 | 1. La Giunta Provinciale è composta dal Presidente e da un minimo di sei assessori ad un massimo di otto assessori.
Tra i componenti la Giunta il Presidente nomina un Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza ed impedimento. Il Vice Presidente e gli assessori sono presentati al Consiglio Provinciale nella prima seduta successiva alle elezioni.
La comunicazione di nomina della Giunta è depositata presso il Segretario Generale almeno 24 ore prima dello svolgimento della seduta consiliare.
2. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere provinciale. Qualora un consigliere provinciale assuma la carica di assessore, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Presidente della Provincia. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti della Provincia. |  |