pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998 - Supplemento Ordinario n. 65 (Rettifiche G.U. n. 90 del 18 aprile 1998 e n. 117 del 22 maggio 1998)
Visto l'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 1998;
Acquisito il parere della commissione bicamerale consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Udita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Tenuto conto delle osservazioni delle organizzazioni sindacali, sentite ai sensi dell'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 maggio 1998; Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Art. 1.
2. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dopo le parole: "legge 23 ottobre 1992, n. 421," sono inserite le seguenti: "e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59,".
2. Nel comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole: o"a partire rispettivamente dalle qualifiche di segretario di legazione e di vice consigliere di prefettura " sono sostituite dalle seguenti: "quest'ultima a partire dalla qualifica di vice consigliere di prefettura ". Nel medesimo comma sono soppresse le parole: o"i dirigenti generali nominati con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e quelli a questi stessi equiparati per effetto dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72." .
2. Il comma 3 dell'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal seguente: "3. Salvo quanto previsto dagli articoli 20, comma 1, e 58, comma 1, e ferma restando la definizione dei doveri del dipendente ad opera dei codici di comportamento di cui all'articolo 58-bis, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni e' definita dai contratti collettivi.".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a far data dall'entrata in vigore del primo contratto collettivo successivo all'entrata in vigore del presente decreto. Dalla medesima data cessano di produrre effetti i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Dopo il terzo comma dell'articolo 669-octies del codice di procedura civile, e' aggiunto il seguente: "Per le controversie individuali relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, escluse quelle devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, il termine decorre dal momento in cui la domanda giudiziale e' divenuta procedibile.".
2. Tali controversie sono, in particolare, quelle: a) concernenti la istituzione, modificazione o estinzione di soggetti gestori di pubblici servizi, ivi comprese le aziende speciali, le istituzioni o le societa' di capitali anche di trasformazione urbana; b) tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici servizi; c) tra le amministrazioni pubbliche e i soci di societa' miste e quelle riguardanti la scelta dei soci; d) in materia di vigilanza e di controllo nei confronti di gestori dei pubblici servizi; e) aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, svolte da soggetti comunque tenuti alla applicazione delle norme comunitarie o della normativa nazionale o regionale; f) riguardanti le attivita' e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati, delle controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona e delle controversie in materia di invalidita'.
3. All'articolo 5, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono soppresse le parole: "o di servizi".
2. Agli effetti del presente decreto, la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell'uso del territorio.
3. Nulla e' innovato in ordine: a) alla giurisdizione del tribunale superiore delle acque; b) alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennita' in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice amministrativo puo' stabilire i criteri in base ai quali l'amministrazione pubblica o il gestore del pubblico servizio devono proporre a favore dell'avente titolo il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad un accordo, col ricorso previsto dall'articolo 27, primo comma, n. 4, del testo unico approvato col regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, puo' essere chiesta la determinazione della somma dovuta.
3. Il giudice amministrativo, nelle controversie di cui al comma 1, puo' disporre l'assunzione dei mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, nonche' della consulenza tecnica d'ufficio, esclusi l'interrogatorio formale e il giuramento. L'assunzione dei mezzi di prova e l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio sono disciplinati, ove occorra, nel regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, tenendo conto della specificita' del processo amministrativo in relazione alle esigenze di celerita' e concentrazione del giudizio.
4. L'articolo 7, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e' sostituito dal seguente: "Il tribunale amministrativo regionale, nelle materie deferite alla sua giurisdizione esclusiva, conosce anche di tutte le questioni relative a diritti. Restano riservate all'autorita' giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacita' dei privati individui, salvo che si tratti della capacita' di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso.".
5. Sono abrogati l'articolo 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e ogni altra disposizione che prevede la devoluzione al giudice ordinario delle controversie sul risarcimento del danno conseguente all'annullamento di atti amministrativi nelle materie di cui al comma 1.
Art. 412-ter (Arbitrato previsto dai contratti collettivi). - Se il tentativo di conciliazione non riesce o comunque e' decorso il termine previsto nel primo comma dell'articolo 410-bis, le parti possono concordare di deferire ad arbitri la risoluzione della controversia, anche tramite l'organizzazione sindacale alla quale aderiscono o abbiano conferito mandato, se i contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro prevedono tale facolta' e stabiliscono: a) le modalita' della richiesta di devoluzione della controversia al collegio arbitrale e il termine entro il quale l'altra parte puo' aderirvi; b) la composizione del collegio arbitrale e la procedura per la nomina del presidente e dei componenti; c) le forme e i modi di espletamento dell'eventuale istruttoria; d) il termine entro il quale il collegio deve emettere il lodo, dandone comunicazione alle parti interessate; e) i criteri per la liquidazione dei compensi agli arbitri. I contratti e accordi collettivi possono, altresi', prevedere l'istituzione di collegi o camere arbitrali stabili, composti e distribuiti sul territorio secondo criteri stabiliti in sede di contrattazione nazionale. Nella pronuncia del lodo arbitrale si applica l'articolo 429, terzo comma, del codice di procedura civile. Salva diversa previsione della contrattazione collettiva, per la liquidazione delle spese della procedura arbitrale si applicano altresi' gli articoli 91, primo comma, e 92 del codice di procedura civile.
Art. 412-quater (Impugnazione ed esecutivita' del lodo arbitrale). - Il lodo arbitrale e' impugnabile per violazione di disposizioni inderogabili di legge e per difetto assoluto di motivazione, con ricorso depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo da parte degli arbitri davanti alla Corte d'appello nella cui circoscrizione e' la sede dell'arbitrato, in funzione di giudice del lavoro. Trascorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, il lodo e' depositato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione a cura di una delle parti o per il tramite di una associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertandone l'autenticita', provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione e' stato redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarita' formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto. La Corte d'appello decide con sentenza provvisoriamente esecutiva ricorribile in cassazione.".
2. Il comma 2 dell'articolo 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal seguente: "2. Sono abrogate le disposizioni del capo I, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, l'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551, nonche' le altre disposizioni del medesimo decreto n. 748 del 1972 incompatibili con quelle del presente decreto.".
3. Sono abrogati il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 settembre 1994, n. 716, il decreto del Ministro per la funzione pubblica 27 febbraio 1995, n. 112, e le lettere b), d) ed e) dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1994, n. 692.
4. Sono abrogati i commi 5, 6, 23, 27 e da 47 a 52, nonche' 31, ultimo periodo, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
5. E' abrogato l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
6. L'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' abrogato. Restano ferme le altre disposizioni di cui all'articolo 3 della stessa legge.
7. Sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'articolo 5 della legge 11 agosto 1973, n. 533.
8. Nell'articolo 61, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole: "di cui alla lettera d) dell'articolo 8" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 36, comma 3, lettera e),".
9. Nell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole: "ai sensi dell'articolo 5, lettera b)," sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c),".
2. La lettera c) dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, diviene lettera h), e la lettera e) diviene lettera i). Conseguentemente, nella lettera h) le parole: "alla lettera precedente" sono sostituite dalle parole: "alla lettera b)" e le parole contenute nel comma 2 del medesimo articolo 8: "di cui alla lettera e)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla lettera i)".
3. Nell'articolo 46 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al comma 3, lettera a), dopo le parole: "dell'ANCI e dell'UPI" sono inserite le seguenti: "e dell'UNIONCAMERE" e nel medesimo articolo, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. Un rappresentante del Governo, designato dal Ministro della sanita', partecipa al comitato di settore per il comparto di contrattazione collettiva delle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale.".
4. All'articolo 47-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole: "Agli effetti dell'articolo 54, come modificato dal decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1996, n. 365, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, e dei successivi accordi" sono sostituite dalle seguenti: "Agli effetti dell'accordo tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative, previsto dal comma 1 dell'articolo 54, e dei contratti collettivi che regolano la materia,".
5. Al comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole da: "stipulato" fino a: "interesse regionale" sono sostituite dalle seguenti: "tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 47-bis".
6. I contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 45, commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
7. In materia di rappresentativita' delle organizzazioni sindacali ai sindacati delle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e delle regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia-Giulia, riconosciuti, rispettivamente, con l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 1978 e con l'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 430 del 1989, spettano, eventualmente anche con forme di rappresentanza in comune, i medesimi diritti, poteri e prerogative, previsti per le organizzazioni sindacali considerate rappresentative in base al presente decreto. Per le organizzazioni sindacali che organizzano anche lavoratori delle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, i criteri per la determinazione della rappresentativita' di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, si riferiscono esclusivamente ai rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi impiegati.
8. L'ARAN assume, nell'ambito degli indirizzi deliberati dai comitati di settore, iniziative per il coordinamento delle parti datoriali, anche da essa non rappresentate, al fine di favorire, ove possibile, anche con la contestualita' delle procedure del rinnovo dei contratti, soluzioni omogenee in settori operativi simili o contigui nel campo dell'erogazione dei servizi.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni previgenti riferite ai dirigenti generali si intendono riferite ai dirigenti di uffici dirigenziali generali.
3. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attesa del riordino di cui all'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, resta fermo che le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, ivi comprese quelle apportate dal presente decreto, si applicano se compatibili con i principi e le disposizioni della legge 23 agosto 1988, n. 400, come integrata dall'articolo 8 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639. Sulla base del riordino di cui al citato articolo 12 e in coerenza con il nuovo assetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si provvedera' a definire la collocazione contrattuale del relativo personale.
4. Al comma 5 dell'articolo 73 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dopo le parole: "legge 31 gennaio 1992, n. 138," sono inserite le seguenti: "legge 30 dicembre 1986, n. 936,".
5. Con riferimento ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, non si applica l'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
6. Fino all'attuazione dell'articolo 21, commi 16 e 17, della legge 15 marzo 1997, n. 59, rimane in vigore l'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
7. Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale della scuola. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, e dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
8. Le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 settembre 1998 o, se anteriore, dalla data di entrata in vigore dei contratti collettivi di cui all'articolo 24 del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato dal presente decreto. Dalla stessa data decorre il termine di cui al comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto. Fino alla predetta data continua a trovare applicazione l'articolo 19, nonchè l'articolo 21, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
9. Le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 17 e 18, della legge 29 dicembre 1994, n. 724, continuano ad applicarsi alle amministrazioni che non hanno ancora provveduto alla determinazione delle dotazioni organiche previa rilevazione dei carichi di lavoro.
10. Per il personale della carriera prefettizia di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gli istituti della partecipazione sindacale di cui all'articolo 10 del medesimo decreto sono disciplinati attraverso apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
11. In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.
12. Sono portate a compimento le procedure di reclutamento per cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati emanati i relativi bandi, ovvero siano stati adottati i provvedimenti autorizzativi da parte dei competenti organi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
13. In fase di prima applicazione, il personale in servizio presso i Gabinetti dei Ministri e le Segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, fermi restando i rispettivi provvedimenti di assegnazione ai predetti uffici, transita nel contingente degli uffici istituiti con il regolamento di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto. Sino alla data di entrata in vigore di tale regolamento si applicano a tutti i Ministri, compresi i Ministri senza portafoglio, le disposizioni sulla costituzione dei Gabinetti e delle Segreterie particolari di cui al regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni. Il personale addetto ai Gabinetti ed alle Segreterie particolari puo' essere scelto fra estranei alle amministrazioni pubbliche in misura non superiore a un terzo. Limitatamente alla durata dell'incarico, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche chiamati alle cariche di cui al comma 1 dell'articolo 158 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' assicurato lo stesso trattamento economico complessivo spettante agli estranei all'amministrazione dello Stato chiamati a ricoprire le corrispondenti cariche. E' fatto salvo l'eventuale trattamento economico piu' favorevole spettante.
14. Nei confronti delle amministrazioni pubbliche che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano fatto le comunicazioni relative all'anagrafe delle prestazioni nei termini e secondo le modalita' previste dalla preesistente disciplina, le disposizioni di cui all'articolo 58, commi 12 e 13, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, si applicano a decorrere dall'anno 1999.
15. Al comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Relativamente al personale del ruolo tecnico e professionale, l'ammissione e' altresi' consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero-professionale o di attivita' coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attivita' documentate presso studi professionali privati, societa' o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo medesimo.".
16. Nell'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono soppresse le parole: "fatto salvo per i soli dirigenti generali quanto disposto dall'articolo 20, comma 10,".
17. Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.
18. Le controversie di cui agli articoli 33 e 34 del presente decreto sono devolute al giudice amministrativo a partire dal 1° luglio 1998. Resta ferma la giurisdizione prevista dalle norme attualmente in vigore per i giudizi pendenti alla data del 30 giugno 1998.
19. Le disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore dei contratti collettivi di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato in lire37 miliardi per l'anno 1998, si provvede utilizzando l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 28 dicembre 1995, n. 550.
20. Nel comma 3 dell'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le parole: "per i soli Ministeri" sono sostituite dalle seguenti: "per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo".
21. I limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, non si applicano per la nomina dei direttori degli Enti parco nazionale.
22. Le disposizioni in materia di mobilita' di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificati dal presente decreto, non si applicano al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.