DIFENSORE CIVICO
PROVINCIA DI CAMPOBASSO
REGOLAMENTO DEL DIFENSORE CIVICO
(Art.8, legge 8 giugno 1990, n.142 e artt. 21 e 22 dello Statuto della Provincia)

Approvato dal Consiglio Provinciale con atto n.78/1 del 2 dicembre 1993

Vistato dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 22 dicembre 1993
con decisione n.1935/1934

SOMMARIO

CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 Istituzione
Art. 2 Giuramento
Art. 3 Revoca e incompatibilità
Art. 4 Dimissioni
Art. 5 Pubblico Ufficiale
Art. 6 Trattamento
CAPO II
FUNZIONAMENTO
Art. 7 Attribuzione
Art. 8 Diritto d'accesso
Art. 9 Delibere di Giunta e di Consiglio
Art. 10 Partecipazione
Art. 11 Modalità di intervento
Art. 12 Conferenza dei servizi
CAPO III
RAPPORTI ISTITUZIONALI
Art. 13 Relazioni periodiche
Art. 14 Rapporti con il Difensore Civico della Regione e del Comune
Art. 15 Conferenza dei Difensori civici
Art. 16 Iscrizione all'Associazione Nazionale
CAPO IV
COMPOSIZIONE EXTRAGIUDIZIALE DEI CONFLITTI
Art. 17 Mediazione
Art. 18 Oggetto della richiesta e delle istanze
CAPO V
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Art. 19 Dotazione Organica dell'Ufficio del Difensore Civico
Art. 20 Sanzioni per i dipendenti
Art. 21 Responsabilità del Difensore Civico
CAPO VI
STRUMENTAZIONE
Art. 22 Strumenti
Art. 23 Libri e registri
Art. 24 Dotazione del Provveditorato ed Economato
CAPO VII
NORME TRANSITORIE, FINALI E DI RINVIO
Art. 25 Norma di rinvio
Art. 26 Entrata in vigore




CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
(Istituzione)
1) L'ufficio del difensore civico - istituito ai sensi dell'art. 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142 - con le disposizioni contemplate dallo statuto provinciale agli artt. 21 e 22, svolge funzioni di autorità amministrativa garante della legittimità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, con finalità, efficacia, economicità e trasparenza.
2) L'ufficio del difensore civico ha sede presso il palazzo della Provincia. La ubicazione specifica è fissata con delibera della Giunta provinciale oppure - ove occorra - con ordinanza del presidente.
Art. 2
(Giuramento)
1) Il difensore civico - dopo l'elezione avvenuta in consiglio provinciale ai sensi delle norme dell'art. 22, 2° comma dello statuto e previa notifica di nomina, che avviene con decreto di esecuzione del presidente - giura davanti al consiglio provinciale osservando le formule di cui all'art. 11 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
Art. 3
(Revoca e incompatibilità)
1) Il difensore civico può essere revocato con atto motivato del consiglio provinciale per le cause fissate dalle leggi e dallo statuto.
2) Tuttavia, finché resta in esercizio egli non può essere candidato alle seguenti cariche:
a) consigliere comunale;
b) consigliere provinciale e assessore;
c) consigliere regionale;
d) deputato o senatore.
3) Non può, altresì, far parte dei consigli d'amministrazione di enti dipendenti dalla Provincia (Aziende, Istituzioni, Consorzi, ecc.) né avere rapporti di lavoro con organismi e/o soggetti pubblici e privati che hanno in atto relazioni con la Provincia.
Art. 4
(Dimissioni)
1) Le dimissioni del difensore civico fatte pervenire al consiglio provinciale debbono essere accettate o respinte entro 45 giorni.
2) Sino al subentro del nuovo difensore civico, il precedente svolge tutte le funzioni in regime di prorogatio ancorché le dimissioni siano state accettate.
3) Il consiglio provinciale provvede alla elezione del nuovo difensore civico entro 60 giorni dalla ratifica e/o accettazione delle dimissioni del difensore civico in carica.
Art. 5
(Pubblico Ufficiale)
1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 357 del codice penale il difensore civico assume la qualificazione di pubblico ufficiale.
2) Egli è funzionario onorario con poteri di supremazia gerarchica verso tutti i dipendenti provinciali.
3) Egli è organo speciale della Provincia, indipendente dal potere politico, burocratico ed economico, perseguente i principi di eguaglianza sostanziale.
Art. 6
(Trattamento)
1) Il difensore civico riceve il compenso pari all'indennità fissata per un assessore, come stabilito dello statuto della Provincia, con i relativi diritti per quanto attiene a trasferte e missioni e prerogative o privilegi.
2) Egli - per il periodo del mandato - ha diritto ad un assicurazione speciale, che sarà definita nelle forme e con i criteri più idonei dalla giunta provinciale, con compagnie di assoluta affidabilità.


CAPO II
FUNZIONAMENTO
Art. 7
(Attribuzioni)
1)Il difensore civico, in base alle attribuzioni della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dello statuto provinciale, con la sua azione persegue gli scopi seguenti:
a) segnalare abusi, cioè rilevare sostanzialmente il cattivo uso che l'autorità provinciale (organi istituzionali, uffici, servizi ed Enti) fa nell'esercizio delle attività amministrative, evidenziando il contrasto con lo scopo che di norma è necessario perseguire;
b) segnalare disfunzioni, cioè il cattivo funzionamento o le alterazioni dei procedimenti, che si rilevano nell'organizzazione degli uffici e dei servizi o presso istituzioni, aziende, e consorzi di promanazione provinciale;
c) segnalare carenze, cioè la mancanza sostanziale di intervento nei confronti dei cittadini singoli o associati, per l'assenza di regolamentazione di determinate materie o per l'inesistenza dei servizi comunque essenziali alla vita collettiva;
d) attivare le iniziative di cui alle lettere a), b) e c) ad istanza di singoli cittadini o associati, oppure di propria iniziativa, qualora lo ritenga necessario;
e) denunciare all'autorità giudiziaria fatti od omissioni contabilmente sanzionabili di cui abbia avuto conoscenza;
f) far inserire tematiche all'o.d.g. del consiglio provinciale, mediante richiesta formale al presidente, che provvede entro 30 giorni per le materie di cui alle lettere precedenti.
Art. 8
(Diritto d'accesso)
1) Il difensore civico, nell'esercizio delle sue funzioni, esercita il diritto di accesso ai documenti dell'amministrazione mediante esame ed estrazione di copie degli atti necessari.
2) Egli ha il diritto di ricevere dagli organi istituzionali a dai funzionari preposti o addetti agli uffici e ai servizi della Provincia o dagli enti dipendenti tutte le informazioni necessarie all'esercizio del suo mandato.
3) Al difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio.
Art. 9
(Delibera di Giunta e di Consiglio)
1) Tutte le deliberazioni del consiglio provinciale e della giunta provinciale, compreso lo statuto ed i regolamenti della Provincia debbono essere fatti pervenire contestualmente all'affissione all'albo pretorio anche al difensore civico per l'esercizio della sua funzione di controllo democratico e di garanzia degli interessi generali della comunità locale.
2) Presso l'ufficio del difensore civico è tenuto un registro apposito per la iscrizione cronologica delle deliberazioni ricevute.
3) Le ordinanze del presidente, i decreti del segretario generale e quelli dei dirigenti capi - settore gli sono consegnati in copia, se richiesti.
Art. 10
(Partecipazione)
1) Il difensore civico - su invito formale del presidente o suo sostituto - partecipa quale osservatore - e allorché le adunanze non siano segrete o vi possano ricorrere contrasti di interessi - alle riunioni di giunta e di consiglio provinciale.
Art. 11
(Modalità d'intervento)
1) I cittadini, gli enti o le singole associazioni che abbiano in corso una pratica ovvero abbiano diretto interesse ad un procedimento amministrativo in itinere presso la Provincia e/o gli enti o aziende dipendenti, possono chiedere l'intervento del difensore civico qualora non vengano rispettati i termini previsti dalla legge, dello statuto e dai regolamenti.
2) La richiesta deve essere inoltrata per iscritto all'ufficio del difensore civico - ove si provvederà alla protocollazione cronologica e numerica.
3) Il difensore civico - entro 5 giorni dalla ricezione dell'istanza - può convocare direttamente il funzionario cui spetta la responsabilità della pratica o del procedimento in esame per ottenere chiarimenti ed informazioni o per procedere congiuntamente all'esame della pratica e del procedimento.
4) Ultimato l'esame di cui al precedente comma, il difensore civico, d'intesa con il funzionario, stabilisce il termine massimo - non in contrasto con il regolamento di esecuzione sui tempi del procedimento amministrativo di cui all'art. 2, 2° comma della legge 7 agosto 1990, n. 241 - per la definizione della pratica e del procedimento, dandone immediata comunicazione al ricorrente, all'ufficio competente ed al presidente o assessore al ramo.
5) Trascorso il termine di cui al comma precedente senza che sia stata definita la pratica o il procedimento, il difensore civico porta a conoscenza del presidente o dell'assessore al ramo o della giunta l'inadempimento riscontrato per i provvedimenti di competenza.
Art. 12
(Conferenza dei servizi)
1) Il difensore civico partecipa alla conferenza annuale dei servizi istituita ai sensi dell'art. 2, 2° comma del d. P.R. 3 agosto 1990, n. 333 e contemplata dallo statuto e dai regolamenti della Provincia.
2) Nella conferenza dei servizi il difensore civico svolge una relazione pubblica evidenziando i casi di carenza o disfunzioni dell'attività e suggerendo soluzioni idonee in materia di riorganizzazione per l'efficienza, l'efficacia, la produttività e l'economicità dell'azione amministrativa.
3) Il consiglio provinciale e la giunta per le rispettive competenze - ravvisando utili le indicazioni del difensore civico per rimuovere ostacoli e disfunzioni - adottano gli atti conseguenti anche alla luce delle risultanze della conferenza dei servizi.


CAPO III
RAPPORTI ISTITUZIONALI

Art. 13
(Relazioni periodiche)
1) Il difensore civico - ove lo ritenga opportuno - può inviare una relazione trimestrale al consiglio provinciale allo scopo di segnalare i casi in cui si sono verificati ritardi, disfunzioni e irregolarità, formulando suggerimenti e proposte per migliorare l'azione amministrativa.
2) La relazione annuale del difensore civico è d'obbligo e deve pervenire al presidente, alla giunta e al consiglio provinciale entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno affinché gli organi possano soddisfare alle esigenze ed alle segnalazioni mediante lo strumento del bilancio preventivo.
3) La relazione del difensore civico è esposta all'albo pretorio per un mese di modo che tutti i cittadini possano averne notizia. Per il rilascio di eventuali copie della relazione si applicano le norme regolamentari della Provincia per il diritto di accesso.

Art. 14
(Rapporti con il Difensore Civico della Regione e dei Comuni)
1) Il difensore civico della Provincia segnala eventuali irregolarità al difensore civico della Regione o del Comune, qualora nell'esercizio dei propri compiti rilevi disfunzioni o anomalie nell'attività amministrativa della Regione e dei Comuni.
Art. 15
(Conferenza dei difensori civici)
1) Il difensore civico della Provincia partecipa alle riunioni regionali o provinciali indette ad iniziativa dei difensori civici regionali, provinciali e comunali.
2) Partecipa, altresì, a riunioni nazionali indette dall'associazione dei difensori civici o da organi pubblici.
Art. 16
(Iscrizione all'Associazione Nazionale)
1) Il difensore civico può iscriversi all'Associazione Nazionale Difensori Civici per realizzare tutti i fini deontologici e di aggiornamento nell'interesse specifico dei compiti dell'ufficio da egli assolti.

CAPO IV
COMPOSIZIONE EXTRAGIUDIZIALE DEI CONFLITTI

Art. 17
(Mediazione)
1) Il difensore civico - qualora il presidente accetti - può svolgere funzioni di mediazione e ricomposizione del conflitto in sede extra-giudiziale tra la Provincia e il cittadino singolo o associato, sempreché ne affidino l'incarico con richiesta formale.
2) La mediazione avviene con modalità informali, che possono raggiungere la forma di un'intesa scritta a cura del difensore civico ed accettata per la Provincia dal presidente o dall'assessore al ramo e dal singolo cittadino o dal rappresentante legale dell'associazione o ente interessato, e da essi sottoscritta.
3) L'intesa, per essere efficace, potrà costituire ordinanza o delibera dell'organo istituzionale competente per legge e statuto, in relazione alla materia trattata.
4) La mediazione di che trattasi può essere accettata anche dal dirigente capo-settore, ai sensi dell'art. 16, 1° comma, lett. f) del d. lgs. 29/93, qualora l'affare rientri nella sua competenza. Si osservano in tal caso le stesse procedure dei commi precedenti.
Art. 18
(Oggetto delle richieste e delle istanze)
1) Il cittadino, in forma singola o associata, o l'ente interessato alla mediazione di cui al precedente art. 17 fa pervenire al difensore civico una richiesta munita degli estremi seguenti:
a) nome e cognome;
b) data e luogo di nascita;
c) cittadinanza e residenza;
d) oggetto della richiesta descritto in forma succinta;
e) soluzione richiesta;
f) firma autenticata.
2) Il difensore civico risponde entro 10 giorni sia che l'istanza è procedibile, e gli organi dell'ente sono d'accordo, sia che l'istanza è improcedibile in quanto l'autorità provinciale non è d'accordo alla mediazione.
3) I contenuti di cui al 1° comma del presente articolo sono necessari anche per le istanze di cui all'art. 11 del presente regolamento.
4) Tutte le istanze e le richieste sono presentate alla segreteria del difensore civico e ad esso indirizzate.


CAPO V
STRUTTURA ORGANICA

Art. 19
(Dotazione Organica dell'Ufficio del Difensore Civico)
1) All'ufficio del difensore civico, per l'assolvimento delle funzioni previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, dallo statuto e dal presente regolamento è assegnata una dotazione organica valutata in relazione ai carichi di lavoro strutturali, funzionali, procedurali ed operativi, ai sensi del 4° comma dell'art. 21 dello Statuto.
Art. 20
(Sanzioni per i dipendenti)
1) Qualora i funzionari della Provincia impediscano o ritardino l'espletamento delle funzioni del difensore civico sono soggetti ai provvedimenti disciplinari previsti dall'art. 51, 9° e 10° comma della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dallo statuto circa gli ordinamenti del personale e dal relativo regolamento provinciale.
2) Per i funzionari non dipendenti dall'ufficio del difensore civico - ad iniziativa di questo - provvede il dirigente responsabile del 1° settore.
3) Per i funzionari addetti all'ufficio del difensore civico provvede con propria azione questi direttamente, formulando al dirigente del 1° settore il tipo di infrazione e di sanzione corrispondente.
Art. 21
(Responsabilità del difensore civico)
1) In materia di responsabilità, al difensore civico s'applicano le disposizioni dell'art. 8 delle legge 8 giugno 1990, n. 142.

CAPO VI
STRUMENTAZIONE

Art. 22
(Strumenti)
1) L'ufficio del difensore civico deve essere dotato di tutti gli strumenti e le tecnologie moderne (computers, fax, telefoni, radio, telescriventi, terminali, ecc.).
2) L'ufficio del difensore civico può disporre di una autovettura provinciale con autista per gli spostamenti relativi all'attività, alle ispezioni, sopralluoghi, se necessari.
Art. 23
(Libri e registri)
1) Presso l'ufficio del difensore civico è istituito e strutturato un apposito archivio in conformità delle leggi in materia.
2) Inoltre, è d'obbligo la tenuta del registro protocollo, del libro delle mediazioni extragiudiziali, del registro delle istanze con la soluzione delle questioni ivi descritte.

Art. 24
(Dotazione del provveditorato ed economato)
1) L'ufficio di provveditorato ed economato della Provincia mette a disposizione dell'ufficio del difensore civico gli strumenti e i mezzi di cui agli articoli 22 e 23.
2) Inoltre, è assegnata all'ufficio del difensore civico una piccola cassa per le spese correnti e per i proventi di segreteria. Tale piccola cassa è sottoposta alla cassa generale tenuta dall'economo-cassiere della Provincia.
3) Il funzionario economo incaricato della piccola cassa relazionerà mensilmente al provveditore-economo, operando rimesse o acquisizione di fondi.
4) L'inventario dei beni in dotazione all'ufficio del difensore civico è tenuto presso gli uffici della Provincia ed una copia è depositata presso l'ufficio stesso che ne ha avuta l'assegnazione. Ciò al fine della verifica della eventuale obsolescenza, ricambio, manutenzione, ecc..
5) Un funzionario dell'ufficio del difensore civico viene incaricato della tenuta dei beni quale consegnatario.
CAPO VII
NORME TRANSITORIE, FINALI E DI RINVIO

Art. 25
(Norma di rinvio)
1) Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti, dello statuto e dei regolamenti dell'ente.
2) Il presente regolamento può essere modificato dalle decisioni del consiglio provinciale con procedimento ordinario.
Art. 26
(Entrata in vigore)
1) Il presente regolamento - definito ai sensi del 7° comma dell'art. 21 dello statuto - deliberato dal consiglio provinciale ed approvato dall'organo di controllo regionale - entra in vigore 15 giorni dopo la sua affissione all'albo pretorio della Provincia in conformità alle disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142 e della legge regionale in materia di controllo.