Legge 11 luglio 1995, n. 273
"Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni"
Gazzetta ufficiale n. 160 serie generale parte prima del 11.07.1995
Testo del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163 (in Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 109 del 12 maggio 1995), coordinato con la legge di conversione 11 luglio 1995, n. 273 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: "Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni".
AVVERTENZA:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrante con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono riportate tra i segni ((...)).
INDICE
Articolo 1 ((Soppresso dalla legge di conversione))
Articolo 2 - Qualita' dei servizi pubblici
Articolo 3 - Uffici relazioni con il pubblico
Articolo 3-bis - Conferenza di servizi
Articolo 3-ter - Rimedi per l'inosservanza dei termini
Articolo 3-quater - Servizio di controllo interno
Articolo 3-quinquies - Conclusione di accordi
Articolo 4 - Comunicazione per mobilita' regionale e trasferimento
Articolo 4-bis - Procedura semplificata per studi e progetto
Articolo 4-ter - Pareri resi dall'Autorita' di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39
Articolo 5 - Intervento straordinario nel Mezzogiorno
Articolo 5-bis - Corsi-concorsi banditi dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione
Articolo 6 - Entrata in vigore
Art. 2
Qualita' dei servizi pubblici
Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono emanati schemi generali di riferimento di carte di servizi pubblici, predisposte, d'intesa con le amministrazioni interessate, dal Dipartimento della funzione pubblica per i settori individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere b)), e)) , f)), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e riportati nell'allegato elenco n. 2.
((1-bis. I decreti di cui al comma 1 tengono conto delle norme)) ((del "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche)) ((amministrazioni" adottate con decreto del Ministro per la)) ((funzione pubblica.))
2. Gli enti erogatori di servizi pubblici, non oltre centoventi giorni dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 1, adottano le rispettive carte dei servizi pubblici sulla base dei principi indicati dalla direttiva e dello schema generale di riferimento, dandone adeguata pubblicita' agli utenti e comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.
Riferimenti normativi:
Il testo dell'art. 5, comma 2, lettere b)), e)) ed f)), della legge n. 400/1988 ((Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri)) e' il seguente:
"2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 95, primo comma, della Costituzione:
a)) ((omissis));
b)) coordina e promuove l'attivita' dei Ministri in ordine agli atti che riguardano la politica generale del Governo;
c)) ((omissis));
d)) ((omissis));
e)) adotta le direttive per assicurare l'imparzialita', il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi di particolare rilevanza puo' richiedere al Ministro competente relazioni e verifiche amministrative;
f)) promuove l'azione dei Ministri per assicurare che le aziende e gli enti pubblici svolgano la loro attivita' secondo gli obiettivi indicati dalle leggi che ne definiscono l'autonomia e in coerenza con i conseguenti indirizzi politici e amministrativi del Governo".
Con il decreto del Ministro per la funzione pubblica 31 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 149 del 28 giugno 1994, e' stato adottato il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
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Art. 3
Uffici relazioni con il pubblico
1. All'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
" ((5-bis)). Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e il personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplificazione ((e all'accelerazione)) delle procedure e all'incremento delle modalita' di accesso informale alle informazioni in possesso dell'amministrazione ((e ai documenti amministrativi.))
((5-ter)). L'organo di vertice della gestione dell'amministrazione o dell'ente verifica l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 5-bis, ai fini dell'inserimento della verifica positiva nel fascicolo personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici e nella progressione in carriera del dipendente. Gli organi di vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di una adeguata pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua le forme di pubblicazione.
((5-quater)). Le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, a decorrere dal 1 luglio 1997, sono estese a tutto il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche."
Riferimenti normativi:
Si riporta il testo dell'art. 12 del D.Lgs. n. 29/1993 ((Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421)), come sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, poi modificato dal decreto qui pubblicato:
"Art. 12 ((Ufficio relazioni con il pubblico)).
1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano, nell'ambito della propria struttura e nel contesto della ridefinizione degli uffici di cui all'art. 31, uffici per le relazioni con il pubblico.
2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:
a)) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b)) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;
c)) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.
3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacita' di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione.
4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilita'; in particolare, le amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.
5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario.
5-bis. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e il personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplificazione delle procedure e all'incremento delle modalita' di accesso informale alle informazioni in possesso dell'amministrazione.
5-ter. L'organo di vertice della gestione dell'amministrazione o dell'ente verifica l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 5-bis, ai fini dell'inserimento della verifica positiva nel fascicolo personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici e nella progressione in carriera del dipendente.
Gli organi di vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di una adeguata pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua le forme di pubblicazione.
5-quater. Le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, a decorrere dal 1 luglio 1997, sono estese a tutto il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche.".
La legge n. 241/1990, sopracitata, reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". Il capo III della predetta legge ((articoli 7-13)) tratta dalla partecipazione al procedimento amministrativo.
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Art. 3-bis
Conferenza di servizi
((1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 14 della legge 7 agosto)) ((1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, e')) ((inserito il seguente:))
(("2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si)) ((applicano anche quando l'attivita' del privato sia subordinata)) ((ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di ((amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la)) ((conferenza e' convocata, anche su richiesta dell'interessato,)) ((dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse)) ((pubblico prevalente".))
Riferimenti normativi:
Si riporta il testo dell'art. 14 della legge n. 241/1990 ((Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)), come modificato dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dal decreto qui pubblicato:
"Art. 14.
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indi'ce di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza stessa puo' essere indetta anche quando l'amministrazioneprocedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti.
2-bis. Qualora nella conferenza sia prevista l'unanimita' per la decisione e questa non venga raggiunta, le relative determinazioni possono essere assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Tali determinazioni hanno il medesimo effetto giuridico dell'approvazione all'unanimita' in sede di conferenza di servizi.
2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbiche diverse. In questo caso, la conferenza e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente.
3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volonta', salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini".
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Art. 3-ter
Rimedi per l'inosservanza dei termini
((1. Decorsi inutilmente i termini di conclusione dei )) ((procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni)) ((statali, fissati ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto)) ((1990, n. 241, l'interessato puo' produrre istanza al dirigente)) ((generale dell'unita' responsabile del procedimento, il quale)) ((provvede direttamente nel termine di trenta giorni.
Se il)) ((provvedimento e' di competenza del dirigente generale l'istanza)) ((e' rivolta al Ministro, il quale valuta se ricorrono le)) ((condizioni per l'esercizio del potere di avocazione regolato)) ((dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio)) ((1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 8 del decreto)) ((legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, provvedendo in caso)) ((positivo entro trenta giorni dall'avocazione. ))
((2. I servizi di controllo interno dei Ministeri, istituiti ai)) ((sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,)) ((n. 29, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo)) ((18 novembre 1993, n. 470, e i servizi ispettivi compiono)) ((annualmente rilevazioni sul numero complessivo dei procedimenti)) ((non conclusi entro il termine determinato ai sensi )) ((dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. ))
((L'inosservanza di tale termine comporta accertamenti ai fini)) ((dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei )) ((dirigenti generali, dei dirigenti e degli altri dipendenti)) ((dall'articolo 20, commi 9 e 10, e dall'articolo 59 del decreto)) ((legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituiti, )) ((rispettivamente, dall'articolo 6 del decreto legislativo 18)) ((novembre 1993, n. 470, e dall'articolo 27 del decreto )) ((legislativo 23 dicembre 1993, n. 546. ))
Riferimenti normativi:
Si riporta il testo dell'art. 2 della legge n. 241/1990 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi:
"Art. 2.
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento e' ad iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti".
Si riporta il testo dell'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993 ((Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421)), come sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, dell'art. 20 del medesimo decreto, come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470, e dell'art. 59 dello stesso decreto, come sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, poi modificato, da ultimo, dall'art. 2 del D.L. 28 giugno 1995, n. 260, in corso di conversione in legge:
"Art. 14 ((Indirizzo politico-amministrativo)), comma 3.
- Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti ad avocazione da parte del Ministro, se non per particolari motivi di necessita' ed urgenza specificatamente indicati nel provvedimento di avocazione da comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri".
"Art. 20 ((Verifica dei risultati. Responsabilita' dirigenziali)).
1. I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attivita' svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. All'inizio di ogni anno, i dirigenti presentano al direttore generale e questi al Ministro, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente.
2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove gia' non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo.
3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi e' attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Puo' essere utilizzato anche personale gia' collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze, le amministrazioni pubbliche possono altresi' avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.
4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti generali e da esperti anche esterni alle amministrazioni. In casi di particolare complessita', il Presidente del Consiglio puo' stipulare, anche cumulativamente per piu', amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati.
5. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attivita' agli organi generali di direzione. Gli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche riferiscono altresi' ai comitati di cui al comma 6.
6. I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati metropolitani di cui all'articolo 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si avvolgono degli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche.
7. All'istituzione degli uffici di cui al comma 2 si provvede con regolamenti delle singole amministrazioni da emanarsi entro il 1 febbraio 1994. E' consentito avvalersi, sulla base di apposite convenzioni di uffici gia' istituiti in altre amministrazioni.
8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali. I termini e le modalita' di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
9. L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria tecnica e amministrativa comportano in contraddittorio, il collocamento a disposizione per la durata massima di un anno, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni. Per le amministrazioni statali tale provvedimento e' adottato dal Ministro ove si tratti di dirigenti e dal Consiglio dei Ministri ove si tratti di dirigenti generali. Nelle altre amministrazioni provvedono gli organi amministrativi di vertice. Per effetto del collocamento a disposizione non si puo' procedere a nuove nomine a qualifiche dirigenziali. In caso di responsabilita' particolarmente grave o reiterata, nei confronti dei dirigenti generali o equiparati, puo' essere disposto, in contraddittorio, il collocamento a riposo per ragioni di servizio, anche se non sia mai stato in precedenza disposto il collocamento a disposizione; nei confronti dei dirigenti si applicano le disposizioni del codice civile.
10. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilita' penale, civile amministrativo-contabile e disciplinare previste per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
11. Restano altresi' ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate".
"Art. 59 ((Sanzioni disciplinari e responsabilita')).
1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, fatto salvo per i soli dirigenti generali quanto disposto dall'art. 20, comma 10, resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di responsabilita' civile, amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
2. Ai dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, si applicano l'art. 2106 del codice civile e l'art. 7, commi primo, quinto e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
3. Salvo quanto previsto dagli articoli 20, comma 1, e 58, comma 1, la tipologia e l'entita' delle infrazioni e delle relative sanzioni possono essere definite dai contratti collettivi.
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente lavora, contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura, il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente.
5. Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve essere adottato previo tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente, che viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero, di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni.
6. Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile puo' essere ridotta, ma in tal caso non e' piu' suscettibile di impugnazione.
7. Ove, i contratti collettivi non prevedano procedure di conciliazione, entro venti giorni dall'applicazione della sanzione, il dipendente, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, puo' impugnarla dinanzi al collegio arbitrale di disciplina dell'amministrazione in cui lavora. Il collegio emette la sua decisione entro novanta giorni dall'impugnazione e l'amministrazione vi si conforma. Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.
8. Il collegio arbitrale si compone di due rappresentanti dell'amministrazione e di due rappresentanti dei dipendenti ed e' presieduto da un esterno all'amministrazione, di provata esperienza e indipendenza. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, stabilisce, sentite le organizzazioni sindacali, le modalita' per la periodica designazione di dieci rappresentanti dell'amministrazione e dieci rappresentanti dei dipendenti, che, di comune accordo, indicono cinque presidenti. In mancanza di accordo, l'amministrazione richiede la nomina dei presidenti al presidente del tribunale del luogo in cui siede il collegio. Il collegio opera con criteri oggettivi di rotazione dei membri e di assegnazione dei procedimenti disciplinari che ne garantiscano l'imparzialita'.
9. Piu' amministrazioni omogenee o affini possono istituire un unico collegio arbitrale mediante convenzione che ne regoli le modalita' di costituzione e di funzionamento nel rispetto dei principi di cui ai precedenti commi.
10. Fino al riordinamento degli organi collegiali della scuola, nei confronti del personale ispettivo tecnico, direttivo, docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative statali si applicano le norme di cui al titolo IV, capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417".
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Art. 3-quater
Servizio di controllo interno
- ((1. Per le amministrazioni che non hanno adottato il regolamento)) ((per l'istituzione del servizio di controllo interno o del)) ((nucleo di valutazione di cui all'articolo 20, comma 7, del)) ((decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito)) ((dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n.)) ((470, vigono, fino all'emanazione del citato regolamento, le)) ((disposizioni di cui al presente articolo. ))
- ((2. Il servizio di controllo interno e' posto alle dirette)) ((dipendenze del Ministero in posizione di autonomia. ))
- ((3. Alla direzione del servizio di cui al comma 1 e' preposto un)) ((collegio di tre membri costituito da due dirigenti generali,)) ((appartenenti ai ruoli del Ministero cui appartiene il servizio)) ((di controllo interno, e da un membro scelto tra i magistrati)) ((delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati)) ((dello Stato, i professori universitari ordinari. Con unico)) ((decreto il Ministro competente provvede alla nomina del)) ((collegio e all'attribuzione delle funzioni di presidente del)) ((collegio stesso. Al servizio di controllo interno e' assegnato)) ((un nucleo di sei dirigenti del ruolo del Ministero cui )) ((appartiene il servizio o che si trovino in posizione di comando)) ((presso lo stesso Ministero. Le funzioni di segreteria del)) ((collegio sono svolte da un contingente non superiore alle)) ((diciotto unita', appartenenti alle diverse qualifiche )) ((funzionali. Gli incarichi di cui al presente comma sono)) ((attribuiti senza oneri per lo Stato. ))
- ((4. Le funzioni di controllo svolte dal servizio di cui al comma)) ((1 si esercitano nei confronti dell'attivia' amministrativa del)) ((Ministero presso cui il servizio e' istituito. ))
- ((5. Il servizio di controllo interno ha il compito di )) ((verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei)) ((rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed)) ((economica gestione delle risorse attribuite ed introitate,)) ((nonche' l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione)) ((amministrativa. In particolare esso: ))
((a)) accerta la rispondenza di risultati dell'attivita' )) ((amministrativa alle prescrizioni ed agli obiettivi stabiliti in)) ((disposizioni normative e nelle direttive emanate dal Ministro e)) ((ne verifica l'efficienza, l'efficacia e l'economicita' nonche')) ((la trasparenza, l'imparzialita' ed il buon andamento anche per)) ((quanto concerne la rispondenza dell'erogazione dei trattamenti)) ((economici accessori alla normativa di settore ed alle direttive)) ((del Ministro; ))
((b)) svolge il controllo di gestione sull'attivita' )) ((amministrativa dei dipartimenti, dei servizi e delle altre)) ((unita' organizzative e riferisce al Ministro sull'andamento)) ((della gestione, evidenziando le cause dell'eventuale mancato)) ((raggiungimento dei risultati con la segnalazione delle )) ((irregolarita' eventualmente riscontrate e dei possibili rimedi;))
((c)) stabilisce annualmente, anche su indicazione del Ministro e)) ((d'intesa, ove possibile, con i responsabili dei dipartimenti,)) ((dei servizi e delle altre unita' organizzative, i parametri e)) ((gli indici di riferimento del controllo sull'attivita' )) ((amministrativa.))
- ((6. Il servizio di controllo interno ha accesso ai documenti)) ((amministrativi e puo' richiedere ai dipartimenti, ai servizi ed)) ((alle altre unita' organizzative, oralmente o per iscritto,)) ((qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e disporre ispezioni)) ((ed accertamenti diretti.))
- ((7. I risultati dell'attivita' del servizio sono riferiti)) ((trimestralmente al dirigente generale competente ed al )) ((Ministro.))
Riferimenti normativi:
Per il testo dell'art. 20 del D.Lgs. n. 29/1993 si veda in nota all'art. 3-ter.
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Art. 3-quinquies
Conclusione di accordi
- ((1. All'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il)) ((comma 1, e' inserito il seguente: ))
- (( "1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi)) ((di cui al comma 1, il responsabile del procedimento puo')) ((predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente)) ((o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed)) ((eventuali controinteressati". ))
Riferimenti normativi:
Si riporta il testo dell'art. 11 della legge n. 241/1990, piu' volte citata, come sopra modificato:
"Art. 11.
1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10, l'amministrazione procedente puo' concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento puo' predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullita', per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dell'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo".
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Art. 4
Comunicazione per mobilita' regionale e trasferimento di
dipendente pubblico eccedente
1. Nel comma 14, primo periodo, dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole: "possono parimenti dare comunicazioni di tale vacanze" sono sostituite dalle seguenti: "danno parimenti comunicazioni di tali vacanze".
2. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, il dipendente pubblico eccedente puo' essere trasferito, previo suo assenso, in altra pubblica amministrazione a richiesta di quest'ultima.
3. Il cinquanta per cento dei posti resisi liberi per cessazioni dal servizio dal 1 settembre 1993 e' riservato ai trasferimenti per mobilita' del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 22, comma 9, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Riferimenti normativi:
La legge n. 724/1994 reca misure di razionalizzazione della finanza pubblica. Si trascrive il testo dei commi 6, 7 e 8 ((richiamati dal comma 9)), del citato comma 9 e del comma 14 ((come sopra modificato)) del relativo art. 22:
- "6. Fino al 30 giugno 1995, e comunque fino a quando non sono definite le dotazioni organiche previa verifica dei carichi di lavoro, e' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, di assumere personale di ruolo ed a tempo indeterminato, ivi compreso quello appartenente alle categorie protette.
- 7. Successivamente al 30 giugno 1995 e fino al 31 dicembre 1997, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 676, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 3, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fatta eccezione per la mobilita' che puo' avvenire per la copertura del 50 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio. Continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia di mobilita' nelle amministrazioni pubbliche. Il personale docente di ruolo nelle scuole di ogni ordine e grado in soprannumero o appartenente alle dotazioni organiche aggiuntive puo' essere utilizzato, secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni, negli istituti di istruzione secondaria superiore per il sostegno ai portatori di handicap purche' risulti in possesso del prescritto titolo di specializzazione.
- 8. Per il triennio 1995-1997 le amministrazioni indicate nel comma 6 possono assumere personale di ruolo e a tempo indeterminato, esclusivamente in applicazione delle disposizioni del presente articolo, anche utilizzando gli idonei delle graduatorie di concorsi, approvate dall'organo competente a decorrere dal 1 gennaio 1992, la cui validita' e' prorogata al 31 dicembre 1997. Fino al 31 dicembre 1997, in relazione all'attuazione dell'articolo 89 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, possono essere banditi concorsi e attuate assunzioni di personale per i ruoli locali delle amministrazioni pubbliche nella provincia di Bolzano, nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun profilo professionale.
- 9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano al personale delle amministrazioni di cui all'art. 3, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonche' al personale del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. Per il personale del comparto scuola continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di organici e di assunzione del personale di ruolo e non di ruolo. Per gli anni scolastici 1995-96 e 1996-97 i criteri di programmazione delle nuove nomine in ruolo del personale docente sono determinati con il decreto interministeriale previsto dal comma 15 del suddetto art. 4, in modo tale da contenere le assunzioni del personale docente sui posti delle dotazioni organiche provinciali, preordinate alle finalita' di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale 15 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 1994, entro il limite del 50 per cento delle predette dotazioni.
- 10-13. ((Omissis)).
- 14. Fermo restando quanto disposto dall'art. 24, comma 9, lettera a)), del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni e integrazioni, gli enti locali della regione, che hanno dichiarato il dissesto e che abbiano ottenuto l'approvazione della pianta organica, del piano di risanamento e del bilancio riequilibrato, nei quali vi siano posti vacanti in organico non ricopribili con la riammissione di proprio personale messo in mobilita' danno parimenti comunicazioni di tali vacanze alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica, ai fini del trasferimento, mediante la procedura di mobilita' di ufficio, di dipendenti di identico livello posti in mobilita' da altri enti della regione. Qualora non risultasse possibile, entro novanta giorni dall'avvenuta comunicazione, operare tali trasferimenti, detti enti possono procedere alla copertura dei posti vacanti mediante concorsi pubblici con facolta' di riservare una quota non superiore al 25 per cento dei posti messi a concorso a dipendenti gia' in servizio presso gli enti medesimi. In deroga ad ogni contraria disposizione, la quota del 25 per cento puo' essere superata fino a concorrenza del numero totale di posti vacanti in organico per i concorsi a posti della qualifica di dirigente. Per tali concorsi si applicano le disposizioni concernenti le prove, i requisiti per l'ammissione e le commissioni di concorso di cui all'art. 19, comma 2, ultima parte, all'art. 19, comma 3, ed agli articoli 3 e 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439".
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Art. 4-bis
Procedura semplificata per studi e progetti
((1. La procedura semplificata prevista dall'articolo 17, comma)) ((1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, per)) ((l'approvazione degli studi di fattibilita' e dei progetti di)) ((sviluppo, gestione e mantenimento dei sistemi informativi)) ((automatizzati da avviare nel corso degli anni 1993 e 1994, si)) ((applica anche ai progetti da avviare nel corso degli anni 1995)) ((e 1996. ))
Riferimenti normativi:
Il comma 1 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 39/1993 ((Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm)), della legge 23 ottobre 1992, n. 421)) prevede che: "Al fine di non ostacolare i processi di automazione in atto, in fase di prima attuazione del presente decreto l'Autorita' propone al Presidente del Consiglio dei Ministri una procedura semplificata per l'approvazione degli studi di fattibilita' e dei progetti di sviluppo, gestione e mantenimento dei sistemi informativi automatizzati da avviare nel corso degli anni 1993 e 1994".
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Art. 4-ter
Pareri resi dall'Autorita' di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39
- ((1. L'articolo 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.)) ((39, e' sostituito dal seguente: ))
(("Art. 8.
- 1. L'Autorita' esprime parere obbligatorio sugli)) ((schemi dei contratti concernenti l'acquisizione di beni e)) ((servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati per)) ((quanto concerne la congruita' tecnico-economica, qualora il)) ((valore lordo di detti contratti sia superiore al doppio dei)) ((limiti di somma previsti dagli articoli 5, 6, 8 e 9 del regio)) ((decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come rivalutati da )) ((successive disposizioni. La richiesta di parere al Consiglio di)) ((Stato e' obbligatoria oltre detti limiti ed e' in tali casi)) ((formulata direttamente dall'Autorita'. La richiesta di parere)) ((al Consiglio di Stato sospende i termini previsti per il parere)) ((rilasciato dall'Autorita'. ))
- ((2. Il parere dell'Autorita' e' reso entro il termine di)) ((sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Si)) ((applicano le disposizioni dell'articolo 16 della legge 7 agosto)) ((1990, n. 241".))
Riferimenti normativi:
Il D.Lgs. n. 39/1993 reca: "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm)), della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
Gli articoli 5, 6, 8 e 9 del R.D. n. 2440/1923 ((Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato)) cosi' recitano:
- "Art. 5. - I progetti di contratti devono essere comunicati al Consiglio di Stato, per averne il parere, quando l'importo previsto superi le lire 600.000.000 se si tratta di contratti da stipularsi dopo pubblici incanti o le lire 300.000.000 se da stipularsi dopo privata licitazione o nel modo di cui al precedente art. 4.
Il Consiglio di Stato dara' il parere, tanto sulla regolarita' del contratto, quanto sulla convenienza amministrativa, al quale uopo gli saranno forniti dai ministeri i documenti, le giustificazioni e le notizie che riterra' di chiedere.
Il parere del Consiglio di Stato sara' dal ministero comunicato alla Corte dei conti a corredo del decreto di approvazione del contratto, del quale viene chiesta la registrazione.
Per ragioni di evidente urgenza, prodotte da circostanze non prevedibili, da farsi risultare nel decreto di approvazione del contratto, potranno comunicarsi al Consiglio di Stato, prima dell'approvazione ministeriale, in luogo dei progetti di contratti, i verbali di aggiudicazione o gli schemi di contratto sottoscritti dalla parte".
- "Art. 6. - Qualora, per speciali ed eccezionali circostanze, che dovranno risultare nel decreto di approvazione del contratto, non possano essere utilmente seguite le forme indicate negli articoli 3 e 4, il contratto potra' essere concluso a trattativa privata.
Se l'importo previsto superi le lire 150.000.000 il progetto di contratto o, nel caso di cui al precedente art. 5, comma ultimo, lo schema di contratto firmato dalla ditta contraente sara', ai sensi dell'articolo medesimo, comunicato al Consiglio di Stato per il parere".
- "Art. 8. - I servizi che per la loro natura debbono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto reale previo parere del Consiglio di Stato.
Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi in economia, in base ad autorizzazione data con decreto motivato del Ministro, servizi non preveduti dai regolamenti. Sara' in tal caso sentito il Consiglio di Stato, ove l'importo superi le lire 60.000.000".
- "Art. 9. - Qualora, nella esecuzione di un contratto, pel quale non sia intervenuto il parere del Consiglio di Stato, sorga la necessita' di arrecarvi mutamenti che ne facciano crescere l'ammontare oltre i limiti indicati negli articoli 5, 6 e 7 prima che si provveda al pagamento finale, dovranno gli atti relativi comunicarsi al Consiglio di Stato per il parere.
Se trattasi di spese in economia gli atti dovranno comunicarsi al Consiglio di Stato, quando l'importo preveduto in cifra non eccedente le lire 60.000.000 venga nel fatto a superare tale somma".
I limiti di somma di cui agli articoli sopra riportati sono stati cosi' elevati dall'art. 20, comma 4, del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, con assorbimento dei precedenti aumenti.
Il testo dell'art. 16 della legge n. 241/1990, piu' volte richiamata, e' il seguente:
"Art. 16.
- 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta.
- 2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, e' in facolta' dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
- 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
- 4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilita', dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da pare dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.
- 5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo e' comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.
- 6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti".
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Art. 5
Intervento straordinario nel Mezzogiorno e nelle aree depresse
1. Per lo svolgimento dei compiti di coordinamento, programmazione e vigilanza sul completamento dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e sul complesso dell'azione dell'intervento pubblico nelle aree depresse, attribuiti al Ministro del bilancio e della programmazione economica dal decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, ed anche ai fini della presentazione al Parlamento della relazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123, le amministrazioni competenti agli interventi sono tenute a presentare al Ministero del bilancio e della programmazione economica, entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno, una relazione particolareggiata sullo stato di attuazione degli interventi stessi.
2. Nel caso di mancata attuazione degli interventi di cui al comma 1, nei termini previsti, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentita l'amministrazione interessata, nomina un commissario ((ad acta))che provvede in sostituzione, avvalendosi dei servizi e delle strutture organizzative dell'amministrazione procedente ovvero di altre amministrazioni pubbliche.
Riferimenti normativi:
- Il D.Lgs. n. 96/1993 reca: "Trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488".
- Il D.L. n. 123/1995, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali, recava misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse. Detto decreto e' stato sostituito dal D.L. 23 giugno 1995, n. 244, in corso di conversione in legge, il cui art. 7 ((del quale se ne trascrive il testo)) sostituisce, con identica formulazione, l'art. 6 del decreto legge non convertito:
"Art. 7 ((Relazione al Parlamento)).
1. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sui criteri e sui parametri statistico-economici in base ai quali, in conformita' delle decisioni adottate dell'Unione europea, sono individuate le aree oggetto di interventi agevolativi. Il Governo riferisce altresi' al Parlamento, in occasione della presentazione della relazione previsionale e programmatica, sull'andamento e sui risultati dell'intervento ordinario nelle aree depresse di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni, nei territori degli obiettivi 1, 2 e 5 b e in quelli ammessi alla deroga dell'articolo 92, terzo comma, del trattato di Roma e sulle relative spese effettuate".
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Art. 5-bis
Corsi-concorsi banditi dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione
- ((1. I corsi-concorsi previsti dall'articolo 28 del decreto)) ((legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni)) ((ed integrazioni, sono banditi annualmente dalla Scuola )) ((superiore della pubblica amministrazione sulla base dei posti)) ((da coprire, annualmente determinati con decreto del Presidente)) ((del Consiglio dei Ministri. ))
- ((2. Le spese relative ai corsi-concorsi di cui al comma 1)) ((previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri)) ((21 aprile 1994, n. 439, sono a carico della Scuola superiore)) ((della pubblica amministrazione. ))
- ((3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,)) ((valutato in lire 10 miliardi per l'anno 1996 e in lire 17)) ((miliardi a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante)) ((corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini)) ((del bilancio triennale 1995-1997, sul capitolo 6856 dello stato)) ((di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995,)) ((parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla)) ((Presidenza del Consiglio dei Ministri. ))
- ((4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con)) ((propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. ))
- ((5. Il comma 4 dell'articolo 28 del decreto legislativo )) ((3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed )) ((integrazioni, e' sostituito dal seguente: ))
(("4. Il corso ha la durata massima di due anni ed e' seguito,)) ((previo superamento di esame-concorso intermedio, da un semestre)) ((di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private,)) ((nonche' presso le amministrazioni di destinazione. Al periodo)) ((di applicazione sono ammessi candidati in numero pari ai posti)) ((messi a concorso. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un)) ((esame-concorso finale".))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 28 del D.Lgs. n. 29/1993 ((Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421)), come sostituito dall'art. 15 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, poi modificato dal decreto qui pubblicato:
"Art. 28 ((Accesso alla qualifica di dirigente)).
1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, comprese le istituzioni universitarie, e negli enti pubblici non economici, ad eccezione del personale con qualifica di ricercatore e di tecnologo delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni, ovvero per corso-concorso selettivo di formazione presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione. L'accesso alle qualifiche dirigenziali relative a professionalita' tecniche avviene esclusivamente tramite concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni.
2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle amministrazioni di cui al comma 1, provenienti dall'ex carriera direttiva, ovvero in possesso, a seguito di concorso per esami o per titoli ed esami, di qualifiche funzionali corrispondenti, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo nella qualifica. In ambedue i casi e' necessario il possesso del diploma di laurea. Possono essre altresi' ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture pubbliche o private, che siano muniti del prescritto titolo di studio.
3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, in numero maggiorato, rispetto ai posti disponibili, di una percentuale da stabilirsi tra il 25 e il 50%, candidati in possesso del diploma di laurea e di eta' non superiore a trentacinque anni. Per i dipendenti di ruolo di cui al comma 2 il limite di eta' e' elevato a quarantacinque anni.
4. Il corso ha la durata massima di due anni ed e' seguito, previo superamento di esame-concorso intermedio, da un semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private, nonche' presso le amministrazioni di destinazione. Al periodo di applicazione sono ammessi candidati in numero pari ai posti messi a concorso. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale.
5. Ai partecipanti al corso ed al periodo di applicazione e' corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione. Gli oneri per le borse di studio, corrisposte ai partecipanti ai corsi per l'accesso alla dirigenza delle amministrazioni non statali, sono da queste rimborsati alla Scuola superiore.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti, per entrambe le modalita' di accesso:
a)) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e, in misura non inferiore al trenta per cento, al corso-concorso;
b)) la percentuale di posti da riservare al personale di ciascuna amministrazione che indi'ce i concorsi per esame;
c)) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;
d)) le modalita' di svolgimento delle selezioni;
e)) il numero e l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso e le relative modalita' di rimborso di cui al comma 5.
7. Le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica il numero dei posti disponibili riservati alla selezione mediante corso-concorso.
8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei vigili del fuoco.
9. Nella prima applicazione del presente decreto e, comunque, non oltre tre anni dalla data della sua entrata in vigore, la meta' dei posti della qualifica di dirigente conferibili mediante il concorso per esami di cui al comma 2 e' attribuita attraverso concorso per titoli di servizio professionali e di cultura integrato da colloquio. Al concorso sono ammessi a partecipare i dipendenti in possesso di diploma di laurea, provenienti dalla ex carriera direttiva della stessa amministrazione od ente, ovvero assunti tramite concorso per esami in qualifiche corrispondenti, e che abbiano maturato un'anzianita' di nove anni di effettivo servizio nella predetta carriera o qualifica.
Il decreto di cui al comma 6 definisce i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici e per la valutazione dei titoli, prevedendo una valutazione preferenziale dei titoli di servizio del personale che appartenga alle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Per lo stesso periodo, al personale del Ministero dell'interno non compreso tra quello indicato nel comma 4 dell'articolo 2, continua ad applicarsi l'art. 1-bis del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19".
- Il D.P.C.M. n. 439/1994 approva il regolamento relativo all'accesso alla qualifica di dirigente.
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1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
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