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Firma digitale e documento informatico
Quando si crea un file di testo con un elaboratore elettronico si crede molto semplicemente di aver generato un documento informatico.
In realtà la questione è più complessa di quanto sembri.
Il documento tradizionale in forma cartacea è costituito da un supporto materiale, da un mezzo - generalmente la scrittura - e da un contenuto, ossia dalla rappresentazione di un concetto. Esso garantisce l’autenticità e la non modificabilità del contenuto. Questo è possibile in quanto il documento cartaceo costituisce un tutto unico con il contenente. L’apposizione di una firma o di una qualsiasi certificazione si riferiscono sempre al contenente, al supporto, marchiandolo in modo non cancellabile e di conseguenza anche al contenuto.
Un file di testo o un qualunque altro file digitale non costituisce di per sé un documento informatico equivalente in tutto e per tutto a quello cartaceo, in quanto esso può essere modificato o riprodotto infinite volte senza alcuna difficoltà e non fornisce alcuna garanzia di provenienza. Il contenuto è totalmente svincolato dal contenente: un numero potenzialmente infinito di copie può essere agevolmente trasferito su un supporto diverso; le copie saranno in tutto e per tutto identiche agli originali, mentre ciò non accade con i documenti tradizionali.

Si rende quindi necessario un tipo di autenticazione, come quella garantita dalla firma digitale, che si riferisca non al contenente, ma al contenuto stesso.

La firma digitale è infatti generata sul contenuto di un documento, che può così essere trasferito da un supporto all’altro, da un computer all’altro senza perdere le proprie prerogative.
E' anche per questo motivo, ad esempio, che l'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione ha previsto l'uso della firma digitale per l'archiviazione di documenti in formato digitale su supporto ottico.
La firma digitale può quindi trasformare una sequenza di bit in generale privi di rilevanza giuridica, se non in base ad accordi contrattuali tra le parti e validi solo per le parti stesse - in un vero e proprio documento informatico a cui la normativa italiana, a determinate condizioni attribuisce la stessa validità del documento su supporto cartaceo.

Grazie all'ausilio del sistema a "chiave pubblica", infatti, il lettore avrà la garanzia di trovarsi di fronte ad un testo integro, non manomesso e proveniente da una fonte ben precisa.