle festività natalizie, i titolari dei pubblici esercizi di somministrazione sono autorizzati all’apertura continuativa, limitatamente alle notti ricadenti tra:
- il 24 e 25 dicembre
- il 31 dicembre ed il 1 gennaio
- il 5 e 6 gennaio
8) per le trasgressioni previste dalla presente ordinanza, non ricadenti tra quelle sanzionabili a norma degli art.8, comma 2, e 10,, comma 2, della Legge 25 agosto 1991, n.287 ovvero a norma di altra Legge, regolamento o ordinanza si applica, in conformità a quanto previsto dall’art. 7 bis, comma 1 bis, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dall’art. 1 quater, comma 5, del Decreto Legislativo 31 marzo 2003, n.50, convertito modificato in Legge 20 maggio 2003, n. 116, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 ad € 500. nell’applicazione delle sanzioni si osserva la procedura di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689;
9)l’inottemperanza agli orari ed alle modalità di somministrazione stabilite con il presente provvedimento per due volte nell’arco dell’anno solare, comporta di diritto l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’attività per un periodo non inferiore a sette e non superiore a trenta giorni. L’ulteriore violazione comporta di diritto la revoca del titolo.
10) La Polizia Locale urbana e tutte le forze di polizia sul territorio, sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.
Disposizioni finali:
- Il presente provvedimento entra in vigore dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio.
- Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso da chiunque vi abbia interesse:
1. entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.), competente per territorio, nei termini e nei modi previsti dalla Legge n. 1034/1971.
2. entro 120 giorni dalla pubblicazione o notificazione al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dal D.P.R. n. 1199/1971.
- A norma dell’articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Servizio Commercio e Attività Produttive.
- Per tutto quanto non previsto, si applicano le vigente disposizione di legge.
- Il presente atto verrà pubblicato sul sito Internet comunale.
Larino, 18/03/2009 IL SINDACO dott. Guglielmo Giardino
|