USO DELLO STEMMA E DEL GONFALONE
PROVINCIA DI CAMPOBASSO

REGOLAMENTO PER L'USO DELLO STEMMA E DEL GONFALONE CIVICO

(Art. 6 dello Statuto della Provincia)


Approvato con deliberazione consiliare n. 52/3 del 9 luglio 1993

Vistato dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta
del 2 agosto 1993 con decisione n° 1354


Sommario:

Art. 1 Contenuto del Regolamento
Art. 2 Gonfalone Provinciale
Art. 3 Custodia del gonfalone
Art. 4 Uso del gonfalone
Art. 5 Partecipazione del gonfalone
Art. 6 Collocazione del gonfalone
Art. 7 Processioni religiose e cortei funebri
Art. 8 Portagonfalone e scorta
Art. 9 Bandiera Provinciale e sua esposizione
Art. 10 Esposizione della bandiera nazionale con il gonfalone o bandiera della Provincia
Art. 11 Orario di esposizione
Art. 12 Uso dello stemma
Art. 13 Entrata in vigore del regolamento

Allegato "A"

Art. 1
(Contenuto del regolamento)
1 Ai sensi dell'art. 6 - 1° comma, 2° periodo dello statuto della Provincia il presente regolamento disciplina l'uso dello stemma e del gonfalone provinciale sia in occasione di pubbliche cerimonie, manifestazioni o altri avvenimenti che richiedono la partecipazione dell'Amministrazione provinciale, sia per eventuali usi dello stemma ad altri fini, quali culturali, sportivi associazionistici ecc..
Art. 2
(Gonfalone Provinciale)
1 Il gonfalone provinciale, emblema ufficiale storico della Provincia, regolarmente autorizzato ai sensi del R.D. 7 giugno 1943, n° 652, è rappresentato da un drappo rettangolare dal fondo rosso e frangia inferiore in oro con bordi in oro con blasonatura raffigurante spighe di grano con al centro una stella in oro ad 8 punte e il nome della Provincia di Campobasso.
Art. 3
(Custodia del gonfalone)
1 Il gonfalone è custodito nella sala della Giunta Provinciale conservato in apposita custodia a bacheca la cui chiave è in consegna al vice Segretario Generale.
Art. 4
(Uso del gonfalone)
1 Il gonfalone rappresenta la Provincia di Campobasso in tutte le manifestazioni civili, patriottiche e religiose, accompagnando il Presidente o chi lo rappresenta.
2 Le manifestazioni a fini patriottici e repubblicani sono assimilate alle pubbliche manifestazioni d'interesse generale della Provincia.
Art. 5
(Partecipazione del gonfalone)
1 La partecipazione del gonfalone è prevista nelle cerimonie civili, patriottiche e religiose indicate nell'Allegato "A" del presente regolamento.
2 Fuori dai casi sopra previsti, la partecipazione del gonfalone a pubbliche manifestazioni viene autorizzata di volta in volta dal Presidente, previa valutazione del valore morale della presenza del gonfalone, in conformità ai fini pubblici e agli interessi collettivi dei quali la Provincia è depositaria.
Art. 6
(Collocazione del gonfalone)
1 Nelle cerimonie civili e patriottiche il gonfalone deve essere in testa al corteo, riservando il posto d'onore alle bandiere decorate al valore civile e militare.
2 Se alla cerimonia presenzia in gonfalone della Provincia, questo deve avere il posto d'onore al fianco del gonfalone del Comune ospitante.
3 Quando il gonfalone partecipa ad una cerimonia in luogo chiuso, esso occupa il posto d'onore alla destra del tavolo della presidenza.
4 Se alla riunione è presente la bandiera nazionale, il posto d'onore è riservato a questa.
Art. 7
(Processioni religiose e cortei funebri)
1 Nelle processioni religiose il gonfalone seguirà immediatamente il clero con l'ordine di rappresentanza come previsto al precedente art. 6, mentre le altre rappresentanze, con o senza vessillo, seguiranno a seconda del grado gerarchico.
2 Nei cortei funebri il gonfalone precederà o seguirà il feretro secondo le usanze locali.


Art. 8
(Portagonfalone e scorta)
1 Il gonfalone sarà portato da apposito personale in alta uniforme.
Art. 9
(Bandiera Provinciale e sua esposizione)
1 La Provincia disporrà, oltre che del gonfalone, di bandiere provinciali riportanti i colori e la blasonatura del gonfalone, per l'esposizione all'esterno degli edifici provinciali ed in luoghi pubblici.

Art. 10
(Esposizione della bandiera nazionale
con il gonfalone o bandiera della Provincia)
1 In caso di esposizione contemporanea della bandiera nazionale con il gonfalone o bandiera provinciale, il posto d'onore spetta al tricolore nazionale.
2 Se il tricolore nazionale e la bandiera provinciale sono issati su pennoni vicini, la bandiera nazionale deve essere issata per prima ed ammainata per ultima.
In ogni caso la bandiera nazionale viene posta sul pennone più alto.

Art. 11
(Orario di esposizione)
1 L'esposizione dei vessilli all'esterno degli edifici pubblici ha luogo dalle ore 8 al tramonto.
2 In occasione delle riunioni del consiglio provinciale, la bandiera tricolore, il gonfalone o la bandiera provinciale sono esposti per tutta la durata della seduta anche oltre il tramonto.
3 Se l'esposizione avviene in ore notturne, la bandiera nazionale, il gonfalone o la bandiera provinciale vanno adeguatamente illuminati.
Art. 12
(Uso dello stemma)
1 L'uso dello stemma della Provincia può essere autorizzato dal Presidente, quando ne ravvisi l'opportunità e la convenienza al fine di valorizzare le iniziative e le attività svolte dai cittadini in forma singola e/o associata in tutti i campi dell'agire umano.
2 Qualora il Presidente ravvisi l'improprietà dell'uso dello stemma, è tenuto alla revoca dell'autorizzazione.
3 L'indebito uso dello stemma è perseguito ai sensi di legge.
Art. 13
(Entrata in vigore del regolamento)
1 Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'acquisito visto di legittimità e la successiva esposizione all'Albo pretorio per 15 giorni.

ALLEGATO "A"

Elenco delle manifestazioni civili, patriottiche e religiose in cui è autorizzata la esposizione o la partecipazione del gonfalone o bandiera provinciale.


DATA INDICAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DECORRENZA

11 febbraio Anniversario Concordato con la Santa Sede

23 aprile Festa del Patrono

25 aprile Anniversario della Liberazione

1° maggio Festa del Lavoro

1ª domenica di giugno Festa della Repubblica

___________________ Festività del Corpus Domini

1ª domenica di novembre Festa dell'Unità Nazionale