 | PROVINCIA DI CAMPOBASSO
REGOLAMENTO DI POLIZIA PROVINCIALE Approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 115/1 del 15-12-1994 INDICE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 Istituzione del servizio di Polizia Provinciale;
Art. 2 Funzioni, compiti ed ambito territoriale della Polizia Provinciale;
Art. 3 Funzioni di Polizia giudiziaria e di Pubblica Sicurezza;
Art. 4 Collaborazione con le forze di Polizia di Stato;
Art. 5 Funzioni del Presidente;
Art. 6 Disposizioni generali e di rinvio;
CAPITOLO II
ORDINAMENTO DEL SERVIZIO
Art. 7 Personale della Polizia Provinciale;
Art. 8 Ordinamento del servizio;
Art. 9 Qualifiche;
Art. 10 Dotazione organica;
Art. 11 Dipendenza - Organizzazione dell'attività;
Art. 12 Comandante;
Art. 13 Attribuzioni e divieti;
Art. 14 Servizi in abito civile;
CAPITOLO III
MISSIONI - DISTACCHI - COMANDI -
OTTEMPERANZA AGLI ORDINI E ORARI DI SERVIZIO
Art. 15 Missioni ed operazioni esterne di polizia;
Art. 16 Distacchi e comandi;
Art. 17 Ottemperanza agli ordini;
Art. 18 Orario di servizio;
TITOLO II
ARMI - UNIFORMI - MEZZI E STRUMENTI OPERATIVI
CAPITOLO I
ARMI E MUNIZIONAMENTO
Art. 19 Tipo di armi;
Art. 20 Assegnazione dell'arma;
Art. 21 Modalità di porto dell'arma;
Art. 22 Munizionamento;
Art. 23 Addestramento ed esercitazioni al tiro;
Art. 24 Patrocinio legale ed assicurazione;
CAPITOLO II
ISTITUZIONE DELL'ARMERIA
Art. 25 Generalità;
Art. 26 Caratteristiche dell'armeria;
Art. 27 Registri di servizio;
Art. 28 Funzionamento dell'armeria;
Art. 29 Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni;
Art. 30 Versamento dell'arma;
Art. 31 Armi sequestrate;
CAPITOLO III
DOTAZIONI E GRADI
Art. 32 Uniforme e distintivi di grado;
Art. 33 Tessera di riconoscimento e placca di servizio;
Art. 34 Strumenti operativi;
Art. 35 Uso, custodia e conservazione di armi, attrezzature, capi di vestiario e documenti;
Art. 36 Responsabilità personale;
Art. 37 Autoveicoli in dotazione;
Art. 38 Dotazione uso e manutenzione dei mezzi di servizio;
Art. 39 Uso degli apparati ricetrasmittenti;
Art. 40 Norme finali.
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
CAPITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Istituzione del servizio di Polizia Provinciale Ai sensi della legge O7.O3.1986, n.65 ed in attuazione della L.R. n. 12/90 è istituito nella Provincia di Campobasso il corpo di POLIZIA PROVINCIALE, la cui organizzazione e il cui funzionamento sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel presente regolamento e dalle normative indicate nel successivo articolo 6.
Art. 2
Funzioni, compiti ed ambito territoriale della Polizia Provinciale La Polizia Provinciale svolge le funzioni ed i compiti istituzionali previsti dal D.P.R. 616/77 e dalla vigente legislazione statale e regionale, dai regolamenti generali e locali, ottemperando, altresì, alle disposizioni amministrative dell'Ente e delle Autorità competenti.
L'ambito territoriale ordinario delle attività di Polizia Provinciale é quello della provincia, fatto salvi i casi indicati nei successivi artt. 15 e 16.
La Polizia Provinciale entro i limiti territoriali della provincia provvede a:
a) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia concernenti la tutela dell'ambiente e la protezione della flora e della fauna, i parchi e le riserve naturali, provvedendo a prevenire ed a reprimere le infrazioni;
b) accertare le violazioni in materia di pesca nelle acque interne e della caccia in forza del R. D. n. 1604/31, della legge n. 157/92 e delle leggi regionali vigenti in materia;
c) assolvere le funzioni di Polizia Amministrativa di cui alle leggi regionali concernenti la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo nella regione Molise;
d) esercitare le funzioni di vigilanza sugli scarichi delle acque (L.319/76) e sull'applicazione del D.P.R. n. 915/82 disciplinante l'attività di smaltimento dei rifiuti;
e) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, nonché collaborare ai servizi ed alle azioni di protezione civile;
f) svolgere funzioni attinenti alla tutela della sicurezza, del patrimonio e dell'ordine quando ne viene fatta richiesta dalle competenti Autorità.
g) avvalersi della collaborazione delle guardie volontarie, nei limiti e secondo le modalità indicate dalle leggi vigenti;
h) attendere, relativamente alle materie di competenza, ai servizi d'informazione, di raccolta notizie, di accertamento e di rilevazione;
i) eseguire le notifiche, la distribuzione ed il recapito di certificati, avvisi e documenti e tutti i servizi di carattere provinciale ordinati dall'Amministrazione Provinciale. A tal fine gli appartenenti al corpo di P.P. possono essere messi notificatori ai sensi dell'art. 273 della legge 383 del 1934 ai soli fini della notificazione degli atti relativi alle materie di competenza. La relativa nomina è approvata con decreto del Prefetto.
l) nonché tutte le altre incombenze e competenze discendenti da leggi, norme e regolamenti.
Art.3
Funzioni di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza Il personale che svolge servizio di Polizia Provinciale nell'ambito territoriale della provincia e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita, anche ai sensi dell'art. 27 della legge 11/02/1992, n.157, funzioni di Polizia Giudiziaria e di P.S., salvo quanto previsto dal 6° comma dell'art. 28 della medesima legge, assumendo a tal fine la qualità:
a) di agente di Polizia Giudiziaria riferita agli agenti;
b) di ufficiale di Polizia Giudiziaria, riferita al Capo agente.
Il Prefetto, previa comunicazione del Presidente dell'Amministrazione Provinciale, conferisce al suddetto personale la qualifica di agente di Pubblica Sicurezza dopo aver accertato il possesso di tutti i requisiti di cui al comma 2 dell'art.5 della legge 07.03.1986 n.65.
La qualità di agente di Pubblica Sicurezza viene dichiarata decaduta dal Prefetto ove, sentito il Presidente della Provincia, venga accertato il venire meno di alcuno dei requisiti prescritti.
Art.4
Collaborazione con le forze di Polizia di Stato Il personale della Polizia Provinciale, nell'ambito del territorio provinciale e nei limiti delle proprie attribuzioni, collabora con le Forze di Polizia di Stato previa disposizione del Presidente, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, richiesta motivata dalle competenti Autorità.
Nei casi d'urgenza, la disposizione può essere impartita dal Capo Agente. In tal caso ne deve essere data immediata comunicazione al Presidente.
Nell'esercizio di tale funzioni, il personale dipende operativamente e funzionalmente dalle competenti autorità di Pubblica Sicurezza pur nel rispetto delle eventuali intese intercorse fra le dette Autorità ed il Presidente.
Art.5
Funzioni del Presidente Il Presidente o l'Assessore da lui delegato, sovrintende alla Polizia Provinciale e, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, impartisce le direttive, vigila sul buon andamento ed imparzialità del servizio ed adotta i provvedimenti di Polizia previsti dalle leggi e dai regolamenti.
Art.6
Disposizioni generali e di rinvio Al personale della Polizia Provinciale si applicano le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente dalla Provincia contenute nel Regolamento Organico dell'Ente e negli accordi di comparto emanati e da emanare in esecuzione alla legge 29.03.1983, n. 23, fatte salve quelle particolari definite nel presente Regolamento e, per quanto in esso non previsto, dalla legge 07.03.1986, n.65 e dalla legge regionale n. 12/90.
CAPITOLO II
ORDINAMENTO DEL SERVIZIO
Art. 7
Personale della Polizia Provinciale Il personale della Polizia Provinciale adempie, nel territorio di competenza, ai compiti ed alle funzioni di istituto previste dalle vigenti disposizioni in materia ed in particolare a quelle definite nella legge 11/02/92 n. 157 e nel presente regolamento.
Art.8
Ordinamento del servizio Per l'espletamento dei compiti d'istituto il servizio di Polizia Provinciale è organizzato per rami di attività e/o per zone di intervento, secondo criteri di funzionalità, economicità ed efficienza.
Art. 9
Qualifiche Nell'ambito del servizio di Polizia Provinciale sono istituite le seguenti qualifiche funzionali:
- COMANDANTE (VII qualifica funzionale ex D.P.R. 347/93);
- AGENTI DI VIGILANZA (V qualifica funzionale ex D.P.R. 347/93).
Art.10
Dotazione organica Per quanto concerne la dotazione organica della Polizia Provinciale si rinvia a quanto previsto nella pianta organica dell'Ente con riferimento alle qualifiche di Comandante e agente di Vigilanza.
Art. 11
Dipendenza - Organizzazione dell'attività La Polizia Provinciale dipende direttamente dal Presidente o dall'Assessore delegato, che impartisce ordini e direttive al Capo agente al quale devono pertanto essere indirizzate tutte le istanze, documentazioni, segnalazioni ecc..
Agli agenti é vietato di corrispondere alle richieste dirette, salvo i casi di operazioni di P.G..
Gli agenti, ferme restando le loro attribuzioni e responsabilità come agenti di Polizia Giudiziaria, rispondono all'attività di vigilanza al Comandante del corpo, le cui specifiche attribuzioni sono disciplinate dal presente regolamento.
Gli agenti trascrivono giornalmente l'attività svolta su appositi fogli di presenza settimanali che vengono consegnati al Capo agente entro la settimana successiva.
La Giunta provinciale emana le direttive generali relative all'espletamento del servizio.
Il Presidente, o l'Assessore competente, ne cura l'attuazione mediante il Comandante del Corpo.
Le richieste degli Uffici provinciali di utilizzo di agenti provinciali al di fuori delle normali mansioni, devono essere inoltrato all'Assessore competente.
I rapporti con gli organi di informazione su ogni singolo fatto relativo all'espletamento del servizio sono tenuti dal Presidente o dall'Assessore competente.
Art.12
Comandante Il Comandante, responsabile del Servizio di Polizia provinciale, sulle basi delle disposizioni degli organi provinciali e nel rispetto dei principi contenuti nel presente Regolamento:
- sovrintende all'attività dei vigili;
- propone l'aggiornamento tecnico-professionale dei componenti il servizio;
- propone l'impiego tecnico-operativo del personale dipendente;
- propone servizi ispettivi sul corretto svolgimento dei servizi;
- provvede a tutti i servizi diurni e notturni, ordinari e straordinari di istituto a mezzo ordini giornalieri di servizio;
- accerta le infrazioni rilevate e trasmette i relativi verbali, le notificazioni ed i rapporti alle autorità competenti per i rispettivi adempimenti;
- relaziona trimestralmente all'Amministrazione Provinciale sull'andamento del servizio;
- cura le tenute dei registri;
- predispone il piano ferie degli agenti e le altre eventuali necessità di servizio;
- assicura la trasmissione dei mezzi e dei materiali sequestrati alle Autorità competenti, quando previsto;
- interviene direttamente nelle più delicate operazioni inerenti al servizio e in generale in qualsiasi altra attività di competenza ove occorra la sua diretta esperienza e preparazione professionale o quando appositamente comandato;
- sorveglia perché i mezzi di trasporto, le armi, le divise e qualsiasi altro materiale in dotazione o in uso agli agenti siano utilizzati esclusivamente durante il servizio e mantenuti in perfetta efficienza, verificando i consumi per quanto attiene il munizionamento ed i mezzi di trasporto.
Art. 13
Attribuzioni e divieti Gli agenti di Polizia Provinciale devono assolvere con cura e diligenza ai doveri di ufficio e di servizio, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni e delle direttive ricevute, collaborando fra loro ed integrandosi a vicenda, in modo che il servizio risulti efficiente e funzionale.
In particolare sono tenuti a:
- partecipare ai corsi di prima formazione durante il periodo di prova;
- partecipare ai corsi di specializzazione per l'impiego in specifici settori operativi;
- partecipare ai corsi di aggiornamento professionali organizzati e comandati dall'Amministrazione;
- accertare e contestare le infrazioni nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti;
- compilare il foglio di servizio settimanale su cui vanno annotati tutti i fatti salienti relativi all'attività svolta;
- custodire con cura il materiale ed i mezzi in dotazione.
Essi non possono essere impiegati in servizi diversi da quelli inerenti alle funzioni istituzionali della Polizia Provinciale, fatte salve le prescrizioni contenute nell'articolo 16.
In caso di condizioni particolari, relativamente alla fauna in difficoltà per siccità o abbondanti nevicate o ad altre calamità, gli agenti sono tenuti ad intervenire sollecitamente, e con ogni mezzo ad assumere tutte le azioni atte a soccorrerla.
Art. 14
Servizi in abito civile Il personale della Polizia Provinciale durante il servizio di istituto é tenuto ad indossare l'uniforme. Il Comandante - previa specifica autorizzazione - può essere esonerato.
Gli agenti, comandati per particolari servizi, possono essere ugualmente dispensati dalla divisa dal Comandante.
Il personale autorizzato a svolgere il servizio in abito civile ha l'obbligo di esibire la tessera di riconoscimento nel momento in cui deve qualificarsi.
Agli appartenenti al Corpo di Polizia provinciale è fatto divieto di :
- esercitare la caccia sull'intero territorio provinciale;
- prestarsi, anche gratuitamente, per la soluzione di esposti e ricorsi inerenti fattispecie riguardanti il servizio;
- effettuare, in pubblico, durante il servizio rilievi sull'operato dei colleghi, dei superiori o dell'Amministrazione e partecipare a discussioni riguardanti tali argomenti;
- allontanarsi dal luogo di servizio assegnato, salvo validi motivi, con l'obbligo, in questo caso, di informare tempestivamente il Comandante;
- sostare nei pubblici esercizi, se non per ragioni di servizio;
- attendere durante il servizio a cure estranee all'ufficio.
CAPITOLO III
MISSIONI, DISTACCHI, COMANDI
OTTEMPERANZA AGLI ORDINI E ORARIO DI SERVIZIO
Art. 15
Missioni ed operazioni esterne di polizia Le missioni del personale della Polizia Provinciale esterne al territorio provinciale sono autorizzate:
a) dal Presidente, o dall'Assessore delegato e, nei casi d'urgenza, dal Comandante per soli fini di collegamento e di rappresentanza;
b) dal Presidente per soccorso in caso di calamità e disastri e per rinforzare altri corpi o servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, purché esistano appositi piani o accordi tra le amministrazioni interessate. Di ciò va data preventiva comunicazione al Prefetto.
Le operazioni esterne di polizia, di iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.
Il trattamento economico del personale incaricato di compiere missioni esterne per collegamento e rappresentanza è liquidato e pagato dall'ente di appartenenza.
Negli altri casi, i rapporti economici fra gli e enti o autorità interessate saranno definiti nei piani o accordi di cui alla precedente lettera b) e liquidati con provvedimento della Giunta Provinciale.
Art. 16
Distacchi e comandi Gli appartenenti alla Polizia Provinciale possono essere autorizzati a prestare servizio presso altri Enti. I distacchi ed i comandi dovranno essere deliberati dalla Giunta Provinciale, sentito il Comandante, per esigenze temporanee e purché i compiti da eseguire siano inerenti alle funzioni di polizia locale e la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza.
L'Ente beneficiario del comando dovrà rimborsare alla Provincia il trattamento economico spettante al personale comandato nonché le relative indennità di missione in quanto dovute, ed i compensi per l'eventuale lavoro straordinario.
Art. 17
Ottemperanza agli ordini Gli agenti provinciali debbono eseguire gli ordini e le disposizioni a loro impartiti dagli organi dell'Amministrazione, e dal Comandante del Corpo nei limiti delle attribuzioni a questi assegnate dal presente regolamento.
Il servizio comandato dev'essere eseguito anche se l'inferiore si ritenga impropriamente incaricato, salvo il diritto di reclamo, nelle forme di seguito indicate.
Qualora l'agente ritenesse l'ordine contrario alle norme di servizio, lo stesso potrà chiedere che l'ordine gli venga passato per iscritto.
L'agente non deve eseguire l'ordine quando l'atto sia palesemente vietato dalla legge o costituisca manifestamente reato.
Nel caso sorgesse dubbio circa l'interpretazione di un ordine o se le circostanze impedissero di chiedere delucidazione a chi ha impartito l'ordine stesso, spetterà al Comandante del Corpo decidere in proposito.
Art. 18
Orario di servizio L'orario di lavoro settimanale è quello fissato dal contratto nazionale secondo quanto stabilito dalla contrattazione decentrata a livello aziendale.
Qualora necessità particolari lo richiedono, gli agenti sono tenuti a prestare servizio in eccedenza all'orario secondo le norme e gli accordi vigenti.
Tenuto conto della particolarità del servizio, gli agenti e il Comandante dovranno consentire di poter essere rintracciati secondo modalità che saranno stabilite dall'Amministrazione, conformemente alle norme contrattuali che regolano l'istituto della reperibilità.
Il rispetto delle disposizioni relative all'orario di lavoro sarà assicurato dal Comandante del corpo.
TITOLO II
ARMI - UNIFORMI - MEZZI E STRUMENTI OPERATIVI
CAPITOLO I
ARMI E MUNIZIONAMENTO
Art. 19
Tipo di armi Agli appartenenti al servizio di Polizia Provinciale é data in dotazione una pistola semiautomatica tipo Beretta Mod. 81 BB, calibro 7,65, con fondina e caricatore.
Come dotazione di riserva il Presidente può stabilire che il numero complessivo delle armi (pistole) venga maggiorato del 5% o almeno di un'arma.
Per il controllo della fauna selvatica di cui all'art. 29 della L.R. 19/93, l'Amministrazione potrà dotare il Corpo di Polizia Provinciale di n. 2 fucili da caccia con le caratteristiche previste dall'art. 13 comma 1° della legge n. 157/92, nonché di n° 1 fucile con proiettili a narcotico ai sensi dell'art. 27 della stessa legge e di n. 1 carabina con cannocchiale di calibro 30,06 ad otturatore girevole scorrevole.
Il Presidente comunicherà al Prefetto il numero complessivo delle armi date in dotazione ed ogni altro provvedimento che modifichi tale numero.
Art. 20
Assegnazione dell'arma Con provvedimento del Presidente, le armi sono assegnate in via continuativa agli agenti di Polizia Provinciale in possesso della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza. Esse sono consegnate a titolo di detenzione e di uso e l'Amministrazione Provinciale rimane l'unica legittima proprietaria.
Le armi sono consegnate per la difesa personale e, per l'abbattimento di animali, nei singoli casi in cui venga deciso l'intervento dalle Autorità competenti.
Dell'atto con cui si assegna l'arma in dotazione in via continuativa è fatta menzione nel tesserino di identificazione dell'addetto.
Gli appartenenti al servizio hanno l'obbligo di prendere in consegna l'arma che viene loro assegnata e sono tenuti a partecipare alle lezioni teorico-pratiche di addestramento al tiro.
Art. 21
Modalità di porto dell'arma Gli agenti hanno l'obbligo di portare l'arma assegnata durante lo svolgimento di tutti i servizi comandati sia in uniforme che in abito civile.
Gli agenti che esplicano il servizio in uniforme portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.
Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986 n.65, l'addetto è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, l'arma è portata in modo non visibile.
In servizio non possono essere portate pistole diverse da quelle avute in dotazione.
Gli agenti possono custodire a casa, previa la denuncia di cui all'art. 38 R.D. 18/06/1931 n° 773, e portate al seguito le armi di ordinanza con le relative munizioni di dotazione.
Al fine del porto delle armi di cui ai commi precedenti, il Presidente dell'Amministrazione Provinciale richiede al Prefetto la qualità di agente di Pubblica Sicurezza per gli appartenenti al corpo di Polizia Provinciale, ai sensi del punto 2 dell'art. 5 legge 65/86.
In materia di casi e modalità di armamento degli agenti provinciali, nonché di tipologia e numero di armi in dotazione, di addestramento all'uso e di tenuta e custodia delle stesse si osservano, oltre alle norme del presente regolamento, le disposizioni di carattere generale dettate dal decreto Ministero Interno 4/3/87 n° 145, in quanto compatibili.
Art. 22
Munizionamento Il munizionamento da impiegare è stabilito dal Presidente o dall'Assessore competente su proposta del Comandante del Corpo.
Per gli interventi di riequilibrio biologico, sanitario e di pubblica incolumità possono essere usate munizioni spezzate o sostanze narcotizzanti e anestetizzanti.
Ad ogni agente viene assegnata, a corredo dell'arma di ordinanza, una scatola di 25 cartucce che deve essere conservata come riserva permanente.
L'Amministrazione Provinciale provvede all'acquisto delle munizioni che vengono assegnate al Comandante e custodite presso l'armeria.
E' compito del Comandante la tenuta del registro delle assegnazioni delle munizioni ai vigili.
Art. 23
Addestramento ed esercitazioni al tiro Ai sensi dell'art.10 L.R. 12/90 gli addetti al Corpo di polizia provinciale partecipano a periodici corsi di addestramento all'uso dell'arma, consistenti in lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni statali in materia.
L'onere di spesa è a carico dell'Amministrazione Provinciale.
Il controllo sulle modalità dell'addestramento è affidato al Comandante del Corpo.
Art. 24
Patrocinio legale ed assicurazione L'Amministrazione Provinciale assicura l'assistenza legale in sede processuale agli appartenenti al Corpo di Polizia provinciale nei casi e secondo le modalità previste dal Regolamento Generale del personale e delle vigenti norme contrattuali.
Gli appartenenti al Corpo usufruiranno di assicurazione da responsabilità civile verso terzi per l'uso delle armi in attività di servizio, oltre alle normali forme di assicurazione e di assistenza previste dalla normativa vigente.
CAPITOLO II
ISTITUZIONE DELL'ARMERIA
Art. 25
Generalità In apposito locale presso l'Amministrazione Provinciale è istituita l'armeria della Polizia Provinciale con provvedimento del Presidente comunicato al Prefetto ed al Questore.
In essa sono custodite le armi in dotazione ed il relativo munizionamento.
Art. 26
Caratteristiche dell'armeria L'armeria deve essere munita di porta blindata ed apertura luce ugualmente blindata oppure dotata di inferriate e grate metalliche di sicurezza; essa deve altresì disporre di serratura di sicurezza e di congegni di allarme.
La porta deve essere munita di finestrella con cristalli blindati o grata per i controlli dall'esterno; l'impianto di illuminazione artificiale deve essere permanentemente in funzione ed essere corredato di interruttore esterno e dispositivi di illuminazione di emergenza.
Le attrezzature e le misure antincendio, conformi alle prescrizioni degli organi competenti, sono sistemate all'interno ed all'esterno del locale.
Art. 27
Registri di servizio Nell'ufficio degli agenti e sotto il controllo del Comandante del Corpo saranno tenuti, in perfetto ordine, i seguenti registri:
1) registro di protocollo dei processi verbali;
2) registro di protocollo dei rapporti;
3) registro delle notificazioni;
4) registro di protocollo di tutti gli affari trattati relativamente alle infrazioni;
5) registro del materiale sequestrato;
6) registro delle armi in deposito temporaneo e delle munizioni;
7) registro di carico e scarico del materiale.
I registri, composti in modo da non poter essere manomessi o contraffatti, saranno verificati e vistati su richiesta dagli uffici competenti e assegnati all'archivio non appena la loro conservazione nell'ufficio non sia più necessaria.
Nell'ufficio vengono inoltre conservati le disposizioni di servizio, le leggi ed i regolamenti relativi alle materie di competenza, nonché copia dei processi verbali e dei rapporti. Art. 28
Funzionamento dell'armeria Le chiavi di accesso ai locali dell'armeria sono conservate, durante le ore di servizio, dal consegnatario dell'armeria che ne risponde.
Fuori dell'orario di servizio dette chiavi sono custodite nella cassaforte dell'economato, in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di sé dal consegnatario dell'armeria.
L'armeria è dotata di registro di carico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Presidente.
I movimenti giornalieri di prelevamento o versamento delle armi e munizioni devono essere annotati sull'apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Capo agente.
Art. 29
Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni L'accesso nell'armeria o nel locale in cui sono custodite le armi é consentito esclusivamente al Presidente o all'Assessore delegato, al Comandante e al consegnatario dell'armeria; l'accesso è altresì consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta responsabilità del consegnatario dell'armeria o del Comandante se presente.
Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in luogo a ciò appositamente predisposto, esterno all'armeria.
Nell'armeria e nel luogo per il carico e scarico delle armi sono affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.
Art. 30
Versamento dell'arma L'arma assegnata ai sensi dell'art.20 deve essere immediatamente versata all'armeria allorquando viene meno la qualità di agente di Pubblica Sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui ciò sia disposto, con provvedimento motivato, dall'Amministrazione o dal Prefetto.
Si può procedere al ritiro dell'arma per ragioni cautelative nei casi di assenza continuativa e prolungata dal servizio; in attesa di provvedimenti disciplinari o per sopraggiunta inidoneità fisica.
Art. 31
Armi sequestrate Le armi, le munizioni e gli esplosivi sequestrati nell'espletamento del servizio di vigilanza debbono essere tempestivamente consegnati nella sede per la custodia e per gli adempimenti burocratici conseguenti.
CAPITOLO III
DOTAZIONI E GRADI
Art. 32
Uniforme e distintivi di grado In conformità alle disposizioni e ai criteri di cui alla legge regionale del 5 marzo 1990, n. 12 emanata in attuazione alla riserva contenuta nell'art. 6 della legge 7.3.1986, n. 65, le caratteristiche dei distintivi di grado in dotazione al personale della Polizia Provinciale sono quelli di cui all'art. 13 della predetta legge regionale.
Per quanto concerne le uniformi si rinvia a quanto previsto dallo schema allegato avente per oggetto : " Tabella delle competenze di vestiario per la prima fornitura- rinnovazione-durata", che é parte integrante del presente regolamento.
Art. 33
Tessera di riconoscimento e placca di servizio Il personale della Polizia Provinciale è munito di una tessera di riconoscimento e di una "placca" di servizio.
La tessera di riconoscimento, plastificata con foto di cm. 8 per cm.6, deve contenere i seguenti dati:
denominazione e stemma della Provincia; scritta "Polizia Provinciale"; numero di matricola, grado e dati anagrafici.
Sul retro della tessera debbono essere indicati:
a) il decreto prefettizio di riconoscimento della qualifica di agente di P.S.;
b) la qualifica di agente o di ufficiale di P.G.;
c) gli estremi dell'autorizzazione al porto d'armi;
d) il gruppo sanguigno.
La placca di servizio è costituita da uno scudetto di metallo inseribile in un rettangolo a sfondo dorato delle dimensioni di cm. 4 di base e cm. 5,5 di altezza rappresentante lo stemma della Provincia con la scritta "Polizia Provinciale di Campobasso" e il numero di matricola dell'agente.
La placca é applicata al petto, all'altezza del taschino sinistro dell'uniforme.
La tessera e la placca devono essere immediatamente riconsegnate all'Amministrazione Provinciale qualora il dipendente cessi dal servizio o sia sospeso per motivi di ordine disciplinare.
Art. 34
Strumenti operativi Il servizio di Polizia Provinciale viene effettuato con i seguenti strumenti operativi:
- manette;
- apparato ricetrasmittente veicolare;
- apparato ricetrasmittente portatile;
- autovetture;
- palette di Polizia Provinciale;
- torce elettriche;
- binocoli;
- cassette di pronto soccorso;
- sieri antivipera;
- attrezzature da lavoro (martello, tenaglia, chiodi, ecc.).
Art. 35
Uso, custodia e conservazione di armi, attrezzature,
capi di vestiario e documenti Il personale della Polizia Provinciale é responsabile della custodia e della conservazione di tutto il materiale affidatogli per ragioni di servizio o di cui venga comunque in possesso.
Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente segnalati al Capo agente.
Art. 36
Responsabilità personale L'arma d'ordinanza è personale. Personale è inoltre la responsabilità che della detenzione ed uso da essa deriva. Deve essere custodita con la massima cura e in perfetta efficienza e non può essere ceduta o prestata ad altri a nessun titolo.
Art.37
Autoveicoli in dotazione Nel rispetto delle disposizioni normative emanate dalla regione in attuazione a quanto previsto nell'art. 6 della legge 65/86, gli autoveicoli in dotazione hanno le seguenti caratteristiche:
- di colore bianco. Fiancate laterali di colore azzurro, rifrangente;
- n. 2 diciture "Polizia Provinciale" h.cm. 10x15 in vinile rifrangente bianco applicate sempre sulle fiancate del veicolo;
- n. 2 gabbie riportanti lo stemma dell'Amministrazione;
- barra con lampade stroboscopiche, sirena elettronica bitonale, omologata con amplificazione sonora fissata sul tettuccio del veicolo.
Art. 38
Dotazione uso e manutenzione dei mezzi di servizio I mezzi di trasporto, contrassegnati secondo le norme del presente regolamento e dati in dotazione, devono essere usati per ragioni di servizio e quando ne sia giustificato l'impiego secondo le disposizioni impartite dalla giunta provinciale in analogia a quanto previsto dall'art.15 L.R.12/90.
Il mezzo di trasporto di servizio deve essere assicurato con l'estensione dell'assicurazione, oltre ai trasportati, anche al conducente.
Il Comandante del Corpo può, in casi urgenti autorizzare l'uso del mezzo privato con le modalità stabilite dalla Giunta. Per casi eccezionali e per esigenze connesse al servizio, possono essere trasportate sui mezzi in dotazione anche altre persone. Di tali fatti dovrà essere informato il responsabile del Corpo.
Qualora le necessità lo richiedono, potranno essere utilizzati i segnali distintivi previsti dall'art. 585 del D.P.R. 420/1958, nonché segnali acustici e visivi, a norma delle vigenti disposizioni.
Art. 39
Uso degli apparati ricetrasmittenti I mezzi di comunicazione in dotazione debbono essere rispondenti a caratteristiche tecniche, definite con normativa, che ne permettano la reciproca utilizzazione in tutto il territorio provinciale, anche in relazione alle attività di soccorso e protezione civile.
Gli apparti ricetrasmittenti devono essere utilizzati solo per ragioni di servizio e con la massima cura.
All'agente a cui è stato assegnato l'apparato risponde personalmente in caso di violazione agli obblighi della concessione e comunque per fatti connessi all'uso degli apparati.
Art. 40
Norme finali Il presente regolamento costituisce norma integrativa del Regolamento Organico del Personale del quale è considerato allegato.
Copia dello stesso sarà comunicata al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario di Governo.
Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono revocate le norme contenute nel precedente regolamento del servizio di vigilanza.
Dopo il controllo di legittimità esso sarà pubblicato all'Albo Pretorio ed entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
VESTIARIO IN DOTAZIONE
Divisa invernale N. 2 giacca in colore grigioverde con stemma indelebile dell'Amministrazione Provinciale; rinnovazione anni … 3
N. 2 paia di pantaloni di lana grigioverde; rinnovazione anni … 2
N. 2 camicie manica lunga grigioverde; rinnovazione anni … 2
N. 2 cravatte grigioverde; rinnovazione anni … 2
N. 1 berretto in panno con visiera e fregio dell'Amministrazione Provinciale di colore grigioverde; rinnovazione anni … 2
N. 1 giaccone impermeabile imbottito con stemma indelebile dell'Amministrazione
Provinciale; rinnovazione anni … 4
N. 1 paia di pantaloni impermeabili imbottiti; rinnovazione anni … 3
N. 1 maglione grigioverde di lana; rinnovazione anni … 2
N. 1 pullover a collo a V grigioverde di lana; rinnovazione anni … 2
N. 1 paio di guanti di pelle neri; rinnovazione anni … 2
N. 1 paio di scarponcini di pelle nera idrorepellenti; rinnovazione anni … 2
N. 1 paio di stivali di gomma al ginocchio; rinnovazione anni … 2
N. 1 paio di stivali di gomma a tutta gamba; rinnovazione anni … 2
N. 3 paia di calze di lana; rinnovazione anni … 2
N. 1 cinturone in pelle nera con fondina; rinnovazione anni … 5
Divisa estiva N. 2 giacca in tessuto leggero grigioverde con stemma indelebile dell'Amministrazione Provinciale; rinnovazione anni … 3
N. 2 paia di pantaloni leggeri grigioverde; rinnovazione anni … 2
N. 2 camicie grigioverde con stemma Amministrazione Provinciale maniche lunghe;
rinnovazione anni … 2
N. 2 camicie grigioverde con stemma Amministrazione Provinciale maniche corte;
rinnovazione anni … 2
N. 2 berretti in cotone grigioverde con fregio Amministrazione Provinciale;
rinnovazione anni … 2
N. 5 paia di calzini grigioverde in cotone; rinnovazione anni … 2
N. 1 paio di scarpe basse in pelle nera; rinnovazione anni … 2
N. 1 completo da lavoro in cotone verde con stemma Amministrazione Provinciale composto da una giacca e un paio di pantaloni; rinnovazione anni … 3
N. 1 borsello in pelle nera con spallaccio portadocumenti; rinnovazione anni … 5
Il vestiario in dotazione deve essere riconsegnato all'Amministrazione all'atto del rinnovo ordinario o straordinario in qualsiasi stato si trovi. |  |