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TITOLO II - Organizzazione del governo provinciale
Capo I - Principi di organizzazione e organi di governo
Art. 19 (Competenze della Giunta)

1. La Giunta Provinciale - organo di collaborazione del Presidente della Provincia, che opera attraverso deliberazioni collegiali- attua gli indirizzi generali fissati dal Consiglio, svolgendo attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
2. Essa riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, proponendo le modificazioni di piani, programmi, atti generali, normativi, e/o organizzatori che appaiono opportune o necessarie in relazione a fatti, circostanze e interessi rilevanti, acquisiti anche attraverso gli strumenti di partecipazione.
3. Alla Giunta compete l'adozione di tutti gli atti che non siano stati riservati al Consiglio, ad eccezione di quelli espressamente attribuiti dal presente statuto al Presidente della Provincia, al segretario e ai funzionari Dirigenti.
4. Con apposito regolamento, approvato dal Consiglio Provinciale su proposta della Giunta, è disciplinato il funzionamento della Giunta stessa.
Ai componenti della Giunta il Presidente può assegnare specifiche attribuzioni relative ad uno o più settori omogenei di amministrazione.
5. Le deliberazioni della Giunta vengono adottate a maggioranza assoluta dei suoi componenti.