Tipo: Decreto Legislativo
N.: 29
Data: 02/03/1993
Titolo: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministraziome pubblica e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego"
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.03/30/2001
del: 02/06/93
Tipo Gazzetta: Supplemento Ordinario
Testo:
Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39

"Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421."

   
Gazzetta Ufficiale n. 042 serie generale parte prima del 20.02.1993



INDICE

Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9
Articolo 10
Articolo 11
Articolo 12
Articolo 13
Articolo 14
Articolo 15
Articolo 16
Articolo 17
Articolo 18



Art. 1

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici nazionali, denominate amministrazioni ai fini del decreto medesimo.
L'utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 risponde alle seguenti finalita':
      a) miglioramento dei servizi;
      b) trasparenza dell'azione amministrativa;
      c) potenziamento dei supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche;
      d) contenimento dei costi dell'azione amministrativa.
Lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 risponde ai seguenti criteri:
      a) integrazione ed interconnessione dei sistemi medesimi;
      b) rispetto degli standard definiti anche in armonia con le normative comunitarie;
      c) collegamento con il sistema statistico nazionale.
Allo scopo di conseguire l'integrazione e l'interconnessione dei sistemi informativi di tutte le amministrazioni pubbliche, le regioni, gli enti locali, i concessionari di pubblici servizi sono destinatari di atti di indirizzo e di raccomandazioni, nei modi previsti dall'art. 7.
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Art. 2

1. Le amministrazioni provvedono di norma con proprio personale alla progettazione, allo sviluppo ed alla gestione dei propri sistemi informativi automatizzati.
Ove sussistano particolari necessita' di natura tecnica, adeguatamente motivate, le amministrazioni possono conferire affidamenti a terzi, anche tramite concessione, qualora la relativa proposta sia accolta nel piano triennale di cui all'art. 9.
In ogni caso le amministrazioni sono responsabili dei progetti di informatizzazione e del controllo dei risultati, salvi i poteri dell'Autorita' prevista all'art. 4, e conservano la titolarita' dei programmi applicativi.

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Art. 3

1. Gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati.
Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonche' l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validita' di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa e' sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.

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Art. 4

1. E' istituita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, denominata ai fini del presente decreto Autorita', la quale opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con autonomia tecnica e funzionale e con indipendenza di giudizio.
L'Autorita' e' organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di alta e riconosciuta competenza e professionalita' e di indiscussa moralita' e indipendenza. Il presidente e' nominato con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Entro quindici giorni dalla nomina del presidente, su proposta di quest'ultimo, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina con proprio decreto, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, gli altri quattro membri. L'autorevolezza e l'esperienza del presidente e di ciascuno dei quattro membri dell'Autorita' sono comprovate dal relativo curriculum di cui e' disposta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in allegato ai suddetti decreti.
Il presidente e i quattro membri durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Per l'intera durata dell'incarico essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita' professionale e di consulenza, ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura, essere imprenditori o dirigenti d'azienda; nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico non possono altresi' operare nei settori produttivi dell'informatica. I dipendenti statali ed i docenti universitari, per l'intera durata dell'incarico, sono collocati, rispettivamente, nella posizione di fuori ruolo e di aspettativa.
Al funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Autorita', al fine della corretta esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Autorita' medesima, sovrintende un direttore generale, che ne risponde al presidente dell'Autorita' ed e' nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su designazione del presidente dell'Autorita'. Il direttore generale dura in carica tre anni, puo' essere confermato, anche piu' di una volta, ed e' soggetto alle disposizioni di cui al comma 3.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sono determinate le indennita' da corrispondere al Presidente, ai quattro membri ed al direttore generale.

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Art. 5

1. L'Autorita' propone al Presidente del Consiglio dei Ministri l'adozione di regolamenti concernenti la sua organizzazione, il suo funzionamento, l'amministrazione del personale, l'ordinamento delle carriere, nonche' la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto.
L'Autorita' provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento e per la realizzazione dei progetti innovativi da essa direttamente gestiti, nei limiti dei fondi da iscriversi in due distinti capitoli dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I fondi sono iscritti mediante variazione compensativa disposta con decreto del Ministro del tesoro. Detti capitoli sono destinati, rispettivamente, alle spese di funzionamento e alla realizzazione dei citati progetti innovativi. La gestione finanziaria e' sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.

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Art. 6

1. Nella fase di prima attuazione del presente decreto, l'Autorita' si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, di personale dipendente da amministrazioni o enti pubblici, da societa' od organismi a prevalente partecipazione pubblica, in posizione di comando, di distacco o, nel limite massimo del contingente previsto dalle tabelle A e B allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, di fuori ruolo, in conformita' ai rispettivi ordinamenti, nonche' di personale con contratti a tempo determinato, disciplinati dalle norme di diritto privato, fino ad un limite massimo complessivo di centocinquanta unita'. L'Autorita' puo' avvalersi di consulenti o di societa' di consulenza.
Entro il 30 giugno 1994 il presidente dell'Autorita' riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione del presente decreto e formula proposte al Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine all'istituzione di un apposito ruolo del personale dell'Autorita'.

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Art. 7

1. Spetta all'Autorita':
      a) dettare norme tecniche e criteri in tema di pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione, mantenimento dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni e delle loro interconnessioni, nonche' della loro qualita' e relativi aspetti organizzativi; dettare criteri tecnici riguardanti la sicurezza dei sistemi;
      b) coordinare, attraverso la redazione di un piano triennale annualmente riveduto, i progetti e i principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni;
      c) promuovere, d'intesa e con la partecipazione anche finanziaria delle amministrazioni interessate, progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica previsti dal piano triennale e sovrintendere alla realizzazione dei medesimi anche quando coinvolgano apparati amministrativi non statali, mediante procedimenti fondati su intese da raggiungere tramite conferenze di servizi, ai sensi della normativa vigente;
      d) verificare periodicamente, d'intesa con le amministrazioni interessate, i risultati conseguiti nelle singole amministrazioni, con particolare riguardo ai costi e benefici dei sistemi informativi automatizzati, anche mediante l'adozione di metriche di valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e della qualita';
      e) definire indirizzi e direttive per la predisposizione dei piani di formazione del personale in materia di sistemi informativi automatizzati e di programmi per il reclutamento di specialisti, nonche' orientare i progetti generali di formazione del personale della pubblica amministrazione verso l'utilizzo di tecnologie informatiche, d'intesa con la Scuola superiore della pubblica amministrazione;
      f) fornire consulenza al Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione di progetti di legge in materia di sistemi informativi automatizzati;
      g) nelle materie di propria competenza e per gli aspetti tecnico- operativi, curare i rapporti con gli organi delle Comunita' europee e partecipare ad organismi comunitari ed internazionali, in base a designazione del Presidente del Consiglio dei Ministri;
      h) proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri l'adozione di raccomandazioni e di atti d'indirizzo alle regioni, agli enti locali e ai rispettivi enti strumentali o vigilati ed ai concessionari di pubblici servizi;
      i) comporre e risolvere contrasti operativi tra le amministrazioni concernenti i sistemi informativi automatizzati;
      l) esercitare ogni altra funzione utile ad ottenere il piu' razionale impiego dei sistemi informativi, anche al fine di eliminare duplicazioni e sovrapposizioni di realizzazioni informatiche.
Anche nell'attuazione di quanto disposto dal comma 1, lettera h), l'Autorita' puo' proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri la stipulazione di protocolli di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con l'Unione delle province italiane (UPI), con l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), con l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna (UNCEM), con l'Unione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), nonche' con enti e societa' concessionari di pubblici servizi in materia di pianificazione degli investimenti, di linee di normalizzazione e di criteri di progettazione di sistemi informativi.
Spettano inoltre all'Autorita' le funzioni ad essa riferibili in base al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
L'Autorita' puo' corrispondere con tutte le amministrazioni e chiedere ad esse notizie ed informazioni utili allo svolgimento dei propri compiti.

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Art. 8

1. L'Autorita' esprime pareri obbligatori sugli schemi dei contratti concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati per quanto concerne la congruita' tecnico-economica. A tal fine l'Autorita' si avvale di una commissione composta da cinque esperti di chiara fama ed esperienza. Il funzionamento della commissione e' disciplinato con regolamento ai sensi dell'art. 5, comma 1.
I componenti della commissione sono nominati dal presidente dell'Autorita' per due anni e possono essere confermati una sola volta.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta dell'Autorita', sono determinate le indennita' da corrispondere ai componenti della commissione.
Il parere dell'Autorita' e' rilasciato entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Si applicano le disposizioni dell'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Nei casi in cui il parere del Consiglio di Stato e' previsto dalla normativa vigente, la relativa richiesta e' formulata direttamente dall'Autorita'. Il parere e' reso nei termini di cui al comma 4. La richiesta di parere al Consiglio di Stato sospende i termini previsti per il parere rilasciato dall'Autorita'.

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Art. 9

1. L'Autorita' fissa contenuti, termini e procedure per la predisposizione del piano triennale e delle successive revisioni annuali di cui all'art. 7, comma 1, lettera b).
Ai fini della predisposizione del piano triennale e delle successive revisioni annuali:
      a) l'autorita' elabora le linee strategiche per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 2;
      b) le amministrazioni propongono una bozza di piano triennale relativamente alle aree di propria competenza, con la specificazione, per quanto attiene al primo anno del triennio, degli studi di fattibilita' e dei progetti di sviluppo, mantenimento e gestione dei sistemi informativi automatizzati da avviare e dei relativi obiettivi, implicazioni organizzative, tempi e costi di realizzazione e modalita' di affidamento;
      c) l'Autorita' redige il piano triennale sulla base delle proposte delle amministrazioni, verificandone la coerenza con le linee strategiche di cui alla lettera a), integrandole con iniziative tese al soddisfacimento dei fondamentali bisogni informativi e determinando i contratti di grande rilievo.
Il piano triennale ed i relativi aggiornamenti annuali predisposti dall'Autorita' sono approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, entro il 30 giugno di ogni anno; essi costituiscono documento preliminare per la predisposizione dei provvedimenti che compongono la manovra di finanza pubblica.
L'Autorita' presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione che dia conto dell'attivita' svolta nell'anno precedente e dello stato dell'informatizzazione nelle amministrazioni, con particolare riferimento al livello di utilizzazione effettiva delle tecnologie e ai relativi costi e benefici. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento.

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Art. 10

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni amministrazione, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, individua, sulla base di specifiche competenze ed esperienze professionali, un dirigente generale o equiparato, ovvero, se tale qualifica non sia prevista, un dirigente di qualifica immediatamente inferiore, quale responsabile per i sistemi informativi automatizzati.
Il dirigente responsabile di cui al comma 1 cura i rapporti dell'amministrazione di appartenenza con l'Autorita' e assume la responsabilita' per i risultati conseguiti nella medesima amministrazione con l'impiego delle tecnologie informatiche, verificati ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d). Ai fini della verifica dei risultati, i compiti del nucleo di valutazione di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attribuiti all'Autorita'.
In relazione all'amministrazione di appartenenza, il dirigente responsabile per i sistemi informativi automatizzati, oltre a contribuire alla definizione della bozza del piano triennale, trasmette all'Autorita' entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione sullo stato dell'automazione a consuntivo dell'anno precedente, con l'indicazione delle tecnologie impiegate, delle spese sotenute, delle risorse umane utilizzate e dei benefici conseguiti.

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Art. 11

1. Le amministrazioni, d'intesa con l'Autorita', riservano una quota dei posti di dirigente della dotazione complessiva della medesima qualifica per l'inquadramento del personale specificamente qualificato nello svolgimento di attivita' relative ai sistemi informativi automatizzati, purche' in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso a tale qualifica.
I dirigenti di cui al comma 1 coordinano i sistemi informativi impiegati nell'amministrazione in cui operano, sotto la direzione del dirigente generale di cui all'art. 10, comma 1, e si avvalgono del personale dipendente specificamente adibito allo sviluppo, gestione e manutenzione dei sistemi informativi automatizzati.
Il personale addetto alle attivita' relative ai sistemi informativi automatizzati puo' essere tenuto alle prestazioni lavorative anche in ore notturne e durante i giorni festivi, con i trattamenti retributivi ed i turni previsti dai contratti collettivi.

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Art. 12

1. Le clausole generali dei contratti che le singole amministrazioni stipulano in materia di sistemi informativi automatizzati sono contenute in capitolati approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta dell'Autorita'.
I capitolati prevedono in ogni caso:
      a) le modalita' di scelta del contraente, secondo le disposizioni della normativa comunitaria;
      b) i criteri per la vigilanza in corso d'opera, per i collaudi parziali e per il collaudo definitivo;
      c) i criteri di individuazione delle singole componenti di costo e del costo complessivo;
      d) le penali per i ritardi, per la scarsa qualita' dei risultati, per il mancato raggiungimento degli obiettivi, nonche' i poteri amministrativi di decadenza, risoluzione, sostituzione;
      e) le modalita' per la consegna o l'acquisizione dei beni e servizi forniti;
      f) i criteri e le modalita' di eventuali anticipazioni;
      g) i requisiti di idoneita' del personale impiegato dal soggetto contraente;
      h) le ipotesi e i limiti dell'affidamento da parte dell'aggiudicatario a terzi dell'esecuzione di prestazioni contrattuali;
      i) il rilievo degli studi di fattibilita' ai fini dell'aggiudicazione dei contratti di progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa;
      l) la dichiarazione che i titolari dei programmi applicativi sviluppati nell'ambito dei contratti di fornitura siano le amministrazioni.
In sede di prima applicazione del presente decreto, le amministrazioni possono richiedere la revisione dei contratti in corso di esecuzione o di singole clausole, per adeguarli alle finalita' e ai principi del presente decreto sulla base di indirizzi e criteri definiti dall'Autorita'.
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Art. 13

1. La stipulazione da parte delle amministrazioni di contratti per la progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa di sistemi informativi automatizzati, determinati come contratti di grande rilievo ai sensi dell'art. 9 e dell'art. 17, e' preceduta dall'esecuzione di studi di fattibilita' volti alla definizione degli obiettivi organizzativi e funzionali dell'amministrazione interessata. Qualora lo studio di fattibilita' sia affidato ad impresa specializzata, questa non ha facolta' di partecipare alle procedure per l'aggiudicazione dei contratti sopra menzionati.
L'esecuzione dei contratti di cui al comma 1 e' oggetto di periodico monitoraggio, secondo criteri e modalita' stabiliti dall'Autorita'. Il monitoraggio e' avviato immediatamente a seguito della stipulazione dei contratti di cui al comma 1, ovvero entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto se i contratti siano gia' stati stipulati. Al monitoraggio provvede l'amministrazione interessata ovvero, su sua richiesta, l'Autorita'. In entrambi i casi l'esecuzione del monitoraggio puo' essere affidata a societa' specializzata inclusa in un elenco predisposto dall'Autorita' e che non risulti collegata, ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con le imprese parti dei contratti. In caso d'inerzia dell'amministrazione, l'Autorita' si sostituisce ad essa. Le spese di esecuzione del monitoraggio sono a carico dell'Autorita', salve le ipotesi in cui l'amministrazione provveda alla predetta esecuzione direttamente o tramite societa' specializzata.
Non e' consentito il rinnovo alla medesima impresa contraente dei contratti di cui al comma 1 ove non sia stata dapprima effettuata la verifica dei risultati conseguiti in precedenza, nei modi previsti dall'art. 7, comma 1, lettera d). Qualora motivi di continuita' del servizio imponessero il rinnovo, questo e' disposto per il solo periodo necessario a far compiere la verifica. L'impresa contraente e' tenuta ad offrire piena collaborazione all'Autorita' durante lo svolgimento della verifica dei risultati, pena l'esclusione dalla partecipazione all'aggiudicazione successiva.

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Art. 14

1. I contratti e i relativi atti di esecuzione in materia di sistemi informativi automatizzati stipulati dalle amministrazioni statali sono sottoposti al controllo successivo della Corte dei conti.
La Corte riceve entro trenta giorni dalla stipulazione i contratti e successive periodiche informazioni sulla gestione dei medesimi, anche sulla base di proprie specifiche richieste.
La Corte comunica all'Autorita' gli eventuali rilievi formulati alle amministrazioni.
L'Autorita' e' tenuta a conformarsi, nella propria attivita', alla pronuncia della Corte. In caso di motivato dissenso, l'Autorita' puo' chiedere al Consiglio dei Ministri di rappresentare alla Corte i motivi del dissenso. La Corte riferisce annualmente al Parlamento sui risultati del controllo.

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Art. 15

1. Le amministrazioni e le imprese contraenti sono tenute a fornire all'Autorita' ogni informazione richiesta. Ove l'Autorita' ravvisi atti o comportamenti che possano ingenerare dubbi sulla loro conformita' alle regole della concorrenza, ne riferisce tempestivamente al presidente dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
Ove risultino gravi inadempienze delle imprese nei confronti delle amministrazioni, l'Autorita' invita le amministrazioni competenti ad assumere i conseguenti provvedimenti, ivi compresa l'esclusione delle imprese inadempienti dalla partecipazione a procedure di aggiudicazione di contratti di fornitura con le amministrazioni.

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Art. 16

1. Entro il 31 dicembre 1993 sono adottati, su proposta dei Ministri competenti, d'intesa con l'Autorita', uno o piu' regolamenti governativi emanati ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di coordinare le disposizioni del presente decreto con le esigenze di gestione dei sistemi informativi automatizzati concernenti la sicurezza dello Stato, la difesa nazionale, l'ordine e la sicurezza pubblica, lo svolgimento di consultazioni elettorali nazionali ed europee.
Le disposizioni del presente decreto si applicano ai sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, contestualmente ai regolamenti ivi previsti, a decorrere dal 1[ gennaio 1994. Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 della legge 1[ aprile 1981, n. 121, e dei relativi provvedimenti di attuazione concernenti il funzionamento del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della stessa legge.
Per ragioni di assoluta urgenza, le amministrazioni di cui al comma 1 hanno facolta' di procedere indipendentemente dal parere dell'Autorita' di cui all'art. 8, dandone comunicazione all'Autorita' medesima. In tali casi le amministrazioni richiedono direttamente al Consiglio di Stato il parere di competenza, che viene espresso nei termini di cui all'art. 8, comma 4, ridotti della meta'.
Le comunicazioni all'Autorita' concernenti la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 sono coperte dal segreto d'ufficio o dal segreto di Stato, secondo l'indicazione dell'amministrazione interessata.
Dall'applicazione del presente decreto sono eslcusi gli enti che svolgono la loro attivita' nelle materie di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.
Sono fatte salve le disposizioni di legge relative al trattamento di dati personali.
Ai fini dell'integrazione e dell'interconnessione dei sistemi informativi automatizzati resta fermo quanto previsto dall'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Con i regolamenti di cui al comma 1 sono altresi' individuate particolari modalita' di applicazione del presente decreto in relazione all'Amministrazione della giustizia.

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Art. 17

1. Al fine di non ostacolare i processi di automazione in atto, in fase di prima attuazione del presente decreto l'Autorita' propone al Presidente del Consiglio dei Ministri una procedura semplificata per l'approvazione degli studi di fattibilita' e dei progetti di sviluppo, gestione e mantenimento dei sistemi informativi automatizzati da avviare nel corso degli anni 1993 e 1994.
In attesa dell'approvazione del primo piano triennale, l'Autorita' determina caso per caso i contratti di grande rilievo, previa comunicazione da parte delle amministrazioni di tutti i contratti in via di stipulazione.
In deroga a quanto previsto dal presente decreto, per i contratti in corso di rinnovo o che vengano a scadenza entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' in facolta' delle amministrazioni di prorogare i rapporti contrattuali per un periodo non superiore a tre anni, oppure di far ricorso ad apposito atto di concessione di durata non superiore al triennio, qualora il contratto da rinnovare intercorra con societa' specializzata avente comprovata esperienza pluriennale nella realizzazione e conduzione tecnica di sistemi informativi complessi. Agli atti relativi si applicano le disposizioni di cui all'art. 14.
In sede di prima applicazione del presente decreto e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, il commissario straordinario del Governo, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1992, e' presidente dell'Autorita'. Durante tale periodo non si applica il regime di incompatibilita' previsto, per il presidente, dall'art. 4, comma 3.

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Art. 18

1. Alle materie regolate dal presente decreto non si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 18 gennaio 1923, n. 94, e nell'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140.
Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 27, comma primo, n. 9) e, limitatamente ai riferimenti all'informatica, n. 3), della legge 29 marzo 1983, n. 93.

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Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


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