 | PROVINCIA DI CAMPOBASSO
REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA
CIRCA LE ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI D TRASPORTO
(legge 08/08/1991, n° 264 e successive integrazioni)
Approvato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 22-2-1997 con deliberazione n. 9/2.
Modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 76/5 del 29/9/2000
SOMMARIO
TITOLO I Art. 1 Fonti normative
Art. 2 Ambito di applicazione
TITOLO II Art. 3 Autorizzazione
Art. 4 Domanda e rilascio dell’autorizzazione
Art. 5 Responsabilità
Art. 6 Trasferimento e trasformazione dell’impresa
Art. 7 Modifica denominazione
Art. 8 Rinuncia all’autorizzazione
Art. 9 Sospensione attività
Art. 10 Accesso agli uffici pubblici
TITOLO III Art. 11 Programmazione
Art. 12 Modalità di assegnazione delle nuove autorizzazioni
Art. 13 Definizione del numero massimo delle autorizzazioni
Art. 14 Trasferimento della sede
Art. 15 Locali
TITOLO IV Art. 16 Tenuta dei documenti
Art. 17 Tariffe
Art. 18 Orario di apertura delle agenzie
Art. 19 Vigilanza
Art. 20 Sanzioni
TITOLO V Art. 21 Attività da parte degli Enti Pubblici non economici
TITOLO VI Art. 22 Disposizioni transitorie e finali
Art. 23 Entrata in vigore
Allegato “A”
T I T O L O I
Art. 1
(Fonti normative) 1) Ai sensi della legge 08/08/1991, n° 264, le funzioni inerenti la vigilanza e l'autorizzazione delle attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono attribuite alle province.
2) La materia del settore è regolata dalle seguenti disposizioni:
- legge 08/08/1991, n° 264 "disciplina della attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto" (G.U. n° 195 del 31/agosto 1991);
- decreto 8 febbraio 1992 "Approvazione del modello di ricevuta temporaneamente sostitutivo del documento di circolazione del mezzo di trasporto o di abilitazione alla guida" (G.U. n° 38 del 15 febbraio 1992);
- decreto 9 novembre 1992 "Definizione dei criteri relativi all'idoneità dei locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ed all'adeguatezza della capacità finanziaria per l'esercizio della medesima attività" (G.U. n° 283 del 1° dicembre 1992);
- decreto 9 dicembre 1992 "Definizione dei criteri per la programmazione numerica a livello provinciale, ed in rapporto con l'indice provinciale della motorizzazione civile, delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto" (G.U. n° 300 del 22/ dicembre 1992);
- decreto 17 febbraio 1993 "determinazione dell'importo della cauzione pecuniaria da depositarsi presso l'Amministrazione Provinciale contestualmente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto" ( G.U. n° 71 del 26 marzo 1993);
- decreto L.vo 30 aprile 1992, n° 285 "Nuovo Codice della Strada" (Suppl. Ord. n° 114 alla G.U. del 18 maggio 1992");
- D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" (Suppl. Ord. n° 303 alla G.U. del 28 dicembre 1992);
- decreto L.vo 10 settembre 1993 n° 360 "Disposizioni correttive e integrative del Codice della Strada approvato con decreto L.vo del 30 aprile 1992, n° 285" (Suppl. Ord. n° 86 alla G.U. del 15 settembre 1993);
- Legge 4 gennaio 1994, n° 11 "Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi" (G.U. n° 6 del 10 gennaio 1994);
- Legge 5 gennaio 96 n° 11 (G.U. n° 9 del 12 gennaio 96);
- Decreto del Ministero dei Trasporti del 26 aprile 96 (G.U. n° 165 del 16 luglio 96);
- Decreto Ministero dei Trasporti del 2 luglio 96 (G.U. n° 171 del 23/07/96);
- eventuali decreti, circolari, istruzioni e direttive emanati successivamente dal Ministero dei Trasporti.
- Legge 7 dicembre 1999, n. 472.
Art. 2
(Ambito di applicazione) 1) Per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza, nonché di adempimenti relativi alla circolazione di veicoli e natanti a motore, come specificati dalla tabella A) alleg. alla legge n° 264/91 e comunque ad essi connessi, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato.
2) Potranno essere svolte anche attività relative al rilascio di certificazione per conto di terzi e agli adempimenti ad esse connesse, se previsti, alla data del 05/09/1991, nella licenza rilasciata dal Questore, ai sensi dell'art. 115 del T.U. delle leggi di P.S., approvato con Regio Decreto 18/06/1931 n° 773, per il disbrigo di pratiche automobilistiche.
T I T O L O II
Art. 3
(Autorizzazione) 1) L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge n° 264/91, viene rilasciata dal Presidente della Provincia di Campobasso a favore del richiedente, che sia in possesso dei seguenti requisiti:
a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità Economica Europea, residente in Italia;
b) abbia raggiunto la maggiore età;
c) non abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648 bis del Codice Penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'art. 2 della legge 15/12/1990 n° 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, del minimo, a 2 anni e, nel massimo, a 5 anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
d) non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
e) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti un procedimento per dichiarazione di fallimento;
f) sia in possesso dell'attestato di idoneità professionale conseguito ai sensi dell'art. 5 della legge 264/91 o dei requisiti previsti dall'art. 10 comma 2 della legge 264/91 così come modificato dall'art. 4 della legge n° 11/94;
g) disponga di adeguata capacità finanziaria ai sensi dell'art. 4 e di locali idonei ai sensi dell'art. 15 del presente regolamento.
2) Nel caso di società, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata alla società. A tal fine, i requisiti di cui alle lettere a) b) c) d) ed e) del comma 1 devono essere posseduti:
a) da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;
b) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società.
3) Nel caso di società, il requisito dell'idoneità professionale deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui alle lettere a) b) e c) del comma 2 e il requisito dell'adeguata capacità finanziaria deve essere posseduto dalla società.
Art. 4
(Domanda e rilascio dell’autorizzazione) 1) La domanda per ottenere l'autorizzazione, redatta in carta legale, rivolta al Sig. Presidente della Provincia di Campobasso, Ufficio Imprese di Consulenza Automobilistica e Autoscuole, deve contenere:
a) i dati anagrafici ed il codice fiscale del titolare;
b) l'esatta denominazione ed ubicazione della sede dell'attività.
2) Accertata la disponibilità nella programmazione numerica, di cui al successivo art. 11, la documentazione da produrre in bollo per il rilascio dell'autorizzazione è la seguente:
1) certificato di cittadinanza;
2) certificato di nascita;
3) certificato di stato di famiglia - residenza;
4) certificato generale del casellario giudiziale del Tribunale di appartenenza, di data non anteriore a tre mesi a quella di presentazione della domanda;
5) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti che non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
6) certificato fallimentare della Cancelleria del Tribunale di appartenenza, di data non anteriore a tre mesi a quella di presentazione della domanda;
7) attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della legge n° 264/91;
8) documentazione relativa al possesso di adeguata capacità finanziaria, comprovata mediante attestazione di azienda o istituto di credito oppure di società finanziaria con capitale sociale non inferiore a 5 miliardi; l'attestazione deve avere riferimento ad un importo pari a lire centomilioni, effettuato secondo lo schema allegato al D.M. 09/11/1992 (G.U. dell'1/12/1992 n° 283); in caso di società l'attestazione suddetta deve essere riferita a tale entità giuridica;
9) copia dell'atto costitutivo e certificato comprovante l'iscrizione nei registri della Camera di Commercio per le società in nome collettivo o in accomandita semplice;
10) quanto previsto al n° 10) più copia dello statuto per le società cooperative a responsabilità illimitata e limitata;
11) quanto previsto al n° 11) più la pubblicazione nel B.U. per le società per azioni, in accomandita per azioni a responsabilità limitata;
12) copia autenticata del contratto d'affitto registrato o del titolo di proprietà riferiti ai locali che saranno utilizzati dall'impresa;
13) pianta in scala 1:100, redatta da un tecnico abilitato, con l'indicazione analitica della superficie che deve essere uguale o superiore a quella prevista dal D.M. 09/11/1992 così come previsto dal successivo art. 15.
In alternativa ai certificati di cui ai punti 1) 2) e 3), può essere effettuata la dichiarazione cumulativa sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 2 della legge 1° gennaio 1968 n° 15.
La domanda dovrà essere corredata, pena l'archiviazione della pratica, da tutta la documentazione richiesta.
3) Nel caso di società i certificati di cittadinanza, nascita, stato di famiglia-residenza e fallimentare devono essere presentati:
a) da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;
b) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
c) dagli amministratori per ogni altro tipo di società.
4) L'attestato di idoneità professionale deve essere presentato da almeno uno dei soci quando si tratta di società di persone, da uno dei soci accomandatari quando si tratta di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, da uno degli amministratori per ogni altro tipo di società.
5) Per quanto riguarda la tassa di concessione governativa, in base al Decreto del Ministero delle Finanze del 28 dicembre 1995, titolo VIII°, sentito pure l'ufficio Agenzie Automobilistiche di Bologna, che fa da consulente all'Unione Province Italiane, non è più dovuta; ciò è confermato dell'Intendenza di Finanza e dalle Associazioni di categoria.
Il contributo una-tantum di cui all'art. 8, comma 4 della Legge 8 agosto 1991, n° 264, è determinato in £. 50.000, ai sensi del D.M. del 26 aprile 96, da versarsi sul Capo XV, Cap. 2454, art. 01 presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato (1) .
(1) Comma così sostituito dall’art. 35, L. 7 dicembre, n. 472.
Art. 5
(Responsabilità) 1) La responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza della circolazione dei mezzi di trasporto grava sul titolare dell'impresa individuale, ovvero, nel caso di società, sui soci in possesso dell'attestato professionale.
2) Ferma restando la responsabilità professionale di cui al comma 1, l'impresa che esercita attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto può avvalersi di dipendenti e collaboratori, nelle forme previste dalla legge, per gli adempimenti puramente esecutivi anche presso uffici pubblici, anche se non in possesso dei requisiti di cui alle lett. a) b) f) e g) del comma 1 dell'art. 3 della legge 264/91.
3) L'Impresa dovrà comunicare i nominativi dei dipendenti e collaboratori all'Amministrazione Provinciale, che provvederà ad informare gli uffici pubblici di chi ha diritto all’accesso ed a comunicare agli Istituti Previdenziali i nominativi dei dipendenti e collaboratori.
Art. 6
(Trasferimento e trasformazione dell’impresa) 1) Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 della legge 264/91 in sostituzione di quella del dante causa; contestualmente alla revoca di quest'ultima, l'autorizzazione è rilasciata previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento da parte del richiedente. In attesa del completamento della procedura di rilascio della nuova autorizzazione, la validità dell'autorizzazione del dante causa permane per un periodo non superiore ai 90 giorni dalla data dell'atto di cessione di azienda. Se entro tale periodo la procedura per il rilascio del nuovo procedimento non è conclusa, potrà essere prorogata, per documentati e giustificati motivi, per altri 60 giorni.
2) In caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell'impresa individuale, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di 2 anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo i quali, entro tale periodo devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento ivi compreso il possesso dell'attestato di capacità professionale di cui all'art. 5 della legge 264/91.
3) Nel caso di società, a seguito di decesso o sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, entro il quale un altro socio o un altro amministratore devono dimostrare il possesso dell'attestato di capacità professionale di cui all'art. 5 della legge 264/91.
4) I soggetti subentranti ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, nel caso non siano in possesso del richiesto titolo di studio, possono essere ammessi all'esame di cui all'art. 5 della legge 264/91, producendo, in sostituzione del titolo di studio, attestato di partecipazione al corso di formazione professionale di cui all'art. 10 comma 3, della medesima legge n° 264/91, così come modificato dall'art. 4 della legge n° 11/94.
5) Le disposizioni di cui al comma precedente, circa l'ammissione all'esame ai fini del conseguimento dell'attestato di idoneità professionale, si applicano anche al socio e/o ai soci ed ai familiari del titolare che, con atti certi e documenti probanti, (libri paga, attestazione di versamento di contributi previdenziali, atti notori, ecc.) dimostrino, di aver coadiuvato, alla data del 5 settembre 1991, il titolare stesso nella conduzione dell'impresa.
6) Nel caso in cui gli eredi intendano cedere l'attività, dovranno darne comunicazione entro 15 giorni all'Amministrazione Provinciale di Campobasso; l'autorizzazione verrà sospesa per un periodo massimo di quattro mesi a decorrere dalla data di registrazione in protocollo della comunicazione. Entro tale periodo, dovrà essere completata la procedura per il rilascio dell'autorizzazione sostitutiva. Il termine di quattro mesi sopra menzionato potrà essere prorogato per altri tre mesi per giustificati motivi.
7) Trascorsi inutilmente i termini di cui ai commi precedenti, le autorizzazioni decadono.
8) Delle variazioni riguardanti i soci, la Provincia prende atto con provvedimento della Giunta Provinciale e le variazioni saranno annotate sull'autorizzazione originaria. Resta inteso che se la variazione riguarda l'unico socio in possesso dei requisiti indispensabili per l'esercizio dell'attività di consulenza, deve essere richiesta una nuova autorizzazione alla Provincia.
9) Nell'ipotesi di trasformazione da società di fatto a ditta individuale, il recesso o l'esclusione di uno o più soci comporta il rilascio di autorizzazione in sostituzione della precedente, previa revoca di quest'ultima, a seguito di richiesta, corredata della copia della scrittura privata autenticata contenente la dichiarazione di assenso dei soci intestatari dell'autorizzazione e purché il socio rimasto sia in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività.
10) Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a società avente o meno personalità giuridica, o di trasformazione di forme societarie, viene rilasciata una nuova autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.
11) Successivamente al rilascio dell'autorizzazione, i titolari sono tenuti a comunicare tempestivamente alla provincia ogni variazione riguardante i presupposti in base ai quali l'autorizzazione stessa è stata rilasciata. In caso di inadempienza si applicano le sanzioni di legge.
12) Al fine del rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 6, 9 e 10 del presente articolo si prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della legge 264/91.
Art. 7
(Modifica denominazione) 1) Qualora l'eventuale nuovo titolare desideri conservare la precedente denominazione, deve produrre una autorizzazione del precedente titolare.
2) Se varia la sola denominazione si procede, su richiesta del titolare corredata da copia dei certificati di variazione presso la C.C.I.A.A., all'aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione con provvedimento del Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Campobasso.
Art. 8
(Rinuncia all’autorizzazione) 1) In caso di rinuncia all'autorizzazione, deve essere presentata una dichiarazione, con firma autenticata, indirizzata alla Provincia, con la quale il titolare medesimo comunica formale e incondizionata rinuncia dell'attività, restituendo il decreto di autorizzazione.
Art. 9
(Sospensione attività) 1) L'attività può essere sospesa da parte del titolare dell'autorizzazione, per gravi motivi per un periodo massimo di sei mesi, previa comunicazione scritta alla Provincia, che ne prende formalmente atto. Qualora trascorso il termine di detto periodo l'attività non venga ripresa regolarmente, l'autorizzazione decadrà. Dell'avvenuta ripresa dovrà essere data tempestiva comunicazione scritta alla Provincia.
Art. 10
(Accesso agli uffici pubblici) 1) Il disbrigo presso gli Uffici pubblici delle incombenze relative alle pratiche di cui alla tabella A) allegata alla legge 264/91, nonché alla certificazione per conto terzi ed agli adempimenti ad essa connessi, in quanto espressamente autorizzata, è consentito alle persone di cui al comma 2 dell'art. 5, in possesso di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dalla Provincia.
2) Qualora il titolare dell'Agenzia gestisca altre attività di carattere similare (Agenzie Assicurative, Autoscuole, ecc.) è esteso l'accesso agli Uffici pubblici anche ai dipendenti ed ai collaboratori inseriti in queste ultime strutture, purché in possesso della suddetta tessera di riconoscimento.
TITOLO III
Art. 11
(Programmazione) 1) Allo scopo di assicurare uno sviluppo ordinato del settore, in rapporto con l'indice della Motorizzazione, il numero di autorizzazioni per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sarà definita ai sensi del decreto del Ministero dei Trasporti del 9/12/1992, pubblicato sulla G.U. n° 300 del 22/12/1992.
2) Il numero delle Autorizzazioni rilasciabili potrà subire variazioni al variare del numero dei veicoli circolanti immatricolati nella provincia, come risultanti da verifica triennale sulla base di dati forniti dalla Direzione Generale Sistemi Informativi dell'A.C.I. di Roma.
Tale numero è dato, ai sensi del sopraccitato decreto del Ministero dei Trasporti, dalla seguente formula:
(numero delle Imprese di Consulenza Automobilistica) = (numero dei veicoli circolanti immatricolati nella provincia): 2.400.
Attualmente, in base ai dati più aggiornati forniti dall'A.C.I. nel febbraio 96, e relativi all'anno 1993, il suddetto numero vale n = 118.329/2400 = 49, Agenzie, di cui 27 già in possesso di autorizzazione e 22 suscettibili di assegnazione di nuova autorizzazione.
La Provincia di Campobasso conta, in base al dato ufficiale più aggiornato - fine anno 94 - fornito dall'Ufficio statistico della Regione Molise nel febbraio 96, una popolazione di 239.541 abitanti.
Il dato statistico "numero di abitanti della provincia di Campobasso" diviso "numero complessivo di agenzie" è dato in cifra tonda da 4.900.
Pertanto, ai fini di una razionale dislocazione nel territorio, è consentita l'apertura di una nuova Impresa di Consulenza Automobilistica ogni 4.900 abitanti, nel limite massimo di 22.
Altresì è prevista una distanza fra Studi di consulenza nell'ambito di uno stesso comune, non inferiore a 400 m., misurata sulla base del percorso pedonale più breve.
l'Amministrazione si riserva di rilasciare con atto deliberativo nuove autorizzazioni, analizzando caso per caso il numero di abitanti servito e la distanza da Agenzie già esistenti.
Art. 12
(Modalità di assegnazione delle nuove autorizzazioni) 1) Le domande di autorizzazione dovranno essere inviate all'Amministrazione Provinciale di Campobasso - Ufficio Autoscuole - Imprese di Consulenza Automobilistiche, esclusivamente tramite il Servizio Postale di Stato, con raccomandata, in busta chiusa recante la dicitura: "domanda di autorizzazione ai sensi della legge 264/91".
In caso di domande di nuove autorizzazioni concorrenti, nelle circoscrizioni stabilite nell'allegato "A" del presente regolamento, la priorità dell'accoglimento nel rispetto della disponibilità numerica nella programmazione provinciale di cui al precedente art. 11, verrà determinata favorendo l'accoglimento di quelle domande dirette all'apertura di Agenzie nelle località che risultano scoperte dal servizio e sulla base delle sopracitate circoscrizioni territoriali individuate nell'allegato "A" del presente regolamento.
In caso di più domande concorrenti nella stessa circoscrizione territoriale il criterio da adottarsi sarà quello della densità abitativa del comune risultante dai dati ISTAT più aggiornati.
2) A parità di condizioni prevale l'ordine di presentazione delle domande, fermo restante che le stesse debbono essere corredate da tutta la documentazione prevista dalla legge 264/91.
3) In caso di domande di autorizzazione presentate nello stesso giorno, come risultante dalla data di ricezione della posta da parte dell'addetto funzionario di questa Amministrazione, si procederà al sorteggio tra le stesse da parte di una commissione costituita dai seguenti tre componenti:
1) Il dirigente del II° Settore o suo delegato – Presidente -;
2) Il responsabile del servizio autoscuole - Imprese di Consulenza Automobilistica – Componente -;
3) Un funzionario del sopracitato Ufficio, o altro funzionario incaricato dal Dirigente che funge da segretario.
Gli interessati saranno avvisati per iscritto della data del sorteggio e potranno essere presenti al sorteggio stesso.
4) L'istruttoria della richiesta di autorizzazione viene stabilita in due fasi distinte:
1) esame della domanda di autorizzazione per verifica disponibilità numerica di cui sopra;
2) esame della documentazione di cui al comma 2 dell'art. 4 del presente Regolamento, che dovrà essere prodotta alla provincia entro 45 giorni dalla data di comunicazione di disponibilità della sede richiesta. Non producendo la documentazione richiesta entro tale termine, l'Amministrazione Provinciale procederà all'archiviazione della pratica.
Art. 13
(Definizione del numero massimo delle autorizzazioni) 1) Per quanto riguarda le nuove autorizzazioni, non comprese quindi quelle già rilasciate ai sensi dell'art. 10 della legge n° 264 dell'8/8/91 e dell'art. 4 della legge 11 del 4/1/94, onde garantire la gestione diretta e personale e permettere un regolare funzionamento dell'attività di consulenza, per tutto il territorio provinciale è possibile il rilascio per uno stesso titolare, sia esso ditta individuale o società, di una sola autorizzazione.
2) Per ogni nuova autorizzazione è ammessa una unica e sola sede. Non sono, pertanto, ammessi sedi e recapiti diversi anche se del medesimo titolare.
Art. 14
(Trasferimento della Sede) 1) Il trasferimento della sede nell'ambito dei singoli comuni sarà consentito mediante rilascio di specifica autorizzazione da parte della Provincia, in locali aventi le caratteristiche previste dal successivo art. 15, purché vi sia una distanza fra studi di consulenza non inferiore a 400 m. misurata sulla base del percorso pedonale più breve.
2) In caso di trasferimento della sede in Comune diverso da quello autorizzato dovrà essere anche verificata la disponibilità nella programmazione numerica, di cui al precedente art. 13, per il Comune richiesto.
Art. 15
(Locali) 1) L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto deve essere svolta solamente nei locali autorizzati.
Nei locali autorizzati è possibile svolgere esclusivamente servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto (art. 2, c. 4 legge 11/94).
2) L'altezza minima di tali locali è quella prevista dal Regolamento edilizio vigente nel Comune in cui ha sede lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
3) Tali locali devono comprendere:
a) un ufficio ed un archivio di almeno 30 mq. di superficie complessiva, con non meno di 20 mq. utilizzabili per il primo, se posti in ambienti diversi.
L'ufficio aerato ed illuminato, dovrà essere dotato di un arredamento atto a permettere un temporaneo, agevole stazionamento del pubblico;
b) servizi igienici composti da bagno ed anti bagno illuminati ed aerati.
4) In deroga a quanto previsto dai commi precedenti, qualora lo studio di consulenza sia già in possesso anche dell'autorizzazione a svolgere attività di autoscuola, i locali potranno avere in comune l'ingresso e gli uffici di segreteria destinati alla ricezione del pubblico ed al ricevimento degli incarichi, sempre nell'osservanza di quanto prescritto al comma 3.
5) I criteri stabiliti dal presente articolo non si applicano ai locali già autorizzati degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che il 5 settembre '91, data di entrata in vigore della legge n° 264/91, esercitavano attività di agenzie per il disbrigo di pratiche automobilistiche, autorizzate ai sensi dell'art. 115 del R.D. 18/06/1931 n° 773.
6) I criteri stabiliti dal presente articolo si applicano anche alle imprese o società che, pur esercitando l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, prima dell'entrata in vigore della legge n° 264/91, trasferiscano la propria attività, esclusa l'ipotesi di sfratto esecutivo o chiusura non temporanea al traffico della zona o altri oggettivi gravi motivi, in locali diversi da quelli in cui l'attività di consulenza veniva esercitata anteriormente alla data di entrata in vigore del D.M. Trasporti 9/11/1992, (G.U. dell'1/12/1992 n° 283).
TITOLO IV
Art. 16
(Tenuta dei documenti) 1) Il titolare dell'impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o, nel caso di società, gli amministratori redigono un registro-giornale che indica gli elementi di identificazione del committente e del mezzo di trasporto, la data e la natura dell'incarico, nonché gli adempimenti cui l'incarico si riferisce. Il registro-giornale, prima di essere messo in uso, è numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio ai sensi art. 2215 del Codice Civile. Esso è inoltre vidimato annualmente, ai sensi dell'art. 2216 del Codice Civile, ed è tenuto a disposizione delle autorità competenti per il controllo, nonché delle autorità che, per motivi d'istituto, debbano individuare i committenti delle operazioni.
2) L'impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, quando il documento di circolazione del mezzo di trasposto o il documento di abilitazione alla guida venga ad essa consegnato per gli adempimenti di competenza, rilasciano all'interessato una ricevuta conforme al modello approvato con Decreto del Ministro dei Trasporti 8/2/92.
3) La ricevuta di cui al comma 2 sostituisce a tutti gli effetti il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida per la durata massima di 30 giorni dalla data del rilascio, che deve essere lo stesso giorno annotato sul registro-giornale di cui al comma 1.
4) L'impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto pone a disposizione dell'interessato, entro 30 giorni dal rilascio della ricevuta di cui al comma 2, l'estratto di cui all'art. 92 del nuovo Codice della Strada, (approvato con D. Lgs. 30/04/1992 n° 285, così come modificato dal D. Lgs. del 10/09/1993 n° 360).
Art. 17
(Tariffe) 1) Le tariffe minime e massime per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono stabilite annualmente con Decreto del Ministero dei Trasporti.
2) Le tariffe minime e massime di cui al comma precedente e quelle praticate dall'impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto devono essere permanentemente affisse nei locali ove vengono acquisiti gli incarichi dei committenti, in posizione tale da permettere l'agevole lettura.
3) Le tariffe praticate devono essere preventivamente depositate presso la Provincia per ottenere un visto di conformità da parte del competente ufficio imprese di consulenza automobilistica-autoscuole.
Art. 18
(Orari di apertura delle Agenzie) 1) Gli studi di consulenza dovranno garantire un orario di apertura al pubblico di almeno 20 ore settimanali, con una articolazione tale da garantire l'effettiva disponibilità per gli utenti. Detto orario ed ogni variazione dello stesso, nonché il periodo di effettuazione delle ferie, devono essere preventivamente comunicate alla Provincia.
2) La non osservanza dell'orario di apertura al pubblico viene configurata come irregolarità nell'esercizio dell'attività di consulenza, per cui il Presidente della Provincia, anche su iniziativa dei Comuni, emana atto di diffida per detta violazione. Dopo tre atti di diffida per non osservanza dell'orario di apertura, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 9 della legge 264/91, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione a lire cinquemilioni e l'autorizzazione provinciale all'esercizio dell'attività in parola è sospesa per un periodo da uno a sei mesi.
Art. 19
(Vigilanza) 1) La vigilanza sull'applicazione delle norme del presente Regolamento è affidata alla Provincia e ai Comuni, ai sensi dell'Art. 9 della legge 08/08/91 n° 264.
2) Essa viene svolta dagli addetti della Provincia, muniti di apposito tesserino.
3) La vigilanza consiste in ispezioni presso le sedi delle Agenzie ed altri accertamenti diretti a controllare:
a) la regolarità dell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
b) l'osservanza delle tariffe e degli orari;
c) la regolarità della tenuta del registro-giornale e del rilascio delle certificazioni sostitutive;
d) la permanenza delle condizioni in base alle quali l'esercizio dell'attività di consulenza è stata autorizzata.
Art. 20
(Sanzioni) 1) Il Presidente della Provincia, anche su iniziativa dei Comuni, emana atto di diffida in caso di accertate irregolarità nell'esercizio dell'attività di consulenza dei mezzi di trasporto o di inosservanza delle tariffe minime e massime stabilite. Ove siano accertate irregolarità persistenti o ripetute il Presidente della Provincia applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione a lire cinquemilioni e l'autorizzazione, di cui all'art. 3 della legge n° 264/91, è sospesa per un periodo da uno a sei mesi.
2) Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta di cui al precedente art. 16 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a duemilioni. Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio consegue la revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 3 della legge 264/91. Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
3) L'autorizzazione è revocata quando vengono meno i requisiti previsti per il rilascio. Può essere, altresì, revocata, dopo un periodo di sospensione qualora permangano gravi abusi. Sono considerati tali, per esempio:
1) il rilascio ripetuto di ricevute non conformi al Decreto Ministeriale 08/02/92;
2) la mancanza od irregolare tenuta dei documenti obbligatori;
3) l'esercizio dell'attività di consulenza in locali diversi da quelli autorizzati;
4) gravi irregolarità nel campo tariffario.
In questi casi, si applica anche una sanzione accessoria del pagamento di una somma da lire duemilioni a lire diecimilioni, salva l'eventuale responsabilità civile e penale.
4) Chiunque esercita l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, senza essere in possesso della prescritta autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemilioni a lire ventimilioni. Ove difetti l'attestato di idoneità professionale, si applica l'art. 348 del Codice Penale.
TITOLO V
Art. 21
(Attività da parte degli Enti Pubblici non economici) 1) L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, prevista dall'art.1 della legge n.264/91, può essere esercitata anche da enti pubblici non economici, sia da uffici dei predetti enti in regime di convenzionamento o di concessione, sia direttamente dai predetti Enti.
2) L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, esercitata direttamente dall'Automobil Club d'Italia ovvero dagli uffici in regime di concessione o di convenzionamento con gli Automobile Club istituiti successivamente alla data del 5 settembre 1995, è soggetta all'autorizzazione prevista dalla citata legge n° 264/91. L'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia, nel rispetto del programma provinciale delle autorizzazioni di cui all'art. 2, comma 3, della citata legge n° 264/91, su richiesta dell'Automobile Club competente, direttamente a tale Ente in relazione agli uffici dello stesso specificamente indicati nella richiesta, purché i soggetti designati quali titolari degli uffici stessi siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della citata legge n° 264/91, nonché dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della stessa legge.
All'Automobile Club competente si applica l'art. 9 della citata legge n° 264/91.
3) Le autorizzazioni, rilasciate dagli uffici di cui al comma 2, decadono qualora venga meno il predetto rapporto di convenzionamento o di concessione.
4) Le tariffe minime e massime per l'attività di consulenza sono quelle fissate ai sensi dell'art.8 della legge 264/91.
5) Dalla data di entrata in vigore del Nuovo codice della strada, gli uffici di cui al comma 2 rilasciano la ricevuta di cui alla legge 264/91 art.7.
TITOLO VI
Art. 22
(Disposizioni transitorie e finali) 1) Coloro che, alla data del 5 settembre 1991, esercitavano effettivamente da oltre 3 anni, sulla base di licenza rilasciata dal Questore ai sensi dell'art.115 del T.U. delle Legge D.P.S., approvato con R.D. 18/6/1931, n.773, l'attività di disbrigo di pratiche automobilistiche o gestivano, in regime di concessione o di convenzionamento con l'A.C.I., Uffici di assistenza automobilistica, conseguono a domanda, l'autorizzazione provinciale anche in difetto dei titoli di studio e dell'attestato di idoneità professionale, previsti dall'art.5 della Legge 264/91.
2) Coloro che, alla data del 5 settembre 1991, non avevano maturato i 3 anni di esercizio effettivo dell'attività di cui al precedente comma 1, conseguono, a domanda, l'autorizzazione da parte della Provincia anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale, previsti dall'art.5 della legge 264/91, purché attestino di aver frequentato con profitto un corso di formazione professionale che sarà organizzato secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dei Trasporti, sentiti l'A.C.I. e le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, nella prima o nella seconda sessione utile. I medesimi soggetti possono proseguire comunque l'esercizio dell'attività fino al conseguimento dell'autorizzazione di cui all'art.3 della Legge 264/91.
3) Coloro che, alla data del 5 settembre 1991, avevano effettivamente esercitato l'attività da almeno 5 anni, possono ottenere, a domanda, l'attestato di idoneità professionale, di cui all'art.5 della Legge n.264/91, da parte della M.C.T.C..
4) Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'art.3 comma 1 lettera G della Legge 264/91.
Art. 23
(Entrata in vigore) 1) Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione ai sensi di legge.
ALLEGATO "A"
CIRCOSCRIZIONE N. 1 - TERMOLI
Petacciato
San Giacomo degli Schiavoni
Campomarino
Portocannone
Guglionesi
CIRCOSCRIZIONE N. 2 - MONTENERO DI BISACCIA
Mafalda
Tavenna
Palata
Montecilfone
CIRCOSCRIZIONE N. 3 - MONTEFALCONE DEL SANNIO
Montemitro
San Felice del Molise
Acquaviva Collecroci
Roccavivara
CIRCOSCRIZIONE N. 4 - LARINO
San Martino in Pensilis
Ururi
Montorio nei Frentani
Montelongo
CIRCOSCRIZIONE N. 5 - CASACALENDA
Provvidenti
Morrone
Ripabottoni
Guardialfiera
CIRCOSCRIZIONE N. 6 - CASTELMAURO
Castelbottaccio
Lucito
Lupara
Civitacampomarano
CIRCOSCRIZIONE N. 7 - TRIVENTO
Salcito
San Biase
S. Angelo Limosano
Limosano
Pietracupa
CIRCOSCRIZIONE N. 8 - S. ELIA A PIANISI
Macchiavalfortore
Pietracatella
Monacilioni
Campolieto
CIRCOSCRIZIONE N. 9 - RICCIA
Ielsi
Gambatesa
Tufara
Gildone
CIRCOSCRIZIONE N. 10 - CERCEMAGGIORE
Cercepiccola
San Giuliano del Sannio
Sepino
CIRCOSCRIZIONE N. 11 - BOIANO
Spinete
Colledanchise
San Polo Matese
Campochiaro
Guardiaregia
San Massimo
CIRCOSCRIZIONE N. 12 - S. CROCE DI MAGLIANO
Rotello
Bonefro
San Giuliano di Puglia
ColletortoCIRCOSCRIZIONE N.13 - CASTROPIGNANO
Fossalto
Torella del Sannio
Duronia
Molise
Casalciprano
CIRCOSCRIZIONE N.14 - CAMPOBASSO
Ripalimosani
Ferrazzano
Montagano
Petrella Tifernina
Castellino sul Biferno
Matrice
San Giovanni In Galdo
Toro
Campodipietra
Mirabello SanniticoCIRCOSCRIZIONE N. 15 - VINCHIATURO
Baranello
Busso
Oratino |  |